La notifica non è inesistente ma nulla, qual è il discrimen?

La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o, ancora, collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, diversamente deve considerarsi affetta da semplice nullità.

Lo ha sanito la Suprema Corte con ordinanza n. 7214/17 depositata il 21 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello proposto contro la sentenza di primo grado, in quanto notificato all’avvocato degli appellati ma non presso il suo studio, bensì presso lo studio dei precedenti difensori. In particolare, la Corte territoriale rilevava l’inesistenza della notifica in questione. I ricorrenti, adita la Cassazione, lamentano la dichiarata inesistenza della notifica che, al contrario, deve considerarsi come validamente effettuata ovvero affetta da nullità/irregolarità, stante oltretutto la costituzione della parte appellata che l’ha sanata. Inesistenza o nullità della notifica? Gli Ermellini rilevano la differenza tra inesistenza e nullità della notifica e, in particolare, affermano che la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica deve considerarsi affetta da semplice nullità . Nella fattispecie, la notificazione dell’atto di appello è stata indirizzata al nuovo avvocato delle parti ma eseguita presso lo studio dei precedenti difensori e il collegamento tra il luogo di notifica dell’atto e la parte appellata è di tutte evidenza , pertanto la notifica deve considerarsi nulla e non inesistente, con l’ulteriore conseguenza che l’avvenuta costituzione delle parti appellate ha sanato anche detta nullità con efficacia retroattiva . La Corte di Cassazione, per tutti questi motivi, accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Corte di Cassazione, Sez. VI Civile – 2, ordinanza 14 ottobre 2016 – 21 marzo 2017, n. 7214 Presidente/Relatore Manna Ssvolgimento del processo e motivi della decisione I. - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c. 1. - Con sentenza n. 169/13 la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello proposto da S.C. e P.A. contro la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Pisa, in quanto notificato all’avv. Sabrina Carli, procuratrice domiciliataria degli appellati, B.F. , C.B. , S. e M.G. , S.M. ed Ca.Eu. , non presso lo studio di lei ma presso quello dei precedenti difensori di dette parti. Osservava al riguardo la Corte territoriale che tale notifica era inesistente e che, pertanto, era ad ogni modo irrilevante la controeccezione degli appellanti, i quali avevano dedotto a loro volta l’invalidità della costituzione nel giudizio di primo grado dell’avv. Sabrina Carli per conto degli allora attori, in quanto effettuata in base ad una copia della comparsa di risposta priva dell’attestazione di deposito in cancelleria. Ipotizzata come inesistente detta costituzione, sarebbe stata ugualmente inesistente, e dunque insanabile, anche la notificazione dell’atto d’appello indirizzata ad un difensore diverso da quello costituito per detta parte appellata. 2. - Per la cassazione di tale sentenza S.C. e P.A. propongono ricorso, affidato a due motivi. 2.1. - Resistono con controricorso B.F. , C.B. , S. e M.G. , S.M. ed Ca.Eu. . 3. - Col primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 330, 1 comma, 291, 1 comma, 156, 3 comma, 160 e 85 c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto inesistente la notifica dell’appello, che invece doveva considerarsi validamente effettuata o comunque affetta da nullità o irregolarità, sanata dalla costituzione della parte appellata. Il secondo motivo denuncia, ancora, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 330, 1 comma e 291, 1 comma c.p.c., in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell’atto d’appello fatta al domicilio eletto dalle parti attrici con l’atto di citazione, indicando erroneamente la persona dell’avv. Sabrina Carli quale domiciliataria, invece dell’avv. Gianfranco Marinai, munito di mandato originario e a quel momento ancora difensore degli appellati dopo la cancellazione dall’albo dell’avv. Antonio Carli . 4. - I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei sensi e nei termini che seguono. La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità Cass. n. 6470/11, che nello specifico ha ritenuto nulla e non inesistente la notificazione dell’atto di appello effettuata presso il procuratore domiciliatario costituito nella prima fase del primo grado di giudizio, anziché presso il nuovo difensore che lo aveva sostituito in corso di causa conformi sul principio di diritto espresso, Cass. nn. 16759/11 e 17555/06 . Nella fattispecie, la notificazione dell’atto d’appello è stata indirizzata all’avv. Sabrina Carli, nuovo difensore costituitosi nel giudizio di primo grado per gli attori, ma eseguita presso lo studio dei precedenti difensori di questi ultimi, avv. ti Gianfranco Marinai e Antonio Carli. Il collegamento tra il luogo di notifica dell’atto e la parte appellata è dunque di tutta evidenza, di guisa che la notificazione stessa è da qualificarsi nulla e non già inesistente. Con l’ulteriore conseguenza che l’avvenuta costituzione nel giudizio d’appello della parte appellata ha sanato, ai sensi dell’art. 156, 3 comma c.p.c., detta nullità con efficacia retroattiva giurisprudenza costante di questa Corte cfr. per tutte Cass. n. 1184/01 , sicché resta del tutto priva di rilievo qualsivoglia ulteriore questione relativa alla validità della costituzione in primo grado dell’avv. Sabrina Carli per la parte allora attrice. 5. - Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375, n. 5 c.p.c. . II. - La Corte condivide la relazione adesiva la memoria di parte ricorrente , viepiù avvalorata dal recente arresto di S.U. n. 14916/16, che ha limitato la categoria dell’inesistenza della notificazione alle sole ipotesi di effettuazione da parte di soggetto non qualificato o di mancata consegna dell’atto. III. - Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese di cassazione.