Giudizio civile vs giudizio penale: quando opera la sospensione legale?

Nell’ambito di una controversia relativa alla richiesta di risarcimento danni della vittima di una condotta diffamatoria i Giudici di legittimità fanno chiarezza sul rapporto tra giudizio civile e penale, come rapporto ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, stabilendo che la sospensione legale del giudizio civile di danno può avvenire solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7069/17 depositata il 20 marzo. Il caso. Il Tribunale di Roma sospendeva il giudizio avente ad oggetto la richiesta risarcitoria avanzata dall’attore nei confronti del convenuto, in relazione ad una condotta diffamatoria, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Giudice di Pace e gravata di ricorso in Cassazione . L’attore contesta il provvedimento di sospensione. La sospensione del giudizio civile di danno. La Corte di Cassazione rileva che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per la sospensione ex lege previste dall’art. 75 c.p.p. e che non vi è più spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale . Pertanto, la Corte ribadisce il principio secondo cui il rapporto tra giudizio civile e penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi e, dunque, il giudizio civile di danno deve essere sospeso solo quando l’azione civile è stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado. Infatti, prosegue la Cassazione, solo in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, non potendosi pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale . Per tutti questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 9 febbraio – 20 marzo 2017, n. 7069 Presidente Amendola – Relatore Sestini Fatto e diritto Rilevato che M.M. ha proposto regolamento di competenza avverso il provvedimento del 9.2.2016 con cui il Tribunale di Roma ha sospeso il giudizio avente ad oggetto la richiesta risarcitoria avanzata dal medesimo M. nei confronti di D.G. in relazione ad una dedotta condotta diffamatoria, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal giudice di pace di Roma n. 757/2015 e gravata di ricorso per cassazione , concernente il giudizio penale promosso contro il D. per il reato di diffamazione il M. ha contestato il provvedimento di sospensione sulla base di quattro motivi il D. ha depositato memoria difensiva. il Procuratore Generale ha richiesto l’accoglimento del ricorso. Considerato che il ricorso è fondato per la concorrente considerazione che, nell’attuale contesto normativo, non v’è più spazio per una sospensione discrezionale del giudizio civile e che non ricorrono - nel caso in esame - le condizioni per la sospensione ex lege previste dall’art. 75 cod. proc. pen. sotto il primo profilo, deve infatti rilevarsi che nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 cod. proc. civ. - come novellato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 - non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ove ammessa, infatti, una tale facoltà oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza art. 3 Cost. e della tutela giurisdizionale art. 24 Cost. , sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost. Cass. n. 23906/2010 sotto il secondo profilo, deve condividersi il principio secondo cui il rapporto tra giudizio civile e penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l’azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado art. 75 cod. proc. pen. , in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto non ricorrendo, nel caso in esame, alcuna delle ipotesi di sospensione necessaria previste dal 3 comma dell’art. 75 cod. proc. pen., il processo deve dunque proseguire il regolamento delle spese di lite va rimesso alla definizione del giudizio di merito. P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio, rimettendo al giudice del merito di provvedere sulle spese di lite.