L’avvocato rifiuta la procura, la notifica è comunque valida

La disciplina relativa alla procura alle liti contenuta nell’art. 85 c.p.c. sancisce che né la revoca né la rinuncia privano il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. Perché ciò avvenga occorre che queste siano accompagnate dalla sostituzione del difensore.

Così ha stabilito la Suprema Corte con ordinanza n. 664/17 depositata il 15 marzo. Il caso. La Corte territoriale dichiarava inammissibile il ricorso rilevando la tardività della notifica dell’atto di appello, poiché la sentenza di primo grado era stata notificata presso il procuratore domiciliatario della società appellante, il quale, aveva rifiutato la consegna dichiarando di aver rinunciato all’incarico da tempo. La società Immobiliare Tirrena s.r.l. ricorre in Cassazione. L’avvocato non perde la capacità di compiere o ricevere atti. Il Collegio di legittimità afferma che mentre nella disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli con efficacia immediata, nella disciplina relativa alla procura alle liti contenuta nell’art. 85 c.p.c. né la revoca né la rinuncia privano il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. Pertanto, in virtù di quest’ultima disciplina per poter privare il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non bastano da sole la revoca o la rinuncia ma occorre che queste siano accompagnate dalla sostituzione del difensore. In tal senso, la conseguenza che produce il rifiuto di ricevere l’atto da parte del domiciliatario, come nella fattispecie, è quella dell’avvenuta consegna, cosicché il notificante è esonerato dal dover accertare la sussistenza delle ragioni dichiarate all’ufficiale giudiziario per giustifica il rifiuto della consegna. Per tutti questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 18 gennaio – 15 marzo 2017, n. 6648 Presidente Petitti – Relatore Picaroni Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. La Corte d’appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 17 luglio 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Immobiliare Tirrena s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Olbia - sez. distaccata di Tempio Pausania n. 9 del 12 gennaio 2009 e nei confronti di M.A. 2. La Corte d’appello ha rilevato la tardività della notifica dell’atto di appello del 26 febbraio 2010, poiché la sentenza di primo grado era stata notificata in data 26 giugno 2009 e in data 21 luglio 2009, presso il procuratore domiciliatario della società appellante, il quale, in entrambe le occasioni, aveva rifiutato la consegna dichiarando di avere rinunciato all’incarico da tempo. Tale circostanza, per un verso, non era rilevante ai fini della validità della notifica della sentenza, e, per altro verso, non costituiva presupposto per la rimessione in termini dell’appellante. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre Immobiliare Tirrena s.r.l. sulla base di due motivi, con i quali è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 85, 148, 330 cod. proc. civ. primo motivo , nonché degli artt. 153 e 184-bis cod. proc. civ. secondo motivo . Resiste con controricorso M.A. . 4. La proposta formulata dal relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., notificata alle parti, è di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. 5. Il Collegio condivide la proposta. 5.1. Le vicende della procura alle liti sono disciplinate, dall’art. 85 cod. proc. civ., in modo diverso dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli o chi li ha ricevuti, dismetterli con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano - di per sé - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. Ne consegue che, in base all’art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore ex plurimis, Cass. 28/07/2010, n. 17649 . Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del domiciliatario produce, pertanto, gli stessi effetti dell’avvenuta consegna, senza che al notificante si debba far carico di accertare la sussistenza delle ragioni dichiarate all’ufficiale giudiziario per giustificare il rifiuto della consegna. 5.2. Non ricorre il presupposto della rimessione in termini poiché il comportamento del difensore integra una circostanza attinente alla patologia del rapporto che intercorre tra la parte in senso sostanziale ed il professionista incaricato ex art. 83 cod. proc. civ., che può assumere rilevanza ai fini di un’azione di responsabilità contro quest’ultimo, ma non anche spiegare effetti restitutori all’esterno Cass. 17/11/2016, n. 23430 04/03/2011, n. 5260 . 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. 7. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.