Corsia riservata al trasporto pubblico, punibile il transito dei mezzi di soccorso stradale

Definitive le sanzioni decise dal Comune nei confronti della società titolare di un Centro di soccorso stradale . Inequivocabile l’ordinanza firmata dal sindaco.

Occhio elettronico fatale. Viene sanzionato il Centro soccorso stradale per avere utilizzato la corsia riservata ai mezzi pubblici. Legittima la sanzione decisa dal Comune. Irrilevante l’annullamento di precedenti contestazioni di identico tenore Cassazione, ordinanza n. 6505/2017, Sezione Sesta Civile, depositata il 14 marzo 2017 . Transito. La società titolare del Cento soccorso stradale vede azzerate dal Giudice di pace la sanzione applicata dal Comune. La soddisfazione però è breve, poiché in Tribunale vengono accolte le obiezioni mosse dai legali dell’ente locale. Nessun dubbio, in sostanza, sulla condotta tenuta dai dipendenti alla guida dei mezzi della società. Essi hanno illegittimamente utilizzato la corsia riservata ai mezzi pubblici . A certificarlo il sistema di rilevazione Sirio Ves . E la vittoria del Comune viene ora sancita in modo definitivo dai giudici della Cassazione. Decisiva la circostanza che i mezzi di soccorso stradale non siano stati inclusi, ordinanza sindacale alla mano, nell’elenco dei veicoli autorizzati a transitare sulla corsia riservata ai mezzi pubblici . Irrilevante, e tardivo, per giunta, il richiamo all’ annullamento in autotutela da parte del Comune di precedenti contestazioni . Questo dato non può in automatico far presumere che la società abbia dato per scontata la legittimità del transito dei suoi automezzi .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 18 gennaio – 14 marzo 2017, n. 6505 Presidente Petitti – Relatore Picaroni Motivi in fatto ed in diritto della decisione 1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza depositata il 26 gennaio 2015, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Bologna avverso al sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 4864 del 2011, e per l’effetto ha rigettato l’opposizione proposta da Centro Soccorso Stradale di M.B. e C. s.a.s. avverso il verbale n. omissis del 19 maggio 2009, notificato il 14 luglio 2009, con il quale era contestata la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. a , e 14 del d.lgs. n. 285 del 1992, accertata mediante sistema di rilevazione Sirio Ves, per transito su corsia riservata ai mezzi pubblici. 1.1. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione ritenendo che i provvedimenti del Comune, di annullamento in autotutela di precedenti contestazioni di identico tenore, avessero indotto nella società l’affidamento sulla legittimità del transito dei suoi automezzi. 2. Il Tribunale ha rilevato la tardività del motivo di opposizione accolto dal Giudice di pace, che era stato proposto alla prima udienza di comparizione, dovendosi escludere l’avvenuta accettazione del contraddittorio a fronte della mancata costituzione del Comune di Bologna a mezzo di difensore. 2.1. Il Tribunale ha poi ritenuto infondati i motivi di opposizione proposti tempestivamente, che non erano stati esaminati dal Giudice di pace perché assorbiti. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Centro Soccorso Stradale di M.B. e C. s.a.s., sulla base di sei motivi. È rimasto intimato il Comune di Bologna. La parte ricorrente ha depositato memoria e istanza per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. 4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta. 5. Preliminarmente deve essere rigettata l’istanza di acquisizione del fascicolo d’ufficio, la cui mancata trasmissione non incide in alcun modo sulla regolarità del procedimento, salvo che l’esame degli atti nello stesso contenuti non risulti indispensabile ai fini della decisione cfr. Cass. 23/03/2016, n. 5819 , situazione quest’ultima che non ricorre nel caso di specie. 6. Con i motivi di ricorso si denuncia a violazione degli artt. 345 e 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di tardività della produzione dell’ordinanza istitutiva della corsia riservata b violazione dell’art. 354, secondo comma, cod. proc. civ. per erroneità del rigetto della stessa eccezione c violazione dell’art. 2909 cod. civ. con riferimento al giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Bologna 8 marzo 2013, n. 687 d violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. perché, ai fini della verifica di ammissibilità del motivo di opposizione formulato all’udienza di prima comparizione, il Tribunale non aveva considerato che il Comune di Bologna, presente a mezzo dei propri funzionari nel giudizio di primo grado, non aveva contestato le allegazioni fatte dall’opponente alla prima udienza di comparizione e violazione degli artt. 23 l. 689 del 1981 e 2697 cod. civ. in quanto l’Amministrazione non avrebbe fornito la prova della fondatezza della contestazione, non avendo prodotto tempestivamente l’ordinanza che istituiva la corsia riservata f violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e si contesta l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere valutato nel merito la sussistenza del legittimo affidamento in capo alla società opponente, in assenza di impugnazione sul punto. 6.1. Il primo, il secondo ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente perché censurano sotto profili diversi la produzione in appello dell’ordinanza comunale istitutiva della corsia riservata, sono infondati. Il Tribunale ha rilevato che non era contestata l’esistenza dell’ordinanza sindacale, né la circostanza che i mezzi di soccorso stradale non fossero inclusi nell’elenco di quelli autorizzati al transito. Il rilievo è condivisibile. Le argomentazioni difensive dell’opponente, che hanno costituito il supporto della sentenza di primo grado, presupponevano sia l’esistenza del divieto sia la sua applicazione ai mezzi di soccorso stradale, con la conseguenza che si trattava di profili che non necessitavano di prova. Anche a prescindere dall’ampia latitudine dei poteri istruttori di cui il giudice dispone nei procedimenti di applicazione di sanzioni amministrative, le censure sono destituite di fondamento. 6.2. Non sussiste la violazione denunciata con il terzo motivo di ricorso, in quanto il giudicato esterno non è configurabile a fronte dell’autonomia di ciascuna violazione e del rapporto giuridico che ne discende, donde la carenza di identità oggettiva tra i giudizi cfr. Cass. 24/03/2014, n. 6830 . 6.3. Non sussiste la violazione prospettata con il quarto motivo di ricorso. La giurisprudenza di legittimità è prevalentemente orientata nel senso che i motivi di opposizione dedotti in corso di causa possono essere presi in considerazione, se in proposito vi sia stata accettazione del contraddittorio da parte del convenuto, in coerenza con il principio dispositivo che regola anche i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa cfr. Cass. 16/07/2010, n. 16764 . Ma l’applicazione del principio dispositivo, in forza del quale è possibile superare la preclusione processuale che impone di rappresentare i motivi di opposizione nel ricorso, esige la difesa tecnica, in assenza della quale, come correttamente rilevato dal Tribunale, non può esservi accettazione del contraddittorio. 6.4. La doglianza prospettata con il sesto motivo è inammissibile per carenza di decisività. Le argomentazioni ulteriormente svolte dal Tribunale a sostegno della inammissibilità per genericità e della infondatezza del motivo di opposizione proposto all’udienza di prima comparizione, di cui la ricorrente assume l’illegittimità per ultrapetizione, perdono di significato a fronte della conferma della decisione sulla prima e assorbente ratio decidendi . 7. Il ricorso è rigettato senza statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva della parte intimata. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.