L’opposizione di terzo revocatoria e il creditore legittimato a proporla

Il carattere di impugnazione straordinaria dell’opposizione di terzo revocatoria induce a ritenere che la nozione di creditore di una delle parti deve essere interpretata nel suo senso più restrittivo. Per creditore, infatti, si deve intendere colui che effettivamente riveste tale qualità al momento della proposizione dell’impugnazione.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 6378/17 depositata il 13 marzo. Il caso. Il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica dell’obbligo di contrarre, disponeva il trasferimento in favore della convenuta di un immobile appartenente al fideiussore del debitore principale, e oggetto di ipoteca giudiziale, in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. La Corte d’appello confermava tale sentenza e respingeva le eccezioni d’inammissibilità dell’opposizione della banca, escludendone la legittimazione per difetto di certezza del credito da essa vantato. La banca ricorre per cassazione contestando che ai fini della legittimazione all’opposizione di terzo del creditore è necessario il requisito della certezza del credito. La legittimazione all’opposizione di terzo. La Corte di Cassazione conferma l’esattezza del fatto che il creditore opponente di terzo non è tenuto a dimostrare la propria legittimazione allegando un accertamento del suo credito con efficacia di giudicato. Tuttavia, la mera allegazione del credito o la semplice produzione di un titolo giudiziale, provvisoriamente esecutivo, contestato tra l’altro dal debitore, non sono sufficienti per legittimare il terzo opponente. In particolare, gli Ermellini affermano che l’opposizione di terzo revocatoria, ex art. 404, comma 2, c.p.c., può essere proposta soltanto dai creditori di una delle parti, diversamente da quanto avviene per l’azione revocatoria, ex art. 2901, c.c., in cui sono legittimati anche i titolati del credito che sia anche solo eventuale o contestato. Pertanto, il Collegio ha qui l’occasione di ribadire il principio di diritto secondo cui il carattere di impugnazione straordinaria dell’opposizione di terzo revocatoria induce a ritenere che la nozione di creditori di una delle parti ex art. 404 c.p.c. deve essere interpretata nel suo senso più restrittivo, ossia, per creditore, si deve intendere colui che effettivamente riveste tale qualità al momento della proposizione dell’impugnazione stessa. Nella fattispecie, non essendoci certezza del credito della banca opponente e avendo essa prodotto solo il decreto ingiuntivo opposto, quale fra l’altro provvisoriamente esecutivo, ha correttamente confermato l’inammissibilità dell’opposizione. Per tutti questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 ottobre 2016 – 13 marzo 2017, n. 6378 Presidente Giancola – Relatore De Chiara Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Bari, rigettando il gravame principale di Italfondiario s.p.a. quale incorporante di Castello Gestione Crediti s.r.l., procuratrice di Castello Finance s.r.l., cessionaria dei crediti di Intesa Gestione Crediti s.p.a., a sua volta successore a titolo particolare di Caripuglia s.p.a. e il gravame incidentale del sig. B.S. , ha confermato la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo proposta, ai sensi dell’art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., da Caripuglia s.p.a. avverso la sentenza con cui il medesimo Tribunale di Bari, in accoglimento di domanda di adempimento in forma specifica dell’obbligo di contrarre, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., aveva disposto il trasferimento in favore del sig. B. di un immobile già appartenente alla sig.ra Carmela Salvemini e oggetto di ipoteca giudiziale per Lire 175.000.000 accesa dalla banca contro quest’ultima, quale fideiussore del debitore principale sig. Domenico Salvemini, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. La banca opponente sosteneva che la sentenza era frutto di collusione delle parti in suo danno. I debitori sig.ri Carmela e Domenico Salvemini, costituiti nel giudizio di primo grado, avevano contestato il loro debito, la prima sostenendo anche l’invalidità della fideiussione. La Corte, respinte le eccezioni d’inammissibilità dell’opposizione per difetto di indicazione della data di scoperta della collusione eccezione che era stata invece accolta dal Tribunale e per tardività, ha escluso tuttavia la legittimazione all’opposizione da parte della banca per difetto di certezza del credito da essa vantato - contestato dalle controparti - senza documentare l’esito favorevole del giudizio sull’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dagli intimati. 2. Italfondiario ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Ha resistito con controricorso il solo sig. B. , il quale ha anche proposto ricorso incidentale per un motivo. Entrambe le parti costituite hanno anche presentato memorie. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 404 e 474 cod. proc. civ., si contesta che ai fini della legittimazione all’opposizione di terzo del creditore sia richiesto dalla legge il requisito della certezza del credito, nel senso che quest’ultimo debba risultare da sentenza passata in giudicato, essendo invece sufficiente la mera affermazione della qualità di creditore e in ogni caso, si aggiunge, il creditore in base a titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo può agire in executivis contro il proprio debitore in base a quel solo titolo, senza che gli si possa imporre di documentarne la definitiva conferma in giudizio, spettando semmai al debitore eccepire e dimostrare la sopravvenuta caducazione del titolo medesimo. 1.1. Il motivo è infondato. Se è indubbiamente esatto che il creditore opponente di terzo non è tenuto a dimostrare la propria legittimazione allegando un accertamento del suo credito con efficacia di giudicato - e che dunque il credito non deve presentare il requisito della certezza intesa in tal senso - non è tuttavia esatto che basti, per legittimare il medesimo opponente, la mera allegazione del suo credito o la produzione di un titolo giudiziale solo provvisoriamente esecutivo e contestato dal debitore. L’opposizione di terzo revocatoria può essere proposta, a mente dell’art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., soltanto dai creditori oltre che dagli aventi causa di una delle parti, e questa Corte ha già avuto occasione di mettere in evidenza la diversità, sotto il profilo in esame, dell’opposizione di terzo revocatoria rispetto all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., alla quale sono legittimati cfr. Cass. Sez. U. 18/05/2004, n. 9440 anche i titolari di un credito soltanto eventuale o litigioso. Va infatti confermato il principio enunciato da Cass. 12144/2006 citata nella sentenza impugnata e a torto ritenuta non pertinente dalla ricorrente , secondo cui il carattere di impugnazione straordinaria dell’opposizione di terzo revocatoria induce a ritenere che la nozione di creditori di una delle parti , di cui all’art. 404, cit., vada interpretata in senso più restrittivo dell’analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all’azione revocatoria, nel senso che per creditore, ai fini dell’impugnazione in questione, deve intendersi chi effettivamente rivesta tale qualità, pur se sottoposta a termine o a condizione, al momento della proposizione di essa. È, in altri termini, necessario che il credito dell’opponente sia certo , non già nel senso che deve basarsi su un precedente giudicato, ma nel senso che deve essere accertato, anche in via incidentale, dal giudice dell’opposizione, sulla base delle prove fornite dall’opponente, gravato del relativo onere. Del resto non potrebbe essere altrimenti se si considera che, mentre la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria produce la mera inopponibilità dell’atto revocato al creditore-attore - che dunque potrà procedere in executivis nella sede propria, in cui dovrà dimostrare il suo titolo - la sentenza di accoglimento dell’opposizione di terzo revocatoria comporta non soltanto l’inefficacia relativa del giudicato, che ne è oggetto, nei confronti del terzo opponente, ma anche l’eliminazione di esso nei confronti delle stesse parti del processo originario Cass. 03/12/2015, n. 24631 27/06/1988, n. 4324 il travolgimento assoluto di un giudicato non potrebbe giusficarsi se non in presenza dell’accertamento del danno per chi effettivamente sia creditore di una delle parti, e non semplicemente dichiari di esserlo. Nella specie la Corte d’appello ha appunto inteso affermare che non vi è certezza del credito della banca opponente, essendosi questa limitata a produrre un decreto ingiuntivo opposto e solo provvisoriamente esecutivo, senza provare altresì che l’opposizione era stata rigettata. Né vale alla ricorrente porre l’accento sul potere del portatore di un siffatto titolo di agire in executivis nei confronti del proprio debitore. Ciò che conta, ai fini dell’opposizione di terzo revocatoria, è infatti la certezza, non la esecutività, del titolo. E del resto il potere in questione è riconosciuto, al portatore del titolo, nei confronti del proprio debitore, non già dei terzi, quale la controparte del suo debitore nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto dell’opposizione. 2. Il ricorso incidentale, con cui si ripropone l’eccezione di tardività dell’opposizione, è assorbito. 3. In conclusione, il ricorso principale va respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.