Legittimazione a proporre opposizione all’esecuzione per la reintegrazione nel possesso dell’immobile

La Cassazione svolge alcune importanti considerazioni in materia di diritto processuale civile e – in particolare – in tema di legittimazione alla proposizione dell’opposizione all’esecuzione.

Con la sentenza numero 5785 dell’8 marzo 2017 la Terza Sezione della Corte di Cassazione svolge alcune importanti considerazioni in materia di diritto processuale civile e – in particolare – in tema di legittimazione alla proposizione dell’opposizione all’esecuzione. Il fatto. La questione oggetto della sentenza sopra menzionata coinvolge tre società due di queste erano proprietarie di separate porzioni di un complesso industriale, mentre la terza lo occupava in qualità di locataria. La società locataria aveva in prime cure chiesto e ottenuto un provvedimento di reintegrazione nell’immobile locato, ritenendo di essere stata immotivatamente privata dell’immobile da una delle proprietarie. L’altra proprietaria aveva quindi depositato un ricorso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. contestando l’illegittimità della procedura di reintegrazione della locataria. In particolare essa contestava la mancata notificazione del titolo esecutivo e del precetto prima dell’esecuzione del provvedimento, come previsto dal Codice di Procedura. Il Giudice, all’esito del processo, aveva rigettato l’opposizione ritenendo la stessa proposta tardivamente in quanto il termine per ricorrere non sarebbe decorso dall’accesso dell’ufficiale giudiziario del 17 novembre 2011, ma da un precedente accesso operato in data 23 maggio 2011. In ragione della soccombenza nel merito, la società opponente proponeva ricorso alla Suprema Corte sulla base di un unico motivo di diritto. In buona sostanza detta parte sosteneva come il giudice di merito avesse errato nell’applicare la legge riguardo alla tempestività dell’opposizione proposta sosteneva il ricorrente infatti di avere depositato il ricorso in tempo e quindi come la sentenza di merito andasse cassata. La Corte di Cassazione, però, nel testo della propria decisione, conferma l’esito della sentenza di merito, ma ne modifica la motivazione. Secondo la Suprema Corte, difatti, la questione in oggetto non sarebbe stata da decidere in base alla problematica della tempestività della proposizione dell’opposizione, quanto alla legittimazione a proporre la stessa. L’esecuzione del procedimento di reintegrazione di cui al primo grado, infatti, non era stata rivolta verso la ricorrente, ma verso l’altra proprietaria dello stabilimento o meglio proprietaria di altre parti dello stesso complesso industriale e in ragione di ciò secondo la Cassazione, tutte le formalità del Codice di Procedura andavano rivolte verso la legittimata passiva dell’azione di reintegrazione nell’immobile e non anche verso eventuali terzi interessati in quanto proprietari di altre parti connesse con la proprietà oggetto della reintegrazione e non diretti destinatari dell’azione come la parte ricorrente. La ragione alla base di ciò era che essendo formalmente diretta l’attività esecutiva contro il soggetto contemplato nel titolo quelle formalità dovevano osservarsi nei suoi confronti e, se anche non lo sono state, è solo lui che se ne può dolere . Il terzo quindi, non sarebbe stato legittimato a proporre opposizione all’azione esecutiva. Il ricorrente non era legittimato a proporre l’opposizione. Nel rigettare la pretesa del ricorrente, inoltre, la Cassazione specifica come – nel caso in oggetto – il ricorrente avrebbe potuto eventualmente fare valere le proprie ragioni depositando un ricorso di opposizione all’esecuzione art. 615 c.p.c. contestando l’ an dell’azione avversaria, mentre il ricorso di opposizione agli atti esecutivi essendo fondato sulla correttezza formale dell’esecuzione, sarebbe certamente dovuto andare incontro a un rigetto da parte del giudice di merito. In conclusione quindi la Cassazione rigetta il ricorso, ma – esercitando la sua facoltà ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. – correggeva d’ufficio la motivazione della sentenza impugnata. In ragione dei ragionamenti effettuati, quindi, la Cassazione confermava il dispositivo della sentenza di merito, ma ne modificava le ragioni del rigetto della domanda di opposizione, ritenendo la questione della carenza di legittimazione attiva a promuovere il ricorso di opposizione all’esecuzione preliminare rispetto alla tardività del deposito dello stesso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 novembre 2016 – 8 marzo 2017, n. 5785 Presidente Vivaldi – Relatore Frasca Svolgimento del processo 1. La s.p.a. Toscopetrol ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. Petrol Gestioni, la Curatela del Fallimento di omissis s.p.a. e la s.r.l. , intervenuta nel giudizio di merito, avverso la sentenza del 12 maggio 2015, con cui il Tribunale di Livorno ha rigettato per tardività un’opposizione, proposta da essa ricorrente il 24 novembre 2011, con qualificazione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in relazione alla procedura di rilascio n. 644 r.g.e. del 2001, avverso un accesso, effettuato dall’ufficiale giudiziario con la forza pubblica il 17 novembre 2011, nell’impianto di sua proprietà, sito in omissis , al fine di dare esecuzione ad un provvedimento di reintegrazione nel possesso di un’area industriale. Detto provvedimento risaliva al 2005 ed era stato confermato da sentenza del Tribunale di Livorno del 2010, passata in cosa giudicata. Il provvedimento era stato ottenuto dalla Petrol Gestioni contro la s.p.a. Federal Petroli International, in relazione ad uno spoglio da questa posto in essere nella sua qualità di locatrice, mentre la Petrol Gestioni, secondo la sua prospettazione, deteneva l’immobile a titolo di locazione. 2. L’opposizione veniva fondata dalla Toscopetrol sulla deduzione di non aver ricevuto la notifica del titolo esecutivo e del precetto nella sua qualità di proprietaria di una parte del compendio da rilasciarsi, in forza di atti di acquisto intervenuti nel dicembre del 2007 e nel febbraio del 2009 dalla s.r.l. Feder Petroli Green Road s.r.l 3. Al ricorso, che prospetta un unico motivo, ha resistito con controricorso la s.r.l. Petrol Gestioni, mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati. 4. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia Omesso esame circa fatti decisivi della controversia oggetto di discussione tra le parti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 617 comma 2 c.p.c. in relazione all’art. 608 c.p.c. . Vi si censura la sentenza impugnata, perché avrebbe ritenuto tardiva l’opposizione agli atti esecutivi della ricorrente, reputando che il termine per la sua proposizione non fosse decorso dall’accesso dell’ufficiale giudiziario in data 17 novembre 2011, ma da un accesso precedente risalente al 23 maggio 2011, in occasione del quale era intervenuto il direttore tecnico della Toscopetrol. Nell’illustrazione si svolgono argomentazioni, con le quali l’assunto del Tribunale viene posto in discussione, adducendosi che l’accesso del maggio del 2011 non era stato riferibile alla Tioscopetrol, essendo avvenuto nella proprietà della s.r.l 2. L’esame delle ragioni esposte nel motivo evidenzia che esso è stato impropriamente dedotto anche ai sensi del nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c Invero, l’omesso esame cui allude tale norma non concerne i fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del procedimento qual è nella specie il fatto regolatore del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione , in quanto il loro omesso esame, concernendo fatti rilevanti per l’applicazione della legge regolatrice del processo rileva sempre nell’ambito del vizio di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., ovvero, se quei fatti riguardino l’applicazione della legge regolatrice della giurisdizione o della competenza, i vizi di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso art. 360 c.p.c Tanto premesso, la superfluità dell’esame dei motivi emerge in quanto si deve rilevare una situazione, in base alle stesse allegazioni prospettate dalla ricorrente, nella quale, a monte del problema della tempestività dell’opposizione agli atti, il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare che i fatti costitutivi posti a suo fondamento erano del tutto inidonei a giustificarla e che, dunque, essa non poteva essere proposta ed era, dunque, priva di fondatezza. Tale situazione era assolutamente preliminare rispetto al problema della tempestività dell’opposizione, che supponeva la legittimazione a proporla, sebbene sulla base della sola allegazione di fatti astrattamente giustificativi di essa. Fatti che, invece, non erano stati in alcun modo allegati, per la ragione che si dirà. Detta situazione deve ora d’ufficio essere conosciuta da questa Corte, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza impugnata non dev’essere cassata, ma ne va corretta soltanto la motivazione, la quale, del resto, è stata nel senso del rigetto, sebbene si fosse rilevata la tardività dell’opposizione, che avrebbe dovuto suggerire la declaratoria della sua inammissibilità, inerendo ad una ragione di rito. Queste le ragioni. 2.1. La stessa ricorrente ha allegato e ciò trova conferma nella lettura dell’atto di opposizione presente nel suo fascicolo del giudizio di merito, di aver proposto l’opposizione agli atti, dolendosi di non aver ricevuto la notifica del titolo esecutivo e del precetto posti a suo fondamento. Senonché, la stessa ricorrente ha allegato ed anche ciò trova conferma nella lettura del detto atto, che l’attività contro la quale ebbe a reagire, cioè l’accesso dell’ufficiale giudiziario era avvenuta sulla base di una pretesa esecutiva che era stata esercitata dalla s.r.l. resistente non già contro di essa, bensì contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo giudiziale, cioè la Federal Petroli Internazional. Ora, allorquando il soggetto che si trovi nel possesso o nella detenzione di un bene che, in forza di un titolo esecutivo formatosi contro altro soggetto debba essere rilasciato, viene coinvolto nella sua posizione dall’attività esecutiva, che il titolare del diritto riconosciuto dal titolo rivolga contro il soggetto contemplato nel titolo, le formalità preliminari all’inizio dell’esecuzione, rappresentate dalla notifica del titolo e del precetto, in ragione del fatto che l’esecuzione è diretta e, quindi, l’attività esecutiva è richiesta contro il soggetto contemplato dal titolo, bene sono compiute nei suoi confronti ed il terzo detentore o possessore che di fatto venga coinvolto dalle attività esecutive ed intende reagire contro di esse non può far valere, come oggetto di tale reazione, l’inosservanza nei propri confronti delle formalità preliminari predette. La ragione è che, essendo formalmente diretta l’attività esecutiva contro il soggetto contemplato nel titolo quelle formalità dovevano osservarsi nei suoi confronti e, se anche non lo sono state, è solo lui che se ne può dolere. Il terzo possessore o detentore può dolersi dell’inosservanza delle formalità preliminari nei sui confronti solo se il titolare della pretesa esecutiva, che constati prima di procedere che egli è nel possesso o nella detenzione, utilizzi il titolo esecutivo chiedendo che l’attività esecutiva sia compiuta nei suoi confronti in quanto sostenga la sua soggezione all’efficacia del titolo. In tal caso l’azione esecutiva appare formalmente diretta nei confronti di chi è detentore o possessore e, pertanto, le formalità preliminari debbono essere eseguite nei suoi confronti. 2.2. Poiché nella specie tale situazione non ricorreva, la qui ricorrente non si poteva dolere della mancata notifica nei suoi confronti del titolo e del precetto, cioè delle formalità dell’esercizio della pretesa esecutiva cui formalmente era estranea. Poteva solo far valere l’eventuale esistenza di una sua situazione di godimento sul bene tale da non renderlo soggetto all’efficacia del titolo e ciò avrebbe potuto fare con l’opposizione diretta a contestare la sussistenza nell’ an del diritto procedere all’esecuzione e non il suo quomodo per l’attività rivolta contro il soggetto contemplato nel titolo e pregressa al momento in cui l’attività esecutiva lo aveva coinvolto. Essa era, dunque legittimato a reagire con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c Una legittimazione all’azione ex art. 617 c.p.c. si sarebbe potuta configurare solo contro atti della procedura esecutiva successivi a quel momento, perché da esso, per effetto del rivolgersi contro di essa dell’attività esecutiva, diveniva legittimata a pretendere l’osservanza delle se forme regolatrici. Solo se l’accesso del 17 novembre del 2011 fosse avvenuto come attività richiesta all’ufficiale giudiziario nei suoi confronto e, dunque, come oggetto di pretesa esecutiva formalmente rivolta contro di essa, la ricorrente avrebbe potuto dolersi che, in quanto detta attività lo vedeva come parte formale, avrebbe dovuto essere preceduta dalla notificazione del titolo e del precetto. Per riferimenti giustificativi di tale ricostruzione si rinvia a Cass. n. 20053 del 2012. Il Collegio osserva che la constatazione, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., che la domanda di opposizione agli atti non poteva essere proposta con i fatti che la fondarono non è soggetta al principio di cui al terzo comma dell’art. 384 c.p.c. Cass. n. 22283 del 2009, secondo cui L’esercizio da parte della Corte di cassazione del potere d’ufficio di correzione della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., non è soggetto alla regola di cui al terzo comma del medesimo articolo, che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d’ufficio che ritenga di porre a fondamento della decisione. e, dopo l’introduzione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., Cass. n. 16401 e 17779 del 2011 . 3. In forza delle considerazioni svolte il dispositivo della sentenza impugnata appare corretto, sebbene sulla base della diversa motivazione enunciata e, pertanto, la sentenza non può essere cassata ed il ricorso dev’essere rigettato. 4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.