La questione del foro competente nell’ambito del trattamento dei dati personali

Nell’ambito di un rapporto di consumo, quando venga invocato come competente il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, quest’ultimo prevale come foro competente solo se il trattamento si inserisce, all’interno di tale rapporto, in modo qualificato.

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 5658/17 depositata il 7 marzo. Il caso. L’attrice proponeva istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia con la quale, decidendo dell’accertamento della responsabilità per danni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.p.a. e di Crif s.p.a. in relazione ad un mutuo non concesso, a causa di un’errata segnalazione nel sistema di informazione creditizia, dichiarava la sua incompetenza a conoscere la controversia ritenendo competente, alternativamente il Tribunale di Modena sede della Banca popolare dell’Emilia Romagna s.p.a. o il Tribunale di Bologna sede della Crif s.p.a. . Foro competente. Il Collegio ha qui l’occasione di affermare il principio di diritto secondo cui quando la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell’ambito di un rapporto di consumo, il foro previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u , d.lgs. n. 206/2005 prevale su quello individuato dall’art. 152 d.lgs. n. 196/2003, in quanto la sopravvivenza della prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversia sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origini da rapporti di consumo . L’assunto appena riportato trova applicazione solo e soltanto quando il trattamento illecito dei dati si inserisce in modo qualificato all’interno del rapporto di consumo. Pertanto, continua la Cassazione, in tema di competenza, quando il foro previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 150/2011, in materia di trattamento, venga invocato nell’abito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore quest’ultimo prevale solo se il trattamento si inserisce in modo qualificato all’interno del rapporto di consumo .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 21 settembre 2016 – 7 marzo 2017, n. 5658 Presidente Dogliotti – Relatore Genovese Fatto e diritto Rilevato che la signora F.G. , ha proposto istanza di regolamento di competenza, con atto notificato il 2 febbraio 2016. avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Vibo Valentia, in data 3-4 gennaio 2016. con la quale, decidendo dell’accertamento della responsabilità per danni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna SpA e di Crif SpA in relazione alla sua richiesta risarcitoria per i danni che le erano derivati a causa dell’errata segnalazione, nel sistema di informazione creditizia, della prestazione da parte della medesima di una garanzia personale per un altro mutuo concesso in favore di una società tale srl Senza limiti , avendo Ella richiesto al Credito Emiliano SpA un mutuo a proprio favore che - per quella segnalazione non corretta - non le era stato concesso , si è dichiarato incompetente a conosce la controversia ritenendo competente, alternativamente, il Tribunale di Modena nel cui circondario era posta la sede della Banca Popolare dell’Emilia Romagna SpA o il Tribunale di Bologna dove era la sede di Crif SpA che, secondo l’attrice, nella specie prevarrebbe il foro del consumatore, ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. u , D. Lgs. n. 206 del 2005, sul foro del titolare del trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 152 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e 10 del D. Lgs. n. 150 del 2011 che, nelle sue conclusioni scritte, rese ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il pubblico ministero - come detto - ha concluso per la improcedibilità del regolamento, non avendo la ricorrente dato la prova della comunicazione in data 4 gennaio 2016 da parte della cancelleria, a mezzo della relata dell’ufficiale giudiziario, dell’ordinanza di dichiarazione della propria incompetenza essendo presente solo la dichiarazione di conformità da parte del difensore della parte, secondo le modalità previste dal procedimento telematico, senza però alcuna altra attestazione relativa all’inoltro e alla ricezione dell’impugnato provvedimento, mediante pec o altro mezzo . Letta la memoria della ricorrente. Considerato che il regolamento, oltre che ammissibile, è anche procedibile che, infatti, non può essere accolta l’eccezione di improcedibilità del regolamento di competenza, avanzata dal PG, per la mancata produzione, con la copia autentica del provvedimento, anche della relata di notifica della comunicazione del provvedimento impugnato da parte della cancelleria del giudice, atteso che il ricorso è tempestivo in quanto risulta notificato il 2 febbraio 2016 e cioè prima della scadenza del termine di trenta giorni, tenuto conto che l’ordinanza impugnata è stata pubblicata in data 4 gennaio 2016, risultando perciò irrilevante la problematica giuridica relativa al deposito della relata di notificazione che, nel merito, il ricorso appare infondato che, infatti, le parti litiganti concordano sulla individuazione dei principi elaborati da questa Corte con riferimento alla prevalenza del foro del consumatore rispetto a quello stabilito a tutela della persona per l’illecito trattamento dei dati personali che, sotto questo particolare profilo, deve accedersi alle conclusione del PG, il quale chiede l’inapplicabilità di tali principi al caso che ci occupa per l’estraneità dell’illecito ipotizzato rispetto al rapporto di consumo intercorrente tra il consumatore e la Banca che, richiesta del finanziamento, non l’ha concesso in ragione dell’esistenza di dati, non veritieri, riguardanti la prestazione di una fideiussione in favore di altro debitore della Banca Popolare dell’Emilia Romagna SpA che, infatti, il principio di diritto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20304 del 2015 secondo cui quando la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto all’art. 33, comma 2, lett u , del d.lgs. n. 206 del 2005, il faro previsto da tale norma prevale su quello individuato dall’art. 152 del d.Lg.s. n. 196 del 2003 applicabile ratione temporis , in quanto la sopravvenienza della prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origini da rapporti di consumo trova applicazione solo e soltanto quando il trattamento illecito dei dati si inserisca in modo qualificato all’interno del rapporto di consumo, di talché l’illecito ipotizzato dal consumatore che lamenti un danno risulti connesso direttamente al contratto per una qualche forma di responsabilità diretta del professionista e non già quando - come nel caso di specie - il contratto sia stata solo l’occasione per far emergere un pregresso trattamento, da parte di terzi, oggetto di censura sicché esso si è reso visibile solo in ragione della consultazione dell’apposita banca dati da parte della Banca contraente, che al trattamento sia rimasta estranea non avendo segnalato il dato al gestore di essa , con la quale il consumatore ha intrapreso l’attività negoziale che, pertanto, il ricorso va respinto in applicazione del principio di diritto secondo cui in tema di competenza, quando il loro previsto dall’art. 10 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento, venga invocato nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, fissato dall’art. 33, comma 2, lettera u , del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, quest’ultimo prevale in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore solo se il trattamento si inserisce in modo qualificato all’interno del rapporto di consumo. di talché l’illecito ipotizzato dal consumatore che lamenti un danno risulti connesso direttamente al contratto per una qualche forma di responsabilità diretta del professionista e non già quando - come nel caso di specie - il contratto sia stata solo l’occasione per far emergere un pregresso trattamento, da parte di terzi, sicché esso si sia reso visibile solo in ragione della consultazione dell’apposita banca dati da parte del professionista contraente nella specie una banca , che al trattamento sia rimasta estranea non avendo segnalato il dato al gestore di essa , con la quale il consumatore abbia intrapreso l’attività negoziale che né può attribuirsi al professionista una responsabilità indiretta per l’accesso alla banca dati perché comprendente anche clementi non corretti, in quanto la sua consultazione non costituisce attività soggetta ad alcuna responsabilità che, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto che la novità della questione e, pertanto, dell’enunciato principio comporta la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.