La Suprema Corte ripercorre i principi di diritto sui requisiti dell’azione revocatoria ordinaria

Anche il credito eventuale , nella veste di credito litigioso”, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 5618/17 depositata il 7 marzo, affronta gli spinosi problemi che si dipanano dal rapporto di coniugio appena naufragato ed afferenti al conseguente obbligo di mantenimento in favore del soggetto più debole nonché agli strumenti processuali predisposti dall’ordinamento perché quest’ultimo possa garantirsi la soddisfazione del neo-credito. E tanto, soprattutto allorquando il coniuge obbligato al mantenimento realizzi disposizioni patrimoniali tali da porre in pericolo con giudizio prognostico proiettato verso il futuro il soddisfacimento del credito stesso. Il caso. Nella vicenda in analisi, veniva impugnata in Cassazione dal coniuge obbligato al mantenimento la sentenza della Corte territoriale che aveva rigettato l'impugnazione proposta dallo stesso avverso la decisione del Tribunale di primo grado che, a sua volta, aveva accolto la domanda avanzata, anche, nei suoi confronti per sentire dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della vendita della quota di metà della proprietà superficiaria in favore della di lui sorella. La Corte d’appello aveva, infatti, escluso che l'azione revocatoria esercitata dall’ex moglie fosse prescritta atteso che la decorrenza del relativo termine quinquennale andava computata dalla data di trascrizione dell'atto. Inoltre, il giudice d’appello aveva ritenuto sussistente la ragione e l'aspettativa di credito della 'creditrice' che aveva impugnato il contratto di compravendita e la sua anteriorità all'atto dispositivo, individuando nel provvedimento presidenziale reso nel giudizio di separazione tra le parti che fissava l'assegno di mantenimento che il ricorrente doveva versare e ciò indipendentemente dal fatto che un effettivo inadempimento di detta obbligazione periodica si fosse verificato. Il rapporto parentale tra il coniuge obbligato al mantenimento l’ex marito-venditore e l'acquirente sorella di costui aveva avvalorato ulteriormente la tesi sostenuta nella decisione assunta dai giudici territoriali. Gli Ermellini, dal proprio canto, rigettano il ricorso dell’uomo ribadendo alcuni principi ormai entrati a far parte di diritto del bagaglio di esperienza della Corte di Cassazione. Prescrizione e decorrenza. In primis , l'orientamento, frutto di più recente consolidamento, secondo cui la disposizione ex art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in 5 anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da quel momento il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. Inoltre, correttamente la Corte territoriale aveva autonomamente giudicato in ordine alla tempestività della notificazione dell'atto di citazione per l'azione revocatoria, atteso che l'interruzione della prescrizione si configura come una eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. Inadempimento e credito tutelabile. Infine, gli Ermellini affrontano il terzo e più complesso motivo di ricorso prospettato dal ricorrente ed afferente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. per avere la Corte Territoriale, oltre al resto, erroneamente ritenuto che il provvedimento presidenziale di attribuzione dell'assegno di mantenimento integrasse il presupposto dell'esistenza del credito tutelabile ex art 2901 c.c., in assenza di inadempimento del coniuge obbligato al momento della proposizione dell'azione revocatoria, nonché per aver sempre erroneamente ritenuto che sussistesse l'evento di danno, non potendo il debitore che vendere al prezzo pattuito alla propria sorella la quota proprietaria del cespite immobiliare e non avendo questo inciso sulla sua capacità patrimoniale, in quanto esercitante attività lavorativa. Anche in questo caso viene ribadito che il credito vantato dal coniuge separato per l'assegno di mantenimento dovuto ex art. 156 c.c. dall'altro coniuge, sebbene dia luogo ad un obbligazione periodica avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile come tale dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte della alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato. Per la Suprema Corte è principio consolidato quello per cui l’art 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Del pari consolidato è il principio secondo cui a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria si richiede non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 dicembre 2016 – 7 marzo 2017, n. 5618 Presidente Di Amato – Relatore Vincenti Fatti di causa 1. - Con sentenza resa pubblica il 22 gennaio 2014, la Corte di appello di Bologna rigettava le impugnazioni separatamente proposte e successivamente riunite da R.N.G. e R.N.R. avverso la decisione del Tribunale di Modena che, a sua volta, aveva accolto la domanda avanzata nei loro confronti da F.P. , coniuge di R. , per sentir dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., della vendita della quota di metà della proprietà superficiaria effettuata in data omissis , e trascritta l’ omissis , dall’alienante R.N.R. in favore della sorella acquirente G 1.1. - La Corte territoriale, anzitutto, escludeva che l’azione revocatoria fosse prescritta, in quanto, ai sensi dell’art. 2903 cod. civ., la decorrenza del relativo termine quinquennale andava computata dalla trascrizione dell’atto e con citazione avvenuta al litisconsorte necessario R.N.G. in data 29 settembre 2004 vi era stata utile interruzione della prescrizione stessa anche nei confronti del litisconsorte R. , oltre a doversi considerare a tal riguardo efficace la causa di sospensione fra coniugi di cui all’art. 2941 cod. civ., rilevabile d’ufficio e non riservata ad eccezione di parte. 1.2. - Il giudice di appello, poi, riteneva sussistente la ragione e/o aspettativa di credito della F. e la sua anteriorità all’atto dispositivo, individuandola nel provvedimento presidenziale, reso nel giudizio di separazione personale tra coniugi, che fissava in lire 1.500.000 l’assegno di mantenimento che R.N.R. doveva versare e ciò indipendentemente dal fatto che un effettivo inadempimento, ex ore actoris prima parziale e poi totale, di detta vera e propria obbligazione periodica si sia solo successivamente verificato , spettando, peraltro, allo stesso R. la prova di aver adempiuto. 1.3. - La Corte territoriale, quindi, ravvisava, per un verso, l’eventus damni nell’essersi R.N.R. spogliato dell’unico bene immobile di sua proprietà e, per altro verso, i requisiti soggettivi ex art. 2901 cod. civ. quanto al terzo acquirente, nel rapporto parentale con il debitore e nella conoscenza effettiva delle vicende familiari quanto al debitore, dalla vendita dell’unico quo bene immobile, dall’essere gli inadempimenti . iniziati li mese successivo al rogito” e dall’infruttuosa esecuzione mobiliare nei suoi confronti. 2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, con separate impugnazioni, R.N.G. e R.N.R. , affidandosi, rispettivamente, a tre e quattro motivi. Resiste contro entrambi i ricorrenti F.P. R.N.G. , a seguito dell’impugnazione notificatale dal fratello R. , ha depositato controricorso ad adiuvandum delle ragioni di quest’ultimo. R.N.R. ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. - I due ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti per essere decisi congiuntamente, assumendo il successivo ricorso di R.N.R. la veste di ricorso incidentale. 2. - Con il primo mezzo del ricorso principale di R.N.G. è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2903 cod. civ., per avere la Corte di appello discostandosi anche dal precedente costituito da Cass. n. 3379/2007 erroneamente affermato che la prescrizione dell’azione revocatoria decorresse non già dalla data dell’atto dispositivo, ma dalla sua pubblicità nella specie, dalla trascrizione della compravendita . 2.1. - Il motivo è infondato. Il Collegio intende ribadire l’orientamento di questa Corte, frutto di più recente consolidamento cfr. Cass., 27 maggio 2014, n. 11815 e Cass., 24 marzo 2016, n. 5889, che confermano il principio già enunciato da Cass., 19 gennaio 2007, n. 1210, rispetto al quale si poneva in contrasto il precedente, dello stesso anno, richiamato in ricorso , secondo cui la disposizione dell’art. 2903 cod. civ., laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell’art. 2935 cod. civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo . La decisione del giudice di appello, dunque, è conforme a tale principio. 3. - Con il secondo mezzo del ricorso principale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 183 cod. proc. civ. e 2941 cod. civ., per aver il giudice di secondo grado rilevato d’ufficio l’intervenuta interruzione/sospensione della prescrizione nonostante la F. non avesse tempestivamente dedotto eccezioni di intervenuta sospensione/interruzione della prescrizione dell’azione revocatoria in relazione alla posizione del debitore litisconsorte , adducendo solo con la comparsa conclusionale la tempestività della notificazione dell’atto di citazione e la sospensione della prescrizione tra coniugi. 3.1. - Il motivo non può trovare accoglimento. Come accertato dal giudice di appello e non censurato , la notificazione dell’atto di citazione ex art. 2901 cod. civ. che, in materia di azione revocatoria ordinaria, si rende necessaria ai fini dell’interruzione della prescrizione - come affermato da Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822 -, con applicazione al riguardo della regola della c.d. scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario è intervenuta, nei confronti di R.N.G. , in data 29 settembre 2004, ossia prima dei cinque anni dalla trascrizione della compravendita datata 8 ottobre 1999 . La stessa Corte territoriale ha, quindi, affermato che in forza di tale notificazione la prescrizione era validamente interrotta . Si tratta di ratio decidendi che non è scalfita dalle doglianze mosse dalla ricorrente nel corpo del motivo , giacché l’interruzione della prescrizione si configura come eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice tra le altre, Cass., 5 agosto 2013, n. 18602 sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti Cass., sez. un., 7 maggio 2013, n. 10531 . Inoltre, la situazione di litisconsorzio necessario tra il debitore R.N.R. e il terzo acquirente R.N.G. ha consentito cfr. Cass., 7 novembre 2011, n. 23068 al creditore F.P. di giovarsi dell’effetto interruttivo della prima notificazione quella a G. anche nei confronti dell’ulteriore convenuto in giudizio R. , con effetto sospensivo sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il presente giudizio, come stabilito dall’art. 2943, secondo comma, cod. civ. Tale ragione giustificativa è, dunque, da sola idonea a sorreggere la decisione, con conseguente inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse a seguito della sua conferma, delle censure investenti l’ulteriore ratio decidendi che si fonda sull’art. 2941 cod. civ., che, in forza dell’intervenuta definitività della prima ragione, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione stessa tra le tante, Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108 . 4. - Con il terzo mezzo del ricorso principale è prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., per aver la Corte territoriale 1 erroneamente ritenuto che il provvedimento presidenziale di attribuzione dell’assegno di mantenimento integrasse il presupposto dell’esistenza del credito tutelabile ex art. 2901 cod. civ., in assenza di inadempimento del coniuge obbligato al momento della proposizione dell’azione revocatoria 2 erroneamente ritenuto che sussistesse l’eventus damni, non potendo il debitore che vendere al prezzo pattuito e alla propria sorella la quota proprietaria del cespite immobiliare e non avendo ciò inciso sulla sua capacità patrimoniale, in quanto esercitante attività lavorativa 3 mancato di riferirsi al requisito della dolosa preordinazione tra debitore e terzo, stante l’anteriorità della vendita all’insorgenza del credito. 5. - Con il primo mezzo del ricorso incidentale di R.N.R. è denunciata errata applicazione dell’art. 2901 cod. civ., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il provvedimento presidenziale di attribuzione dell’assegno di mantenimento integrasse il presupposto dell’esistenza del credito tutelabile ex art. 2901 cod. civ., nonostante che non vi fosse alcun inadempimento del coniuge obbligato al momento della proposizione dell’azione revocatoria. 6. - Con il secondo mezzo del ricorso incidentale è dedotta contraddittorietà della motivazione su fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ossia che la F. non fosse affatto creditrice nei confronti del marito nel momento in cui ha proposto la sua domanda e che avesse solo una aspettativa di credito che avrebbe potuto derivare dall’inadempimento del marito stesso alla obbligazione posta a suo carico di contribuire al mantenimento . 7. - Con il terzo mezzo del ricorso incidentale è prospettata violazione dell’art. 2967 cod. civ., per aver il giudice di appello ribaltato l’onere di prova sui presupposti dell’azione revocatoria, asserendo che era il convenuto a dover provare di aver adempiuto alla propria obbligazione in favore del coniuge e nonostante che la stessa Corte di merito avesse affermato che non sussisteva inadempimento all’obbligo di mantenimento al momento della proposizione dell’azione revocatoria. 8. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., omessa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il credito fosse anteriore all’atto dispositivo e, quindi, non indagato il requisito soggettivo della dolosa preordinazione della vendita in danno delle ragioni del creditore, essendosi limitata a verificare la generica consapevolezza in capo a debitore e terzo. 9. - La censura veicolata sub 1 del terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale - da scrutinarsi congiuntamente perché pongono la medesima questione in diritto relativa alla contestata esistenza di un credito quello relativo all’assegno di mantenimento, ex art. 156 cod. civ. tutelabile dalla F. con l’esperita azione revocatoria - sono infondati, alla stregua del seguente principio di diritto Il credito vantato dal coniuge separato per assegno di mantenimento dovuto, ex art. 156 cod. civ., dall’altro coniuge, sebbene dia luogo ad una obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell’alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato . Queste le ragioni. 9.1. - È principio consolidato quello per cui l’art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore tra le tante, Cass., 22 marzo 2016, n. 5619 . Del pari consolidato è il principio che a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria si richiede non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito tra le tante, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902 . 9.2. - Orbene, è indubbio che il coniuge separato che ottenga, in forza di provvedimento giudiziale ai sensi dell’art. 156 cod. civ., l’assegno di mantenimento diventi creditore di un’obbligazione pecuniaria periodica Cass., 14 febbraio 2007, n. 3336 , avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo Cass., 4 aprile 2005, n. 6975 e che, pertanto, si rendono esigibili alle rispettive scadenze risultando, invece, liquide in base alla determinazione giudiziale dell’ammontare dell’assegno . Né, peraltro, può dubitarsi che per l’adempimento di tale credito, che trova fonte nella legge e insorgenza nel provvedimento del giudice, il debitore sia esposto, ai sensi dell’art. 2740 cod. civ., con tutti i suoi beni cfr. Cass., 26 luglio 2005, n. 15603 . Dunque, il diritto di credito che il coniuge separato vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento è, nonostante il carattere periodico dell’obbligazione stessa, tutelabile ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., giacché l’azione revocatoria, per un verso, non postula - come detto - la liquidità o esigibilità del credito che può essere anche a termine o sottoposto a condizione e, per altro verso, non richiede affatto, per la sua esperibilità, la ricorrenza del requisito della sussistenza di un inadempimento attuale, e cioè al momento della disposizione patrimoniale pregiudizievole del debitore, fondandosi, invece oltre che sull’esistenza di un credito, nei termini anzidetti, e sul requisito soggettivo della scientia damni o della partecipatio fraudis , sul requisito oggettivo dell’eventus damni e cioè del compimento, ad opera del debitore, di un atto dispositivo del patrimonio che sia tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare inoltre, cfr. Cass., 19 agosto 2005, n. 17009, che dà per presupposta la tutelabilità ex art. 2901 cod. civ. del credito per assegno di mantenimento . 9.3. - Né la previsione del comma quarto del citato art. 156, che consente al giudice di imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale ove si paventi il suo inadempimento, si pone come ostacolo all’esistenza dell’interesse del coniuge creditore all’esercizio dell’azione ex art. 2901 cod. civ., poiché - premesso che la garanzia personale non fornisce, all’evidenza, alcuna garanzia che il patrimonio del debitore venga dismesso - quanto alla garanzia reale, questa Corte ha affermato che l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria Cass., 10 giugno 2016, n. 11892 . 9.4. - Del pari è da ritenersi quanto al positivo apprezzamento circa l’interesse all’azione e la sua esperibilità in riferimento alla previsione di cui al quinto comma dello stesso art. 156 cod. civ. che consente al giudice, su istanza di parte, di disporre il sequestro dei beni dell’obbligato in caso di inadempienza , giacché non solo la revocatoria ordinaria, per la sua natura non recuperatoria e non ripristinatoria del patrimonio del debitore inciso dall’atto dispositivo, non postula la libertà e capienza di detto patrimonio sicché, costituisce strumento di tutela della conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore che concorre con gli altri strumenti che tendono alla medesima funzione di tutela, tra cui anche il sequestro , ma, segnatamente, essa - come già evidenziato - non presuppone affatto l’inadempimento attuale del debitore stesso. 9.5. - Sicché, la decisione assunta dalla Corte di appello cfr. sintesi al § 1.2. dei Fatti di causa , in quanto conforme agli anzidetti principi, si sottrae alle critiche dei ricorrenti. 10. - Il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale - da scrutinarsi congiuntamente - sono inammissibili. Il secondo motivo non solo perché prospetta una censura di contraddittorietà della motivazione non più proponibile ai sensi del vigente n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis al presente giudizio , ma esso, unitamente al terzo motivo, sono inammissibili perché muovono da un presupposto fallace e in contrasto con il corretto accertamento del giudice del merito come messo in evidenza in sede di scrutinio al § 9, che precede , ossia che la F. non fosse titolare di credito tutelabile con azione revocatoria ordinaria. 11. - La censura del terzo motivo del ricorso principale veicolata sub 2 - concernente il requisito dell’eventus damni - è inammissibile. Il giudice di appello cfr. sintesi al § 1.3. dei Fatti di causa ha ritenuto sussistente il pregiudizio alle ragioni creditorie in base al fatto che il debitore si fosse spogliato dell’unico bene immobile in sua proprietà, ciò integrando un giudizio fondato su prova presuntiva che, già in altre occasioni, questa Corte tra le altre, cfr. Cass., 27 marzo 2007, n. 7507 N ha ritenuto immune da vizi. La doglianza di parte ricorrente, dunque, si infrange sul corretto ragionamento del giudice del merito, intendendo accreditare une, diversa lettura delle risultanze processuali, quale prospettazione critica che, peraltro, neppure nel regime di cui al previgente n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. era ammissibile. 12. - La censura del terzo motivo del ricorso principale veicolata sub 3 e il quarto motivo del ricorso incidentale concernenti il requisito soggettivo dell’azione revocatoria ordinaria sono in parte infondati e in parte inammissibili. Sono infondate, anzitutto, le doglianze che contestano l’accertamento dell’anteriorità del credito della F. rispetto all’atto dispositivo la compravendita immobiliare avvenuta OMISSIS e trascritta l’ OMISSIS , giacché erroneamente lo collocano al momento dell’inadempimento del coniuge debitore dell’assegno di mantenimento, mentre correttamente secondo quanto già in precedenza evidenziato la Corte di appello lo ha individuato nel provvedimento presidenziale ex art. 156 cod. civ. del 19 gennaio 1999 come incontestato e, quindi, antecedentemente alla predetta compravendita. L’infondatezza di tali censure rende inconsistenti anche le doglianze, con esse collegate, dirette a criticare l’indagine del requisito soggettivo dell’azione ex art. 2901 cod. civ., che si assume erroneamente condotta dal giudice del merito in quanto non rivolta ad accertare la preordinazione dolosa dell’atto dispositivo, che invece - come ben ritenuto dalla Corte territoriale - non era dovuta, essendo il credito, per l’appunto, sorto anteriormente alla compravendita oggetto di revocatoria. Per il resto, le critiche, lungi dal denunciare errores in iudicando, si indirizzano all’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito cfr. sintesi al § 1.3. dei Fatti di causa e, quindi, sono, come tali, inammissibili. 13. - I ricorsi, principale ed incidentale, devono, dunque, essere rigettati, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.