La targa temporanea tedesca e la circolazione dei veicoli sul territorio italiano

In riferimento ad un accordo transfrontaliero tra Italia e Germania e ad una circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, si è posto il dubbio se la circolazione sul territorio italiano dei veicoli dotati di targa temporanea tedesca sia consentita solo ai fini dell’importazione o se, invece, tali atti dispongano semplicemente il determinato tipo di targa temporanea tedesca con la quale si può circolare in Italia.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5534/17 depositata il 6 marzo. Il caso. Un soggetto proponeva opposizione avverso un verbale d’accertamento concernente la violazione del disposto dell’art. 93, comma 7, cds, relativo alle formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Egli circolava, infatti, sul territorio italiano con veicolo munito di targa temporanea tedesca, nonostante il medesimo non fosse proveniente dalla Germania. La circolazione di veicoli dotati di tale targa è ammessa solo se questi provengono a fini di importazione, direttamente dalla Germania , come stabilito da una circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L’opposizione veniva rigettata e il rigetto confermato in secondo grado. La circolazione ai soli fini d’importazione? Il destinatario del verbale d’accertamento ricorreva quindi in Cassazione, lamentando l’errore del giudice di merito nel ritenere che la circolazione sul territorio italiano con targa temporanea tedesca fosse consentito al solo fine d’importazione . La Corte di Cassazione, a tal proposito, evidenzia come la circolare succitata si limiti ad individuare il tipo di targa tedesca con la quale si può circolare in Italia, ma non dice che l’unica circolazione consentita è quella a fini d’importazione . A tal proposito non esistono precedenti giurisprudenziali, motivo per cui la causa viene rimessa alla pubblica udienza e rinviata a nuovo ruolo.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 gennaio – 6 marzo 2017, n. 5534 Presidente Petitti – Relatore Cosentino Fatto e diritto Rilevato che il ricorrente chiede la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione dal medesimo avanzata avverso un verbale di accertamento emesso dalla polizia stradale di Torino concernente la violazione del disposto dell’articolo 93, comma 7, cod. strada, da lui asseritamente commessa circolando sul territorio italiano con un veicolo munito di targa temporanea tedesca apposta sul veicolo ancorché il medesimo non provenisse direttamente dalla Germania a fini di importazione. il Tribunale di Torino ha ritenuto che, in virtù dell’accordo transfrontaliero tra Italia e Germania pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 87 del 15 aprile 1994 e della successiva circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 692/M383 del 10 marzo 2004, la circolazione sul territorio italiano dei veicoli con targa temporanea tedesca debba ritenersi ammessa alla sola condizione che tali veicoli provengano, a fini di importazione, direttamente dalla Germania, come ancora ribadito con la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 16 giugno 2004 pag. 5 della sentenza condizione, argomenta il Tribunale, non ricorrente nella specie, nella quale doveva ritenersi provato che l’opponente facesse uso di targhe temporanee tedesche per circolare sul territorio nazionale e non al fine della mera importazione del mezzo ancora pag. 5 della sentenza la sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dall’opponente, sulla scorta di tre motivi, il primo relativo all’errore in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo che la circolazione sul territorio italiano con targa temporanea tedesca fosse consentito al solo fine di importazione, il secondo relativo una denuncia di omessa pronuncia ed il terzo relativo alla regolazione delle spese la Prefettura di Torino ha resistito con controricorso considerato che le circolari ministeriali n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 31 ottobre 2003, n. 692/M383 del 10 marzo 2004 e n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 16 giugno 2004 si occupano, la prima offrendo una soluzione negativa e le seconde due offrendo una soluzione positiva, della questione se le targhe temporanee possano essere o meno equiparate alle targhe rosse, le sole espressamente contemplate nell’accordo italo - germanico le suddette circolari riguardano quindi l’individuazione del tipo di targa tedesca con la quale si può circolare in Italia ma non si occupano della definizione del tipo di circolazione che è possibile effettuare in Italia con targa tedesca secondo la sentenza gravata l’unica circolazione consentita è quella a fini di importazione, vale a dire si può circolare in Italia con targa temporanea tedesca solo per raggiungere, dal confine, l’importatore che dovrà immatricolare la macchina sulla questione posta con il primo motivo di ricorso - ossia se la tesi su cui si fonda la sentenza gravata trovi riscontro nel testo dell’accordo italo germanico, ove si parla di viaggi di prova, collaudo e trasferimento - non esistono precedenti i questa Corte si palesa pertanto opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza tale remissione non può ritenersi preclusa dall’assenza di una disposizione che preveda esplicitamente la possibilità di rimettere alla pubblica udienza una causa chiamata davanti alle sezioni ordinarie in camera di consiglio, giacché nulla osta all’applicazione analogica alle sezioni ordinarie della diposizione dettata per la sezione di cui al primo comma dell’articolo 376 c.p.c. dall’ultimo comma dell’articolo 380 bis c.p.c. Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1 e 5 , la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice ed anzi tale applicazione analogica appare imposta dal principio per cui il Collegio non può essere vincolato - nell’apprezzamento della rilevanza delle questioni presentate da un ricorso e della conseguente opportunità che lo stesso venga trattato in pubblica udienza - dalla valutazione al riguardo operata dal presidente della sezione ai sensi dell’ultima parte del primo comma dell’articolo 377 c.p.c P.Q.M. La Corte rimette alla causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.