L’autovelox può essere installato solo sulle “strade urbane a scorrimento”

È illegittimo il provvedimento prefettizio che autorizzi l’installazione di autovelox per rilevare a distanza l’andatura dei veicoli su una strada urbana priva delle caratteristiche indicate dal codice della strada.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5532/17, depositata il 6 marzo, ha affermato che sono da annullare le multe effettuate con l’autovelox su strade che non abbiano le caratteristiche indicate dal codice della strada. In particolare, il codice prevede, all’art. 2, che i tratti di strada su cui possono essere posizionati gli autovelox debbano avere le carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, un’eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate. E’, pertanto, illegittimo il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche minime” della strada urbana di scorrimento”. Il fatto. Una società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale che, confermando la sentenza del Giudice di Pace, ha respinto l'opposizione dalla stessa proposta contro l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Prefettura per eccesso di velocità, contestato sulla scorta di una accertamento effettuato mediante strumenti di rilevamento a distanza. In particolare nel ricorso si censura, sotto il profilo dell'insufficiente e illogica motivazione e sotto il profilo della violazione di legge, la statuizione con cui il Tribunale ha disatteso l'istanza di disapplicazione del decreto prefettizio che, ai sensi del comma 2, art. 4 d.l. n. 121/2002, conv. in l. n. 168/2002, aveva incluso un corso stradale nella categoria delle strade per le quali, non essendo possibile il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza, potevano essere istallati i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento indicate. Al riguardo il Tribunale ha affermato che i decreti prefettizi emanati ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 121/2002, non sarebbero sindacabili nel merito da parte dell'autorità giudiziaria e, per altro verso, che la strada ove era stato accertato l'illecito era stata dichiarata strada urbana di scorrimento” con delibera della giunta comunale . Individuazione delle strade urbane di scorrimento”. I Giudici di legittimità evidenziano che i due motivi sono complessivamente fondati perché, la Cassazione ha già avuto modo di evidenziare con un procedente orientamento contenuto nella sentenza n. 7872/11 , che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 d.l. n. 121/2002, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, c.d.s. e non altre. E’ pertanto, illegittimo, e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche minime” della strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal comma 2, lett. d , del citato art. 2, c.d.s In conclusione, la Corte di Cassazione accoglie i primi due motivi del ricorso e cassa con rinvio, la sentenza del Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 20 gennaio – 6 marzo 2017, n. 5532 Presidente Petitti – Relatore Cosentino Fatto e diritto Rilevato che la società Plura di R.G. & amp C. s.a.s. ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza del tribunale di Torino che, confermando la sentenza del giudice di pace della stessa città, ha respinto l’opposizione dalla stessa proposta contro l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Torino per eccesso di velocità, contestato sulla scorta di una accertamento effettuato mediante strumenti di rilevamento a distanza in omissis la Prefettura di Torino ha resistito con controricorso considerato che la preliminare eccezione di nullità della notifica del ricorso perché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino invece che presso l’Avvocatura generale dello Stato sollevata nel controricorso della difesa erariale va disattesa in ragione della sanatoria di tale nullità conseguita al deposito del controricorso da parte della intimata Prefettura con i primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta, si censura - sotto il profilo dell’insufficiente e illogica motivazione e sotto il profilo della violazione di legge - la statuizione con cui il tribunale ha disatteso l’istanza di disapplicazione del decreto prefettizio che - ai sensi del secondo comma dell’articolo 4 del decreto legge n. 121/2002, convertito dalla legge n. 168/2002 - aveva incluso il omissis nella categoria delle strade per le quali, non essendo possibile il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza, potevano essere istallati i dispositivi di cui al primo comma dello stesso articolo 4, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento ivi indicate al riguardo il tribunale ha affermato che i decreti prefettizi emanati ai sensi dell’articolo 4 d.l. n. 121/2002 non sarebbero sindacabili nel merito da parte dell’autorità giudiziaria e, per altro verso, che la strada ove era stato accertato l’illecito era stata dichiarata strada urbana di scorrimento con delibera della giunta comunale di i due motivi sono complessivamente fondati perché, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare con la sentenza n. 7872/11, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, cod. strada, e non altre è, pertanto, illegittimo - e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento , in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D , del citato art. 2 cod. strad. alla stregua di tale principio di diritto il tribunale di Torino ha dunque errato nel ritenere di non poter sindacare la legittimità del provvedimento prefettizio e art. 4 d.l. n. 121/2002, dovendo anzi, al contrario, procedere a tale sindacato e, a tal fine, verificare se le caratteristiche oggettive della strada in questione consentissero di ricondurla nell’ambito della categoria di cui alla lettera D dell’articolo 2 cod. strada col terzo motivo si denuncia - con riferimento agli articoli 112 c.p.c. e 3, secondo comma, d.lgs. n. 39/1993 - l’omessa motivazione del tribunale sul motivo di appello concernente la mancanza di firma autografa sulla ordinanza ingiunzione la motivazione della sentenza gravata va corretta, perché i riferimenti normativi ivi menzionati articolo 383 e 385 reg. esec. cod. strada e art. 6 quater d.l. n. 6/1991 riguardano la sottoscrizione del verbale di contestazione della polizia municipale, mentre il motivo d’appello dell’opponente lamentava la mancata sottoscrizione della ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto il motivo di ricorso va tuttavia disatteso, perché l’atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell’atto stesso cfr. Cass. 11458/12 e, d’altra parte, nel ricorso non si riferisce che nel merito siano state dedotte ragioni che impedissero di evincere dal contesto dell’impugnata ordinanza ingiunzione la riferibilità della stessa al titolare del potere di adottarla col quarto motivo si denuncia il vizio di insufficiente e/o illogica motivazione e la violazione di norme di legge articolo 11, secondo comma, d.lgs. n. 196/2003 e articolo 22 e 23 della legge n. 689/1981 in cui tribunale sarebbe incorso disattendendo il motivo di appello relativo al rigetto del motivo di opposizione concernente la violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dai dipendenti della ditta Ma. , sostituitisi agli agenti della polizia municipale nella creazione e nella notificazione del documento adoperato per la contestazione dell’illecito la doglianza è inammissibile perché non indica le disposizioni sulla disciplina del trattamento dei dati personali asseritamente violate, né l’autore della violazione, né quindi illustra come tale asserita violazione incida sulla legittimità dell’ordinanza ingiunzione con il quinto motivo si denuncia il vizio di insufficiente e/o illogica motivazione e la violazione di norme di legge articolo 201, terzo comma, cod. strada, articolo 148 e 149 c.p.c., art. 3 L. n. 890/1982 in cui tribunale sarebbe incorso disattendendo le istanze dell’opponente di ammissione della testimonianza del comandante della Polizia municipale di e dell’agente verbalizzante il motivo è inammissibile perché omette di precisare nel ricorso il contenuto dei capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza in definitiva il ricorso va accolto in relazione ai primi due motivi e rigettato in relazione agli altri e la sentenza gravata va cassata con rinvio in relazione ai motivi accolti. P.Q.M. accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza, rinvia al tribunale di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.