Manca la procura alle liti: avvocato condannato al pagamento delle spese processuali

In materia di spese processuali, qualora il ricorso sia stato proposto dal difensore in assenza di procura alle liti da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale non solo, egli può essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5577/17 depositata il 6 marzo. Il caso. Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda dell’attrice investita durante l’attraversamento delle strisce pedonali, condannava in solido al pagamento delle spese per il risarcimento danni la proprietaria dell’automobile e la compagnia assicurativa Zuritel s.p.a Quest’ultima ricorreva in Appello e eccepiva preliminarmente il difetto in ius postulandi in capo all’avvocato dell’attrice, che aveva sottoscritto l’atto di impugnazione ancorché priva di procura alle liti. La Corte d’appello accoglieva l’eccezione preliminare sollevata dalla Zuritel s.p.a., dal momento che la procura apposta a margine dell’originaria citazione in primo grado risultava conferita ad altro avvocato, diverso da quello che aveva sottoscritto l’atto. L’avvocato, condannato al pagamento delle spese di lite del grado, ricorre per cassazione. La mancanza della procura alle liti. La Corte di Cassazione afferma che, in materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio . La procura alle liti conferita al proprio difensore è un requisito di ammissibilità dell’instaurazione del giudizio e tale assunto ne esclude la possibilità di ratifica. Nella fattispecie, accertato che la procura è stata conferita ad un altro legale rispetto all’avvocato sottoscrittore dell’atto di appello, stante l’applicazione del principio sopra esposto, la Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 ottobre 2016 – 6 marzo 2017, n. 5577 Presidente Dogliotti – Relatore Acierno Fatto e diritto In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 4717 del 2014 è stata depositata la seguente relazione Il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta dalla sig.ra C. per il risarcimento dei danni riportati in conseguenza di un incidente occorsole quando, in fase di attraversamento delle strisce pedonali, era stata investita da un’autovettura, condotta dalla sig.ra A.G. , di proprietà della sig.ra S.C. , assicurata da La Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.A. ora Zuritel S.p.A., condannava queste ultime in solido al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 5.610,75 oltre interessi, rivalutazioni e spese di lite. In sede d’Appello, si costituiva la Zuritel S.p.A. eccependo il difetto di ius postulandi in capo all’avv. T.G. , la quale aveva sottoscritto l’atto di impugnazione, ancorché priva di procura alle liti. Il giudice d’Appello, affermando la nullità dell’attività processuale compiuta, dichiarava l’inammissibilità dell’appello. La Corte asseriva che l’eccezione preliminare sollevata dall’impresa assicuratrice doveva ritenersi fondata, dal momento che la procura apposta a margine dell’originaria citazione in primo grado risultava conferita non già all’avv. T. , bensì all’avv. Salvino Greco, il quale non aveva sottoscritto l’atto. L’avv. T. veniva condannato al pagamento delle spese di lite del grado. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dalla sig.ra C. affidato ai seguenti motivi 1 Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 182 cod. prue. civ. il ricorrente affermava che indipendentemente dal fatto che il giudizio di secondo grado fosse stato intrapreso da un procuratore diverso da quello cui la sig.ra C. aveva formalmente conferito il mandato, non poteva negarsi che il giudizio de quo fosse stato accompagnato dal conferimento di un formale mandato, pertanto esistente, con cui la sig.ra C. avesse manifestato la propria volontà ad introdurre anche il procedimento d’appello e, a tale mandato, avesse fatto riferimento l’intestazione dell’atto d’appello stesso. Pertanto tale procura era idonea a spiegare effetti giuridici. L’applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ. implicherebbe il rispetto della innegabile volontà della parte a proporre il giudizio d’appello. 2 Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 91, 92, 162 e 182 c.p.c. il ricorrente evidenziava che nel caso di nullità e/o di invalidità della procura ad litem, non è mai ammissibile la condanna del difensore alle spese di lite, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida. è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata che assume la veste potenziale di destinataria delle situazioni derivanti dal processo. La Zuritel S.p.A. ha resistito con controricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato dal momento che non risulta in alcun modo sanabile ex art. 182 cod. proc. civ. la mancanza ab origine di mandato rilasciato al difensore che ha sottoscritto l’atto di appello. Parimenti infondato anche il secondo motivo alla luce del consolidato orientamento di questa Corte così massimato In materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio . Cass. 11551 del 2015 58 del 2016 . In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto . Il collegio condivide la relazione, osservando in ordine alla memoria che le pronunce richiamate dal ricorrente non riguardano fattispecie di mancanza assoluta di procura da parte del legale che ha sottoscritto l’atto, come nella specie. Tale ipotesi è diversa sia dall’omesso deposito della procura, esistente e riguardante il legale che sottoscrive l’atto, o da altre ipotesi di nullità, attualmente sanabili alla luce dell’art. 182 cod. proc. civ. novellato. Peraltro, la mancanza originaria di procura alle liti conferita al proprio difensore è insuscettibile di ratifica trattandosi di un requisito senza il quale l’atto introduttivo del giudizio civile per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio di un difensore avvocato non può essere qualificato come tale. Si tratta di un requisito preliminare di ammissibilità del’instaurazione del giudizio. Ciò ne esclude la ratifica. Infine anche la fattispecie formante oggetto del’ordinanza interlocutoria Cass. 31688 del 2016 è diversa. Nella specie non c’è discrepanza in ordine al nome cui risulta conferita la procura e quello che ha autenticato la firma della parte. tale da poter far presumere un errore materiale ma la predisposizione di un atto difensivo da parte di un professionista del tutto privo di procura alle liti in quanto rilasciata ad un altro legale. Dall’accertamento di fatto compiuto sull’atto d’appello, non contestato nella sua materialità dalla parte ricorrente e, pertanto, da ritenersi incontroverso. non viene neanche dedotto che la criticità riguardi la difformità tra il nome del legale indicato nella procura a margine e quello del professionista che ha provveduto all’autenticazione. Si afferma che la procura è conferita ad un altro legale rispetto all’avv. T. che invece ha sottoscritto l’atto di appello. Il secondo motivo è inammissibile per difetto d’interesse della ricorrente, oltre a sostenere, come evidenziato nella relazione, una censura del tutto infondata secondo il consolidato orientamento di questa Corte. Alla reiezione del ricorso segue l’applicazione del principio della soccombenza. P.Q.M. Rigetta il primo motivo. Dichiara inammissibile il secondo. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 3000 per compensi, Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge in favore di Zuritel s.p.a Ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002.