E se il termine processuale scade il giorno del Santo Patrono della città?

Il Tribunale di Milano con la sentenza del 20 dicembre 2016 ha avuto modo di pronunciarsi sui termini processuali e, in particolare, sulla questione relativa a sapere la sorte del termine che scade il giorno del Santo Patrono della città in quel caso Sant'Ambrogio, 7 dicembre.

La questione riguardava la tempestività della notificazione di un decreto ingiuntivo entro il termine di 60 giorni dalla sua emissione. S. Ambrogio. Ebbene, per il Tribunale di Milano la notificazione del decreto ingiuntivo passata alla notificazione il 9 dicembre 2015 era da ritenersi tempestiva perché il 7 dicembre era il Santo Patrono di Milano e l'8 dicembre era festa nazionale. Ne consegue che, per il Tribunale di Milano, doveva trovare applicazione la regola secondo la quale quando il termine processuale scade di sabato o di domenica, quel termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Del resto – ha avuto modo di osservare il Tribunale di Milano - il giorno 7 dicembre 2015, giorno della festività di San Ambrogio tutti gli Uffici UNEP competenti per la Corte di appello di Milano restano chiusi, come il successivo giorno festivo dell'8 dicembre 2015 . Il Santo Patrono non è giorno festivo. Senonché, l'affermazione del Tribunale di Milano non appare corretta in considerazione del fatto che agli effetti della legge civile i giorni festivi sono soltanto quelli previsti come tale dalla legge 27 maggio 1949, numero 260. Oltre al 2 giugno festa nazionale è festa tutte le domeniche il primo giorno dell'anno il giorno dell'Epifania il giorno della festa di San Giuseppe che coincide, oltre che con la festa del papà, con il Santo Patrono della città della Spezia, ndr il 25 aprile, anniversario della liberazione il giorno di lunedì dopo Pasqua il giorno dell'Ascensione il giorno del Corpus Domini il 1° maggio festa del lavoro il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria il giorno di Ognissanti il 4 novembre giorno dell'unità nazionale il giorno della festa dell'Immacolata Concezione il giorno di Natale il giorno 26 dicembre. Né la circostanza che gli uffici pubblici o gli uffici postali siano chiusi nel giorno del Santo Patrono può avere una qualche rilevanza. Ed infatti, sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che qualora il giorno di scadenza del termine breve per appellare previsto dall'art. 325 c.p.c. sia festivo, la scadenza viene prorogata, come per tutti i termini processuali, al giorno seguente non festivo, a norma dell'art. 155, comma ultimo, del codice di rito. Peraltro, il carattere di festività” viene determinato in base alla l. numero 260/1949 e successive modificazioni. La ricorrenza della festa del Santo Patrono della città non è considerata nell'elenco delle festività. Nè la circostanza che in tale ricorrenza l'ufficio postale non distribuisca la corrispondenza può determinare la eccezionale proroga accordata dal predetto art. 155 c.p.c., in quanto, come affermato anche dalla Corte cost. sent. numero 80/1967 , l'orario dei pubblici uffici, che il privato ha l'onere di conoscere per una diligente cura dei propri interessi, non incide sul diritto di difesa cfr Cass. 14 dicembre 1998, numero 12533 . Sul punto si ricorda anche C.d.S. 26 marzo 2001, numero 1725 secondo cui la ricorrenza della festa della Santo Patrono di una città, non essendo inserita nell'elenco delle festività determinato in base alla l. 27 maggio 1949 numero 260, non implica l'eccezionale proroga, accordata dall'art. 155 c.p.c. che differisce al primo giorno non festivo i termini processuali cadenti in giorno festivo , [ ] a nulla rilevando che, in quel giorno, l'ufficio postale non procede alla distribuzione della posta, perché il privato ha l'onere di conoscere l'orario di funzionamento dei pubblici uffici per una diligente cura dei propri interessi . SS. Pietro e Paolo. Sebbene, quindi, la regola generale sia che i giorni del Santo Patrono della città non siano di per sé festivi ai fini dei termini processuali, resta un'importante eccezione e, cioè, la data del 29 giugno che è la festa patronale di Roma. Ed infatti, quel giorno di festa religiosa è festa ai fini della legge civile per il solo comune di Roma onde per cui si applicherà – solo in quel caso – la norma sulla proroga di diritto del termine al primo giorno non festivo successivo ovvero al primo giorno anteriore non festivo nel caso di termine a ritroso . Così è stato previsto anche dal d.p.R. 28 dicembre 1985, numero 792 il cui articolo 1 prevede che sono festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, numero 121 tutte le domeniche il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio il 6 gennaio, Epifania del Signore il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria il 1° novembre, tutti i Santi l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria il 25 dicembre, Natale del Signore il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma .

Tribunale di Milano, sez. IV Civile, sentenza 12 – 20 dicembre 2016, n. 13923 Giudice Terni Fatto e diritto L’Automazione s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 31063/15 emesso il 6 ottobre 2015 , e notificato il 10 dicembre 2015 per la somma di euro 11.503,60, oltre interessi legali, in accoglimento del ricorso proposto da Top Edile s.r.l., che assumeva vantare il credito quale corrispettivo residuo vantato per vendita di merce , in forza di fattura n. 222/13 prodotto unitamente all’ordine di consegna. L’opponente ha preliminarmente eccepito l’inefficacia del decreto opposto in quanto notificato oltre il termine di giorni sessanta dalla pronuncia e nel merito ha eccepito la presenza di vizi nella merce acquistata , assumendo di vantare un diritto al risarcimento dei danni subiti, e contestando altresì l’erronea liquidazione delle spese del provvedimento monitorio. Instauratosi il contraddittorio con comparsa di risposta la creditrice opposta ha contestato la fondatezza della opposizione chiedendone il rigetto. Quindi autorizzata la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, la causa respinte le richieste istruttorie delle parti è stata posta in decisione sulle conclusioni come precisate, senza concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avendovi le parti rinunciato. Ciò posto la preliminare eccezione di inefficacia del decreto opposto, che sarebbe stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla emissione ,non è fondata. Infatti il decreto è stato emesso il 6 ottobre 2015, e la creditrice opposta ha tentato una prima notifica in data 26 ottobre presso la sede legale di Milano , e poi presso quella operativa di Gorgonzola Mi via , notifiche entrambe non andate a buon fine, e successivamente consegnato all’Ufficiale giudiziario il 9 dicembre 2015 per la notifica effettuata il 10 dicembre 2015, e andata a buon fine. Poiché sia il giorno 7 dicembre 2015, giorno della festività di San Ambrogio tutti gli Uffici UNEP competenti per la Corte di Appello di Milano restano chiusi , come il successivo giorno festivo dell’ 8 dicembre 2015, la notifica risulta essere stata tempestivamente effettuata, avendo la creditrice opposta portato il decreto all’Ufficiale giudiziario nel termine perentorio assegnatole dall’art. 644 cpc. A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. Cass. 10216/06 Nel merito devesi osservare che la società opponente con mail del 20 agosto 2014 e 2 ottobre 2014 ha riconosciuto la propria esposizione debitoria, comunicando che sarà nostra premura effettuare un versamento a vostro favore quanto prima mail del 2 ottobre 2014, documento n3 parte opposta Pertanto deve intendersi superata, proprio per effetto di detto riconoscimento, ogni questione tra le parti afferente la contestazione di vizi, e di cui alle mail precedenti del 8 , 10 luglio 2013 e del 18 settembre 2013. Pertanto l’opposizione deve essere respinta e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto spetta al creditore opposto -attore in senso sostanziale provare i fatti costitutivi della domanda Cass s.u. 7.7.93 n 7748 , mentre l’opponente convenuto in senso sostanziale deve provare i fatti estintivi ovvero modificativi della altrui pretesa creditoria. Le spese seguono il regime della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone Respinge la opposizione al decreto ingiuntivo n 31063/15 che per l-effetto conferma e che ai sensi dell`art 653 cpc dichiara definitivamente esecutivo Condanna L Automazione srl a rimborsare a Top Edile srl le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per compenso , oltre i.v.a. – se dovuta /, c.p.a. e 15,00 % per spese generali.