Interrogatorio preventivo del magistrato: è necessario ai fini della fissazione dell’udienza dibattimentale?

In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, il preventivo interrogatorio di colui che è ritenuto responsabile da parte della Procura Generale, non costituisce presupposto di validità della richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale.

Così hanno sancito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 5375/17 depositata il 3 marzo. Il caso. La Sezione Disciplinare del CSM condannava il magistrato alla sanzione dell’ammonimento poiché ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lettera gg , d.lgs. n. 109/2006, ossia per aver emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale, nel caso di specie quello di custodia cautelare in carcere dell’imputato, fuori dai casi consentiti dalla legge decisione determinata da negligenza grave ed inescusabile . Il magistrato ricorre in Cassazione. L’interrogatorio preventivo del magistrato ritenuto responsabile. In ordine alla doglianza, sollevata dal ricorrente, concernente la sua mancata audizione, le Sezioni Unite affermano che, in tema di procedimento disciplinare, il preventivo interrogatorio del magistrato, considerato responsabile, da parte della Procura Generale, non costituisce presupposto di validità della richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale, trattandosi di adempimento non previsto dal d.lgs. n. 109/2006, la cui autonoma, completa e specifica disciplina della chiusura delle indagini disciplinari preclude l’applicazione dell’art. 415- bis c.p.p. . Relativamente, poi, alla denuncia circa la mancata motivazione sul punto dell’integrazione e della sussistenza dei lineamenti della norma del caso concreto ex art. 3- bis del decreto sopra citato, ribadiscono che, in assenza di richiesta di parte al riguardo, il giudice non è tenuto a motivare l’insussistenza dell’ipotesi prevista dal medesimo articolo. Pertanto, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 19 luglio 2016 – 3 marzo 2017, numero 5375 Presidente Rodorf – Relatore Scarano Motivi della decisione Con il 1 motivo il ricorrente denunzia mancanza di motivazione ai sensi della lett. a art. 606 c.p.p. in ordine ad eccezione preliminare sollevata in limine litis”. Si duole che la Sezione Giurisdizionale non abbia pronunziato relativamente alla sollevata eccezione in termini nella fase predibattimentale” concernente la sua mancata audizione da parte del P.G., dato che il termine di perenzione annuale del procedimento scadeva il 26 giugno del 2014 e l’avviso di procedimento è stato notificato in data 18.6.2014”. Lamenta non corrispondere al vero che nell’interrogatorio in data 18 giugno 2014 vi sia stata contestazione né difesa su questo specifico capo di incolpazione, come è per tabulas constatabile, avendo tale atto riguardato solo altri fatti per i quali vi è contestuale sentenza di proscioglimento”. Con il 2 motivo denunzia mancata assunzione di prova decisiva ai sensi della lett. d art. 606 c.p.p. e mancanza di motivazione sul punto”. Si duole non essersi accolta la richiesta di assunzione della testimonianza tecnica” del dr. P.R. , psichiatra presso l’Università di Careggi che ha redatto una relazione depositata agli atti”. Con il 3 e il 4 motivo denunzia mancanza e/o contraddittorietà logica della motivazione lett. e art. 606 c.p.p. sul punto delle conseguenze riconosciute sullo stato di necessità o forza maggiore”. Si duole non essersi dalla Sezione Giurisdizionale del C.S.M. considerato, nell’ascrivergli di aver agito per eccesso di generosità” ed essersi recato ugualmente in Ufficio”, la testimonianza in giudizio della sig.ra B.S. , cancelliera del Gip M. , la quale ha attestato che il giorno della convalida questi, in stato di estrema prostrazione psico-fisica, si recò in prima mattinata in Ufficio chiedendo se fosse presente qualcuno disposto alla sostituzione, dovendo proseguire le ricerche della figlia ma, materialmente, non vi era nessuno presente, e si trattava dei primi giorni dell’agosto 2012 Quindi al di là di meccanismi formali previsti. Trattandosi di convalida di arresto in flagranza in scadenza, e con avvocati in attesa preso la casa circondariale il Gip decise di provvedere all’atto, nella situazione concreta di indifferibilità e nello stato psico-fisico descritto. In tal modo un assolvimento estremo dei doveri di ufficio diviene motivo di rimprovero”. Lamenta non essersi nemmeno accolta l’eccezione secondo cui la nullità è stata sanata per l’effetto dell’intervenuto giudicato cautelare”. Con il 5 motivo denunzia mancata motivazione sul punto della integrazione, comunque, dell’art. 3 bis d.lgs. 109/2006 e sussistenza dei lineamenti della norma nel caso concreto”. Si duole non essersi considerata irrilevante” ex art. 3 bis d.lgs. numero 109 del 2006 la condotta mantenuta, in quanto non compromettente in modo rilevante l’immagine del magistrato”. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Con particolare riferimento al 1 motivo va osservato che, come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di porre in rilievo, in tema di procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati il preventivo interrogatorio dell’incolpato da parte della Procura Generale non costituisce presupposto di validità della richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale, trattandosi di adempimento non previsto dal d.lgs. numero 109 del 2006, la cui autonoma, completa e specifica disciplina della chiusura delle indagini disciplinari preclude l’applicazione dell’art. 415 bis c.p.p. v. Cass., Sez. Unumero , 31/5/2011, numero 11964 Cass., Sez. Unumero , 1/7/2008, numero 17935 . In ordine al 2, al 3 e al 4 motivo va sottolineato come non risulti dal ricorrente, che si limita invero a ribadire la propria disattesa tesi difensiva, idoneamente censurata l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza secondo cui non appaiono rivestire pregio le argomentazioni difensive in materia di principio di giudicato cautelare atteso che la richiamata inerzia del difensore nell’impugnazione dell’atto ed il mancato rilevamento dell’errore da parte degli altri magistrati che si erano occupati della questione non possono comunque escludere una diretta responsabilità del dott. M.”. Relativamente al 5 motivo va infine ribadito che in assenza di richiesta di parte al riguardo il giudice non è in realtà tenuto a motivare l’insussistenza dell’ipotesi ex art. 3 bis d.lgs. numero 109 del 2006 v. Cass., Sez. Unumero , 29/3/2013, numero 7394 Cass., Sez. Unumero , 5/7/2011, numero 14665 . Orbene, il ricorrente invero nemmeno deduce di avere nella specie formulato siffatta richiesta. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.