Il rapporto tra il cumulo di domande e la sospensione feriale dei termini

Qualora ci si trovi di fronte ad un cumulo di domande, per ragioni di connessione, di cui soltanto una è di opposizione all’esecuzione, quindi non soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, e l’altra invece lo è, la decisione che interviene su di esse sciogliendo la connessione, se impugnata soltanto per il capo che ha deciso l’opposizione all’esecuzione, non è soggetta all’applicazione della sospensione.

Così ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 5038/17 depositata il 28 febbraio. Domanda accessoria e consequenziale ad un’opposizione all’esecuzione. Gli Ermellini hanno qui l’occasione di enunciare il principio di diritto in ordine al procedimento di opposizione all’esecuzione e la relativa sospensione feriale dei termini, data la fattispecie in esame ove sono state introdotte, durante il procedimento suddetto, autonome domande soggette al regime ordinario. In particolare la Corte afferma che, qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due controversie, di cui soltanto una è di opposizione all’esecuzione, quindi non soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, e l’altra relativa alla domanda di garanzia, quindi assoggettata a questo regime, la decisione che interviene su di esse sciogliendo la connessione nel caso di specie, dichiarando inammissibile la domanda di garanzia , se impugnata soltanto per il capo che ha deciso l’opposizione all’esecuzione, non è soggetta all’applicazione della sospensione, in quanto è da ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza al capo non impugnato. Pertanto, per potersi avvalere del regime ordinario l’appellante avrebbe dovuto censurare la sentenza di primo grado anche per il capo che, dichiarando inammissibili le domande di garanzia connesse, aveva finito per sciogliere la connessione. Avrebbe poi dovuto mantenere fermo il cumulo anche nel giudizio d’appello avvalendosi della sospensione feriale dei termini riproponendo le domande connesse al giudice d’appello mediante apposito specifico gravame della sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 dicembre 2016 – 28 febbraio 2017, numero 5038 Presidente Vivaldi Relatore Berreca Svolgimento del processo 1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 6 luglio 2015, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibili l’appello principale proposto da IMFINE s.r.l. già COGIANCO s.r.l. , nei confronti di NUOVA BREDA FUCINE S.p.A., in liquidazione già SAFIM FACTOR S.p.A. , nonché nei confronti di MARINVEST HOLDING S.A., FINOPER S.A., ROVEIM LTD. e ROVEIM S.A., e l’appello incidentale di NUOVA BREDA FUCINE S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Roma depositata in data 21 aprile 2011, con la quale era stata solo parzialmente accolta l’opposizione all’esecuzione, avanzata da COGIANCO s.r.l., contro il precetto notificato il 18 ottobre 2007 ad istanza di NUOVA BREDA FUCINE S.p.A. quale successore di SAFIM FACTOR S.p.A. . La Corte d’appello ha ritenuto che il giudizio avesse ad oggetto esclusivamente un’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 cod. proc. civ. e fosse sottratto alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge numero 742/69 che perciò fossero tardivi gli appelli proposti oltre il decorso dell’anno con consegna all’ufficiale giudiziario per le notificazioni il 23 maggio 2012 dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado 21 aprile 2011 , essendo scaduto il termine di cui all’articolo 327 cod. proc. civ. alla scadenza dell’anno solare 21 aprile 2012 . Ha compensato le spese del grado per reciproca soccombenza tra appellante principale ed appellante incidentale ha condannato la società IMFINE s.r.l. a rimborsare le spese del grado in favore delle altre appellate costituite, MARINVEST HOLDING S.A. e FINOPER S.A., senza concedere termine per rinnovare la notificazione nei confronti dell’altra appellata, non costituita, ROVEIM LTD. 2. IMFINE s.r.l. propone ricorso per Cassazione con due motivi articolati in più censure, illustrate da memoria. NUOVA BREDA FUCINE S.P.A. in l.c.a., si difende con controricorso e memoria. Le altre intimate non si difendono. Motivi della decisione 3. Col primo motivo del ricorso si denuncia violazione e/o errata interpretazione e, quindi, falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 31, 103, 104, 327 e 615 c.p.c., in relazione agli artt. 1 e 3 Legge 7.10.1969 numero 742 e 92 R.D. 30.1.1941 numero 12, anche con riguardo al disposto dell’articolo 1367 c. c., 112 e 113 c. p. c., in relazione all’articolo 360 numero 3 e numero 4 c.p.c., rilevando la violazione delle rubricate disposizioni anche quale error in iudicando nella sentenza gravata . Esso è volto a sostenere l’errore della Corte per non avere considerato che il procedimento di opposizione all’esecuzione, che di regola è insuscettibile di sospensione feriale dei termini, nel caso di specie lo sarebbe stato perché introdotto in uno ad ulteriori autonome domande, soggette invece al regime ordinario. Il motivo si articola nelle seguenti due censure A avere la Corte ritenuto che fosse domanda principale l’opposizione all’esecuzione, mentre sarebbe stata principale la domanda, formulata in atti ed autonoma, di accertamento dell’avvenuta conclusione di un atto transattivo in data 14.12.2004 tra la creditrice ed uno dei coobbligati solidali passivi e di accertamento dell’efficacia della dichiarazione formulata ex articolo 1304 c.c. da COGIANCO s.r.l. poi IMFINE s.r.l. , con la conseguenza che il regime applicabile ai fini della sospensione dei termini sarebbe quello ordinario, riferibile alla domanda principale, e non quello eccezionale, previsto per i giudizi di opposizione all’esecuzione B avere la Corte omesso di considerare l’ulteriore, autonoma e distinta domanda di accertamento dell’obbligazione di garanzia e manleva gravante sugli altri convenuti nel giudizio, alla quale si applica la sospensione feriale dei termini. La prima censura è infondata, sebbene la motivazione della sentenza necessiti delle correzioni di cui appresso la seconda è inammissibile. 4. Sulla questione posta sub A la Corte d’appello ha ritenuto che l’azione principale della società appellante fosse quella di opposizione all’esecuzione, in quanto volta a contestare sotto vari profili, compresa l’entità del credito, la legittimazione ed il diritto della creditrice a procedere esecutivamente nei suoi confronti e che a tale domanda si accompagnasse, con carattere accessorio, una domanda di accertamento della validità della transazione conclusa il 14 dicembre 2004 tra la creditrice procedente ed altro soggetto , a natura strumentale all’accoglimento dell’opposizione , perché volta ad ottenere da parte dell’appellante il riconoscimento di non essere debitrice o di essere debitrice di una somma inferiore . Ha quindi concluso applicando il principio di diritto, secondo cui la domanda accessoria segue la principale anche quanto al regime ed al computo dei termini di impugnazione. 4.1. Orbene, con riferimento agli artt. 1 e 3 della legge numero 742 del 1969 e dall’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario di cui al R.D. numero 12 del 1941, va premesso che la regola della sospensione feriale dei termini prevista dal citato articolo 1 della legge numero 742 del 1969 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell’articolo 3 e che tra le eccezioni previste come cause o procedimenti indicati nell’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 numero 12 sono contemplate espressamente le opposizioni all’esecuzione. Non è in discussione l’interpretazione delle norme -univoca nella giurisprudenza di questa Corte, pur se criticata da una parte della dottrina nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all’esecuzione ex articolo 615, secondo comma, c.p.c. vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all’inizio dell’esecuzione ma anche per i giudizi, come il presente, di opposizione all’esecuzione ex articolo 615, primo comma, c.p.c. vale a dire per le opposizioni c.d. ore-esecutive, cioè precedenti l’inizio dell’esecuzione, dette anche opposizioni a precetto cfr. Cass. ord. numero 17440/02, numero 11271/04, numero 20594/04, numero 2708/05 ed altre successive , oltre che per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all’esecuzione. Parimenti, non sono in discussione altre affermazioni giurisprudenziali quali quelle per cui l’inoperatività della sospensione feriale, riferendosi la norma alla natura della lite, vale per ogni fase del processo, incluse le impugnazioni, legittimando pertanto il rilievo anche officioso della tardività per l’affermazione del principio, tra le innumerevoli, si vedano, da ultimo, Cass. numero 7115/15, numero 2749/15, numero 22484/14 . 4.2. Il principio di diritto che la ricorrente assume invece essere stato violato dal giudice a quo è il seguente qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all’applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l’operare di due regimi distinti, né il non operare della sospensione per tutta la controversia, potendo l’impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse. così Cass. numero 20594/07 e numero 8113/13, tra le altre . Corollario di questo è l’altro principio di diritto, richiamato in sentenza, secondo cui Nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ., il giudizio ha ad oggetto un’unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, compreso il giudizio di cassazione, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all’opposizione all’esecuzione in quanto domanda proposta in via principale. così Cass. numero 25856/13 cfr. anche Cass. numero 15892/14, nonché le numerose decisioni che ne fatto applicazione alle domande accessorie di responsabilità processuale aggravata e di condanna alle spese di lite, tra cui già Cass. numero 17202/04 . Indiscussi essendo entrambi i principi, che qui si ribadiscono, si tratta di delibare se essi siano applicabili al caso di specie, in cui, proposta un’opposizione all’esecuzione avverso un atto di precetto, l’opponente ha chiesto accertare e dichiarare l’efficacia ed operatività tra le parti della transazione del 14 dicembre 2004 accertare e dichiarare l’illegittimità dell’atto di precetto e dell’azione esecutiva accertando e dichiarando per l’effetto l’inesistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, atteso il sopravvenuto venir meno del titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma posta a fondamento del precetto, ovvero in subordine, atteso il sopravvenuto parziale venir meno del titolo , in ragione degli effetti della transazione stipulata tra la società creditrice ed uno dei coobbligati solidali della società debitrice opponente e della dichiarazione fatta da quest’ultima di volerne profittare ai sensi dell’articolo 1304 cod. civ 4.3. Sebbene il giudice a quo abbia fatto riferimento alla giurisprudenza sul cumulo di domande, ed anche la ricorrente concordi sul punto, si ritiene che i principi da ultimo richiamati, sul cumulo delle domande e sulla necessità di distinguere tra domande principali ed accessorie, non si applichino affatto nei rapporti tra la domanda di accertamento dell’esistenza e degli effetti della transazione e l’opposizione all’esecuzione. Infatti, non si tratta di due domande cumulate ed, a maggior ragione, di domande legate dal rapporto principale/accessorio. L’accertamento concernente la transazione costituisce un antecedente logico necessario, in fatto e in diritto, rispetto alla decisione sull’opposizione all’esecuzione, ma non si tratta di una questione pregiudiziale in senso tecnico. Essa infatti non assume un rilievo autonomo, né è destinata a proiettare le sue conseguenze giuridiche oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa di opposizione. Il giudicato inoltre non trascende l’interesse inerente alla soluzione dell’opposizione all’esecuzione. Pertanto, non solo non è dato discutere di causa accessoria ai sensi dell’articolo 31 cod. proc. civ., ma nemmeno di causa cumulata comportante un accertamento incidentale ai sensi dell’articolo 34 cod. proc. civ. cfr., tra le varie, Cass. numero 14578/05, numero 8093/13 e numero 6172/15 . Piuttosto, l’operatività della transazione, stipulata dal coobbligato solidale, che si assume avere ad oggetto il medesimo diritto di credito per il quale è esercitata l’azione esecutiva, quando invocata nei rapporti tra il debitore esecutato, che proponga l’opposizione all’esecuzione, ed il creditore opposto che sia stato parte di quella transazione, altro non è che il fatto costitutivo, la causa petendi, dell’opposizione medesima. Essa -sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata rigettata nel giudizio di opposizione è posta come fatto estintivo o modificativo del credito consacrato nel titolo esecutivo. 4.4. Infatti, l’oggetto dell’opposizione all’esecuzione, così come individuato dall’articolo 615 cod. proc. civ., è la contestazione del diritto ad esercitare l’azione esecutiva. Il relativo giudizio è un giudizio di accertamento negativo circa l’esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione, nel quale l’opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore, mentre l’opposto quella di convenuto. Ne consegue che le eventuali eccezioni sollevate dall’opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata sono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda cfr. Cass. numero 1328/2011 e numero 12415/16, tra le altre . I motivi, che costituiscono le ragioni o causae petendi dell’opposizione all’esecuzione, possono riguardare non solo fatti attinenti al titolo esecutivo, ma anche fatti attinenti al diritto di credito incorporato nel titolo esecutivo, quando se ne assuma l’estinzione per vicenda sopravvenuta. In particolare, qualora il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale, causa petendi dell’opposizione esecutiva può essere ogni fatto modificativo o estintivo del rapporto sostanziale che si sia verificato dopo la formazione del giudicato sul titolo. Oltre all’adempimento, rilevano gli altri modi di estinzione dell’obbligazione di pagamento portata dal titolo esecutivo compensazione, remissione, impossibilità sopravvenuta, novazione , nonché gli accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, modifichino od estinguano il rapporto di credito. Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi di questione analoga alla presente con riferimento all’opposizione all’esecuzione basata sul c.d. controcredito e si è ritenuto che non esuli dall’opposizione all’esecuzione l’ eccezione di compensazione con la quale l’opponente si limiti a contrastare la pretesa del creditore opponendo un controcredito di pari valore e che invece costituisca domanda cumulata quella con la quale l’opponente chieda l’accertamento di un controcredito di maggiore importo, poiché intende conseguire un’utilità ulteriore rispetto all’opposizione all’esecuzione cfr. Cass. numero 20594/07 e ord. numero 5396/09 . 4.5. Orbene, questa seconda eventualità non si è verificata né si sarebbe potuta verificare nel caso di specie, in cui, per come è fatto palese sia dalle deduzioni della ricorrente che dalle conclusioni sopra sintetizzate, la transazione è stata dedotta in giudizio soltanto per paralizzare la pretesa esecutiva della società creditrice. Comunque, nessuna utilità ulteriore dal riconoscimento dell’esistenza e degli effetti favorevoli della transazione nei suoi confronti avrebbe potuto trarre la coobbligata solidale, qui ricorrente, se non quella di escludere l’esistenza del credito ovvero di ridurne l’ammontare per essere stato adempiuto dalla società coobbligata secondo l’accordo transattivo. In questi esatti termini è stata interpretata la domanda anche dal giudice del merito, quando ha rilevato -pur se impropriamente qualificandola come accessoria che attraverso la deduzione dell’intervenuta transazione la parte opponente, poi appellante, aveva inteso ottenere il riconoscimento di non essere debitrice o di essere debitrice di una somma inferiore . In conclusione, qualora con l’opposizione all’esecuzione il debitore esecutato opponga che il credito per cui è esercitata l’azione esecutiva si sia estinto o sia stato ridotto nel suo ammontare per effetto di una transazione stipulata con il creditore procedente dallo stesso debitore o da un coobbligato solidale, chiedendo l’accertamento dell’esistenza e degli effetti della transazione, non propone una domanda cumulata o connessa con l’opposizione all’esecuzione. Piuttosto, si ha che causa petendi di quest’opposizione è l’estinzione del credito incorporato nel titolo esecutivo, che l’opponente assume essere conseguita all’accordo transattivo ed al suo adempimento. Poiché il dispositivo della sentenza impugnata risulta coerente con questo enunciato, pur se a seguito della correzione della motivazione, il primo motivo di ricorso, quanto alla censura sub A va rigettato. 5. In merito alla questione di cui sopra sub B , va premesso che qualora l’opponente proponga, oltre ai motivi di opposizione ai sensi dell’articolo 615 cod. proc. civ., una domanda di garanzia, che si venga ad aggiungere alla contestazione del diritto del creditore di procedere esecutivamente, essa è domanda connessa, rivolta nei confronti di terzi soggetti, chiamati in causa dall’opponente, ed è soggetta alla sospensione feriale dei termini. Questa sospensione va perciò applicata anche all’impugnazione relativa alla decisione sull’opposizione all’esecuzione, non essendo concepibile l’operare di due regimi distinti, né il non operare della sospensione per tutta la controversia. Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha affrontato la questione, non essendosi affatto occupata di una domanda di garanzia cumulata con l’opposizione all’esecuzione. In effetti, risulta che, nel primo grado di giudizio, vennero proposte dall’opponente società IMFINE S.r.l. già denominata COGIANCO S.r.l. anche le seguenti domande, nei confronti di terzi chiamati in causa in via subordinata in denegata ipotesi, laddove parte opponente fosse dichiarata tenuta al pagamento delle somme asseritamente pretese dalla Nuova Breda Fucine Spa in I.c.a. accertare e dichiarare che le società convenute Finoper S.A. nella qualità di successore giuridico di Finoper Spa , Ro. Ve.Im. S.A. e/o Ro. Ve.Im. L.T.D. nella qualità di successore giuridico di Ro. Ve.Im. Srl e Marivest Holding s.a. nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e giusta sentenza del Tribunale di Roma, 12 aprile 01 giugno 2000, numero 16814, sono tenute a manlevare, tenere indenne e garantire la Congianco Srl di quanto risultasse dovuto e/o corrisposto a titolo di capitale, accessori e spese alla Nuova Breda Fucine Spa in l.c.a. ovvero, in linea gradata, condannare le stesse società a versare all’opponente le somme che fosse tenuta a pagare o comunque pagasse all’opposta e/o, sempre gradatamente, condannare le predette società a versare direttamente alla Nuova Breda Fucine Spa in l.c.a. le somme delle quali la stessa dovesse risultare tuttora creditrice nei confronti dell’opponente. Risulta altresì che il Tribunale dichiarò inammissibili le domande per esistenza di precedente giudicato, a seguito della sentenza del Tribunale di Roma numero 16814/2000, decisione di merito irrevocabile, resa tra le stesse parti. Nella sentenza qui impugnata non vi è alcun cenno né a questo giudicato esterno né alle domande in riferimento alle quali il primo giudice ne ha riscontrato la formazione. La ricorrente sostiene di avere riproposto in appello queste domande, ma si limita a ripetere le conclusioni dell’atto di appello che pedissequamente riproducono le conclusioni già avanzate dinanzi al Tribunale, così come sopra trascritte. Il ricorso non riporta il motivo o i motivi di gravame con i quali l’opponente, poi appellante, ebbe a censurare la sentenza di primo grado. 5.1. Per questo profilo, il ricorso manca di autosufficienza, in quanto il controllo di questa Corte in merito all’impugnazione della sentenza di primo grado, per la parte che dichiarò inammissibili le domande de quibus, in tanto sarebbe possibile in quanto nel ricorso fossero riportate, quanto meno per sintesi, le censure specificamente formulate avverso la statuizione di inammissibilità. La rilevanza di questo controllo è conseguenza dei principi sulla sospensione feriale dei termini e sul cumulo di domande sopra riportati, e del correlato principio che si è affermato a proposito del giudizio di opposizione nel quale l’opposta abbia avanzato domanda riconvenzionale Cass. numero 1123/14, secondo cui In sede di opposizione all’esecuzione nel caso in cui l’opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere nel caso di accoglimento dell’opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto l’opposizione e, quindi, abbia deciso sulla riconvenzionale. Viceversa non vi resta soggetta nel caso di rigetto dell’opposizione, in quanto solo l’esito positivo dell’impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell’esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d’appello o davanti al giudice di rinvio. nello stesso senso, cfr. Cass. numero 3688/11 e numero 21681/09 . Ulteriore corollario è dato dal principio di diritto che si ritiene di enunciare nei seguenti termini Qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due controversie, soltanto una delle quali di opposizione all’esecuzione, quindi non soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, e l’altra relativa a domanda di garanzia, quindi assoggettata a questo regime, la decisione che intervenga su di esse sciogliendo la connessione nel caso di specie, dichiarando inammissibile la domanda di garanzia , se impugnata soltanto per il capo che ha deciso l’opposizione all’esecuzione, non è soggetta all’applicazione della sospensione, in quanto è da ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza al capo non impugnato cfr. Cass. numero 2750/15 . 5.2. Pertanto, per potersi avvalere del regime ordinario l’appellante avrebbe dovuto censurare la sentenza di primo grado anche per il capo che, dichiarando inammissibili le domande di garanzia o di regresso connesse aveva finito per sciogliere la connessione. Per mantenere fermo questo cumulo anche nel giudizio di appello, ed avvalersi quindi della sospensione feriale dei termini applicabile alle domande di manleva , l’appellante avrebbe dovuto riproporre le domande connesse al giudice di appello, mediante apposito specifico gravame della sentenza di primo grado. La ricorrente afferma di avere tenuto questa condotta processuale cfr. il ricorso alla pag. 14 , ma non ne offre adeguata dimostrazione, poiché, come detto, il ricorso contiene per più volte al suo interno e precisamente alle pagg. 14, 20, 26 le conclusioni dell’atto di appello meramente riproduttive di quelle di primo grado, senza contenere nemmeno un sintetico cenno ai corrispondenti motivi di gravame. Quanto alle censure relative alle domande di garanzia, il primo motivo è perciò inammissibile. 6. Col secondo motivo si denuncia violazione e/o errata interpretazione e, quindi, falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 331, 101, 102, 104 e 106 c.p.c., anche in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’articolo 360 numero 3 e numero 4 c.p.c., rilevando la violazione delle rubricate disposizioni anche quale error in procedendo nella sentenza gravata . Il motivo è volto a censurare la mancata regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, perché la Corte d’appello non ha accolto la richiesta di concessione di termine per rinnovare la notificazione dell’atto di appello nei confronti di una delle società chiamate in causa nel giudizio di primo grado, ROVEIM LTD, per la quale la notificazione non era andata a buon fine per causa non imputabile all’appellante IMFINE s.r.l. 6.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. La questione processuale pregiudiziale sarebbe rilevante se il giudice d’appello avesse deciso o avesse potuto decidere nel merito. Poiché, invece, il gravame è stato dichiarato inammissibile e la dichiarazione di inammissibilità, per mancato rispetto del termine dell’articolo 327 cod. proc. civ., è corretta in diritto e prescinde dalla presenza in giudizio dell’appellata nei cui confronti non è stato regolarmente instaurato il contraddittorio, non vi è interesse della ricorrente a contestare la violazione dell’articolo 331 cod. proc. civ In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nell’importo di Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.