Nell’ordinanza è sbagliato il nome di un Consigliere. La correzione materiale può essere d’ufficio

La procedura per la correzione dell’errore materiale è stata recentemente oggetto di novella ex d.l. n. 168/2016. Restano da chiarire, però, alcuni punti relativi alla procedura d’ufficio.

A tal proposito si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4498/17 depositata il 21 febbraio. Il caso. Nell’intestazione di un’ordinanza veniva menzionato un giudice che, però, non faceva parte del Collegio e, in realtà, non risultava neanche essere un personale di Magistratura in servizio. Dall’errata identificazione del membro del Collegio i ricorrenti originali deducevano l’inesistenza giuridica del provvedimento. La procedura di correzione di errore materiale d’ufficio. La Corte di Cassazione ritiene che si tratti di un mero errore materiale nella compilazione , per il quale esiste una procedura apposita ex art. 391- bis c.p.c., recentemente novellato dal d.l. n. 168/2016. Se la correzione è ad istanza di parte, l’interessato ha l’onere di proporre il ricorso e di notificarlo alle controparti invece, per quanto riguardala procedura d’ufficio, è necessario un atto formale d’impulso ad opera del presidente della sezione che ha emesso il provvedimento macchiato” di errore materiale. L’impulso e l’onere della comunicazione. Ovviamente l’atto non potrà rimanere interno alla Corte, essendo evidente l’interesse che una correzione di un provvedimento può suscitare nelle parti. E, così come ufficioso è stato l’impulso, ufficiosa deve essere pure la comunicazione dell’instaurazione del procedimento . Nel caso di specie, però, non vi è stata alcuna comunicazione nei confronti delle parti. L’onere, secondo la Corte, deve necessariamente ricadere sulla Cancelleria, mediante comunicazione della presente ordinanza interlocutoria ai procuratori già costituiti in quella sede, anche nonostante sia trascorso oltre un anno dalla pubblicazione di quel provvedimento . Per questo motivo la Suprema Corte ordina la comunicazione dell’ordinanza al PM e a tutte le parti costituite nel processo, nonché l’acquisizione del fascicolo di ufficio del procedimento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 19 gennaio – 21 febbraio 2017, n. 4498 Presidente Amendola – Relatore De Stefano Fatto e diritto Rilevato che con istanza datata 25.10.16, gli originari ricorrenti per revocazione R.A. e G.O. , prospettano che, nell’intestazione dell’ordinanza che si è pronunciata sul ricorso a suo tempo iscritto al n. 5182/13 r.g. ed avente ad oggetto istanza di revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. avverso la sentenza di questa Corte n. 10028 del 19/06/2012 ed è stata pubblicata in data 19.2.15 col n. 3298, risulta menzionato, nel Collegio che la ha adottata, un giudice che non faceva parte di quello cosa da cui fanno derivare la giuridica inesistenza del provvedimento adottato e, quindi, desumono che sul loro originario ricorso non si sarebbe ancora provveduto nonostante il lasso di tempo trascorso, sì da strutturare la loro istanza ai sensi dell’art. 3 L. 117/88 al fine di conseguire quella che prospettano l’effettiva disamina del loro ricorso entro i successivi trenta giorni Considerato che effettivamente, nel Collegio risultante dall’intestazione di quell’ordinanza risulta inserito, quale Consigliere, tale dott. A.R. , mentre invece, dell’originario Collegio dell’adunanza di sesta sezione del giorno 11.12.14 avrebbe dovuto fare parte la dott.ssa A.A. , alla quale, per incompatibilità dovuta al fatto che ella aveva composto il Collegio che aveva pronunziato la sentenza oggetto di revocazione n. 10028/12 di questa Corte , era subentrato, come da decreto 2.12.14 del Presidente della sesta sez. civile, appunto il consigliere dott. F.R. dal ruolo organico della Magistratura alla data 11.12.14 e comunque da quello del personale di Magistratura in servizio alla stessa data presso questa Corte suprema di cassazione, non risulta alcun Consigliere dalle generalità A.R. dal verbale dell’adunanza in camera di consiglio 11.12.14, risulta che, in luogo della dott.ssa A.A. , aveva regolarmente - in evidente applicazione del ricordato decreto del presidente della sezione - composto il Collegio che aveva trattato la revocazione in questione appunto il dott. F.R. così, l’evidenza dell’identità del Consigliere effettivamente presente all’adunanza camerale al cui esito è stata pronunciata l’ordinanza 19/02/2015 n. 3298 - che i ricorrenti vorrebbero perfino inesistente in dipendenza di tale erronea identificazione del quinto componente del Collegio - ed al contempo l’inesistenza di Consiglieri presso questa Corte dalle generalità indicate nell’intestazione, consentono di ricondurre agevolmente l’istanza dei R. - che non hanno inteso strutturarla come ricorso notificato alle controparti - ad una sollecitazione a questa Corte a porre rimedio a quello che pare, con ogni plausibilità, un mero errore materiale nella compilazione dell’intestazione del provvedimento, dovuto all’imperfetta sostituzione delle generalità del Consigliere che componeva tutti i Collegi di quella adunanza A.A. con quelle del Consigliere che era subentrato per la trattazione di quel solo ricorso F.R. la procedura di correzione di errore materiale di ufficio è stata introdotta dalla novella dell’art. 391-bis cod. proc. civ., il cui primo comma è stato sostituito dal comma 1, lett. 1 , n. 1, dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sicché la relativa disposizione attuale primo comma, secondo periodo , richiamata la fattispecie di cui all’art. 287 cod. proc. civ., prevede ora che La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo mentre la correzione di errore materiale ad istanza di parte non offre particolari problematiche procedurali, essendo per quella prevista la forma del ricorso ad onere dell’interessato che quindi dovrà, non dissimilmente da quanto finora statuito da questa Corte ed oltretutto pena di inammissibilità del ricorso stesso, notificare il suo ricorso alle controparti , nulla dispone la novella per la neo istituita procedura di ufficio, pur richiamando - in uno alla revocazione ed alla correzione ad istanza di parte tradizionalmente intesa – l’art 380-bis cod. proc. civ. la correzione di errore materiale di ufficio non può prescindere comunque da un atto formale di impulso da parte del presidente della sezione che ha emesso il provvedimento in cui è ravvisato l’errore materiale, in estrinsecazione di una generale potestà ordinatoria a lui facente capo e nell’esercizio - ulteriore o prorogato - della stessa potestà decisionale prima espletata dal Collegio che il provvedimento aveva reso, riconducendosi l’attività sostanzialmente amministrativa di correzione dell’errore a guisa di ammennicolo appunto alla stessa attività giurisdizionale originaria in base alla quale è stato reso il provvedimento viziato da errore materiale tale atto di impulso, che dovrà assumere un autonomo numero di iscrizione a ruolo generale e dare luogo ad un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello concluso con il provvedimento sospettato di errore materiale come è, significativamente, già avvenuto proprio nella fattispecie , non potrà poi rimanere un atto interno della Corte, essendo evidente l’interesse delle parti, che avevano svolto attività difensiva dinanzi ad essa nel procedimento concluso con quel provvedimento, ad interloquire sulla sussistenza o meno di quello stesso errore, viste le conseguenze che esso potrebbe avere in concreto sulle rispettive posizioni processuali, se non anche sostanziali deve allora ritenersi indefettibile, a garanzia dell’effettività del loro diritto di difesa, l’instaurazione di un contraddittorio tra le stesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di legittimità concluso con il provvedimento che di ufficio la Corte ha ravvisato affetto dall’errore materiale di tanto non può essere onerata alcuna delle parti, quando il rilievo dell’errore è ufficioso sicché, come ufficioso è stato l’impulso perché ufficioso è stato il rilievo, ufficiosa deve essere pure la comunicazione dell’instaurazione del procedimento, che dovrà avere luogo con le forme, previste appunto dal secondo comma dell’art. 391-bis cod. proc. civ., come sostituito dal comma 1, lett. 1 , n. 2, dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 pertanto, incomberà alla Cancelleria della Corte la comunicazione dell’avvio della procedura ufficiosa prevista dagli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ. alle parti già costituite nel giudizio di legittimità concluso con il provvedimento da emendare peraltro, tale comunicazione non impone l’obbligo disciplinato dall’art. 288, comma terzo, cod. proc. civ., della notificazione alla parte di persona una volta decorso l’anno dalla pronuncia del provvedimento impugnato, visto che quella norma è dettata per la correzione dell’errore materiale ordinaria o tradizionale e cioè ad istanza di parte e non per quella di ufficio, prevista soltanto per i provvedimenti della Corte di cassazione solo all’esito potrà, inoltre ritualmente consentita a tutte le parti l’interlocuzione scritta prevista dalla novella del 2016, provvedersi infine, sempre di ufficio, sul rilevato errore materiale è peraltro mancata, nella specie, qualsiasi comunicazione alle parti diverse da quella che - sia pure nella forma dell’istanza ex art. 3 L. 117/88 formulata sull’incongruo presupposto che sull’originario ricorso non si fosse provveduto mentre invece il provvedimento, sia pure con l’erronea sostituzione di una parola con un’altra, era stato reso da tempo - aveva sollecitato questa Corte a farsi carico della situazione originata dalla riscontrata discrasia tra intestazione del provvedimento e risultanze dei verbali di adunanza pertanto deve provvedersi ad instaurare il contraddittorio con le parti diverse dai R. , già costituite nel giudizio di legittimità concluso con la sentenza da correggersi e che di tanto deve farsi onere alla Cancelleria, in dipendenza del carattere ufficioso della nuova procedura introdotta dalla riforma del 2016, mediante comunicazione della presente ordinanza interlocutoria ai procuratori già costituiti in quella sede, anche nonostante sia trascorso oltre un anno dalla pubblicazione di quel provvedimento inoltre, l’assoluta novità della questione, benché processuale, impostata in tal modo dalla presente ordinanza interlocutoria impone di applicare il terzo comma dell’art. 384 cod. proc. civ. e di fissare alle parti i relativi termini, mandando la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza a tutte le parti costituite nel procedimento n. 3182/13 r.g. al contempo, per consentire la formale e definitiva verifica di tutte le circostanze inerenti al rilevato errore materiale, è indispensabile pure la temporanea acquisizione formale - sempre a cura della Cancelleria, visto il carattere ufficioso del rilievo del potenziale errore da cui è affetta l’ordinanza n. 3298/15 di questa Corte - del fascicolo di ufficio di quel procedimento, adottandosi un rinvio ad adunanza fissata fin d’ora per contenere i tempi di definizione. P.Q.M. ordina la comunicazione, a cura della Cancelleria, della presente ordinanza al pubblico ministero ed a tutte le parti costituite nel proc. n. 5182/13 r.g., con facoltà di depositare memorie entro venti giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 384, co. 3, cod. proc. civ. manda la Cancelleria, altresì, per l’acquisizione del fascicolo di ufficio del detto procedimento rinvia all’adunanza in camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 per la definizione della presente procedura.