Sono 30 i giorni per l’opposizione contro il provvedimento di liquidazione delle spettanze degli ausiliari del giudice

Tra le disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione d.lgs. n. 150/2011 , l’art. 15 richiama l’art. 702-quater c.p.c., che prevede un termine di 30 giorni entro il quale proporre opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4423/17 depositata il 21 febbraio. Il caso. Nell’ambito di una causa di separazione personale, venivano liquidate dal Tribunale, tramite ordinanza, le spettanze dovute a due consulenti tecnici incaricati di accertare la situazione reddituale e patrimoniale del l’ex marito. Avverso il summenzionato provvedimento, quest’ultimo proponeva opposizione, dichiarata successivamente inammissibile dal giudice per esser stata proposta oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ai sensi del d.lgs. n. 150/2011. Avverso questa pronuncia l’ex coniuge ricorreva in Cassazione, lamentando la falsa applicazione e violazione di legge, relativamente al termine in questione. Qual è il termine per proporre opposizione? Secondo il ricorrente, la sostituzione operata dal d.lgs. summenzionato nei confronti del testo originario art. 170 d.P.R. n. 115/2002 , nel quale era previsto un termine di 20 giorni per proporre opposizione avverso il decreto di pagamento delle spettanze all’ausiliario del giudice, comportava la proponibilità sine die dell’impugnazione. La Corte di Cassazione ritiene, però, non fondata questa ricostruzione. L’art. 170 di cui si è appena detto rimanda all’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, il quale stabilisce che le controversie ivi previste sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo . Tramite questo rinvio, quindi, si deve prendere in considerazione la norma ex art. 702- quater c.p.c., secondo cui il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolida in giudicato se non è appellato entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione” . La Suprema Corte enuncia quindi il principio di diritto, che ribadisce il termine di 30 giorni per proporre opposizione avverso provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento. Il ricorso viene quindi rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 gennaio – 21 febbraio 2017, n. 4423 Presidente Bianchini – Relatore Lombardo Ritenuto in fatto 1. - Nell’ambito della causa di separazione coniugale tra P.M. e D.D.A. , il giudice istruttore del Tribunale di Bologna, con ordinanza notificata alle parti il 3.4.2013, liquidò le spettanze dovute ai consulenti tecnici - dott.ssa O.M. e geom. M.P. - nominati con l’incarico di accertare la situazione reddituale e patrimoniale del P. . 2. - Avverso tale ordinanza P.M. propose opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. depositato in cancelleria in data 31.5.2013. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza n. 4282/2013, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata da O.M. e M.P. , dichiarò l’inammissibilità del ricorso proposto dal P. , ritenendolo tardivo, essendo stato lo stesso depositato in data 31.5.2013 oltre il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione, termine ricavabile dalla disciplina introdotta dal D.lgs. n. 150/2011 in tema di opposizione. 3. - Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione P.M. sulla base di un unico motivo. Le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva. Considerato in diritto 1. - Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile e dell’art. 152 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, poiché l’art. 34 comma 17 del D.lgs.150/2011 ha sostituito l’originario testo dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 che prevedeva il termine di giorni venti per proporre opposizione avverso il decreto di pagamento delle spettanze all’ausiliario del giudice, introducendo un testo che non prevede alcun termine e alcun obbligo di comunicazione del decreto alle parti, dovrebbe ritenersi che l’impugnazione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze all’ausiliario del giudice è ora proponibile sine die, rimanendo soggetta al solo termine ordinario di prescrizione. A dire del ricorrente, il giudice dell’opposizione avrebbe errato ad applicare in via analogica il termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater cod. proc. civ. relativamente al rito sommario, trattandosi di norma di natura eccezionale, dettata per altri fini e non estensibile analogicamente. La doglianza non è fondata. Va premesso che il testo originario dell’art. 170 comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002 stabiliva che, avverso il decreto di pagamento delle spettanze dovute agli ausiliari del magistrato, il beneficiario e le parti processuali compreso il pubblico ministero possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente . Il testo di tale disposizione è stato sostituito dall’art. 34 comma 17 del D.lgs. n. 150 del 2011. Il nuovo testo dell’art. 170 comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce ora che Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata dall’art. 15 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 . L’art. 15 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 intitolato Dell’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia stabilisce, a sua volta, che Le controversie previste dall’art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo . In forza di tale rinvio, deve ritenersi che la disciplina del termine per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va individuata in quella di cui all’art. 702-quater cod. proc. civ., norma - dettata in tema di procedimento sommario di cognizione - che prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolida in giudicato se non è appellato entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione . È infondata la tesi del ricorrente secondo cui tale norma e quella che vi fa rinvio sarebbero di natura eccezionale e non potrebbero essere applicate analogicamente. Innanzitutto, va escluso che l’applicazione del termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater cod. proc. civ. sia di tipo analogico, trattandosi invece di termine da applicarsi in forza dell’esplicito rinvio che il vigente testo dell’art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 fa all’art. 15 del D.lgs. n. 150 del 2011, disposizione - quest’ultima - che prevede espressamente che le controversie relative all’opposizione al decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del giudice siano regolate dalle disposizioni relative al rito sommario di cognizione. L’espresso rinvio alle disposizioni relative al rito sommario di cognizione esclude la configurabilità di alcun vuoto normativo e, di conseguenza, la necessità di far luogo ad applicazione analogica della legge. Né, d’altra parte, può riconoscersi natura eccezionale alle ordinarie norme che disciplinano il rito sommario di cognizione. Deve pertanto escludersi che - come assume il ricorrente - l’opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 sia proponibile sine die e sia soggetta solo al termine ordinario di prescrizione. Con la sentenza n. 106 del 2016, la Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento agli artt. 76 Cost. in relazione all’art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009 , 3,24 e 111, settimo comma, Cost., nella parte in cui tale normativa, sostituendo l’art. 170 comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002, ha soppresso il termine ivi previsto di venti giorni dall’avvenuta comunicazione per la proposizione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia - ha affermato che va escluso, in via interpretativa, che l’opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze all’ausiliario del giudice sia ora proponibile sine die e soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, dovendosi al contrario ritenere che l’opposizione in esame è stata attratta nel modello del rito sommario di cognizione e che, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. In definitiva, in forza dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, che dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario, deve ritenersi che il decreto di liquidazione delle spettanze all’ausiliario è equiparato all’ordinanza del giudice monocratico ed è suscettibile di opposizione nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ Ai sensi dell’art. 384 primo comma cod. proc. civ., va pertanto enunciato il seguente principio di diritto In tema di spese di giustizia, a seguito della sostituzione dell’originario testo dell’art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 col nuovo testo introdotto dall’art. 34 comma 17 del D.lgs. n. 150 del 2011, l’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater cod. proc. civ. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione conseguentemente, il termine per proporre opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 è pari a giorni trenta e decorre dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento . Nel caso di specie, il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del giudice è stato notificato all’attuale ricorrente il 3.4.2013 ed egli ha proposto opposizione con atto deposito presso la cancelleria del Tribunale di Bologna in data 31.5.2013. L’opposizione è stata, perciò, proposta oltre il termine di trenta giorni prescritto dalla legge ed esattamente il Tribunale di Bologna l’ha dichiarata inammissibile. 2. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, nulla va statuito sulle spese. 3. - Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, applicabile ratione temporis essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 , sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.