La decorrenza del termine breve per l’impugnazione

La notifica della sentenza di primo grado effettuata personalmente alla parte, anziché al procuratore costituito in giudizio, è inidonea ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4374/17 depositata il 21 febbraio. Il caso. Il Giudice di Pace di Reggio Calabria annullava la cartella esattoriale che l’attrice si era vista recapitare da Equitalia per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada. A seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’appello per decorrenza del termine breve ad impugnare, Equitalia ricorre dinanzi alla Corte di legittimità deducendo l’inidoneità della notifica della sentenza alla parte personalmente e non al procuratore costituito ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, basata sull’assunto della mancata costituzione in giudizio della società, circostanza contraddetta dagli atti e dai documenti di causa. Notifica e termine per impugnare. Il motivo trova condivisione da parte del Collegio che sottolinea come la costituzione in giudizio della ricorrente risulti dall’intestazione della sentenza del GdP ma anche dell’esposizione argomentativa del provvedimento che dà atto della costituzione di Equitalia in cancelleria e delle difese proposte. La mera mancanza del fascicolo di parte non poteva dunque indurre il Tribunale, in sede di gravame, a ritenere frutto di errore materiale la mancata dichiarazione della sua contumacia, senza procedere alle ricerche del caso e senza chiedere chiarimenti in merito alle parti. Ciò posto, la Corte prosegue affermando che, accertata la produzione, nel giudizio di legittimità, della copia della comparsa di costituzione e di risposta che deve dichiararsi ammissibile, posto che il divieto ex art. 372 c.p.c. non riguarda atti e documenti già facenti parte del fascicolo d’ufficio o di una parte , la notifica della sentenza del GdP effettuata personalmente alla ricorrente non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario. Resta comunque fermo che, nel caso in cui la parte non sia ritualmente costituita in giudizio, il termine breve per l’impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza alla parte personalmente senza che la situazione processuale della stessa parte possa essere valutata in maniera difforme da quella emergente dalla qualificazione formale operata dal giudice e desumibile dalla sentenza notificata . In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale di Reggio Calabria.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 20 dicembre 2016 – 21 febbraio 2017, n. 4374 Presidente Amendola – Relatore Scrima Fatti di causa Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1735/14 che ha dichiarato inammissibile, per decorrenza del termine breve ad impugnare, l’appello proposto dalla predetta società avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria n. 425/12, depositata il 16.3.2012, che, pronunciando sulla domanda proposta da C.N. nei confronti di Equitalia E.T.R. S.p.a. poi Equitalia SUD S.p.a. e del Comune di Reggio Calabria e volta ad ottenere l’annullamento della cartella esattoriale con cui le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 5.240,59 per sanzioni amministrative applicate in conseguenza di violazioni al codice della strada, aveva accolto la domanda, annullato il provvedimento opposto e condannato la convenuta alle spese di lite e compensato queste ultime tra i convenuti. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti e al P.M La ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione degli artt. 325, 326, 170 e 285 c.p.c., deducendo l’inidoneità della notifica della sentenza alla parte personalmente e non al procuratore costituito a far decorrere il termine breve di impugnazione, sostenendo l’ingiustificata negazione della documentata costituzione nel giudizio di primo grado di Equitalia Sud S.p.a. già Equitalia E.T.R. S.p.a e la mancata valutazione degli atti e dei documenti di causa da parte del Tribunale, che ha ritenuto ammessa tale mancata costituzione da parte della società appellante e frutto di un mero errore materiale l’omessa declaratoria di contumacia della predetta società nonché l’indicazione della costituzione della stessa a mezzo dell’avv. Fabio Marchese in sentenza, dandosi atto nel verbale dell’udienza del 6.2.2012 che nessuno è presente per Equitalia, né agli atti risulta ndo la comparsa di costituzione e il fascicolo di primo grado della detta società. 2. Il motivo è fondato. Come evidenziato dalla ricorrente, la sua costituzione in primo grado risulta non solo dall’intestazione della sentenza del Giudice di pace ma anche dall’esposizione in fatto e diritto del medesimo provvedimento, in cui si dà atto di tale costituzione in cancelleria e sono riportate anche le difese e conclusioni di detta parte inoltre tale sentenza era stata comunicata dalla cancelleria di quel Giudice al difensore di Equitalia Sud S.p.a. e ciò risulta dal fascicolo d’ufficio. Pertanto la mera mancanza del fascicolo di parte non avrebbe potuto indurre il Tribunale a ritenere frutto di un mero errore la mancata dichiarazione di contumacia dell’attuale ricorrente e l’indicazione della costituzione della stessa nella sentenza di primo grado senza procedere alle ricerche del caso e a chiedere chiarimenti alle parti, tanto più che la comparsa di costituzione e risposta è atto che, a norma dell’art. 168 c.p.c., deve essere inserito a cura del cancelliere nel fascicolo d’ufficio v. art. 73 disp. att. c.p.c. . Inoltre la ricorrente ha depositato in questa sede, in allegato al ricorso, il fascicolo ricostruito del primo grado di giudizio contenente la comparsa in questione. Tale produzione deve ritenersi ammissibile atteso che il divieto di cui all’art. 372 c.p.c. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione - fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d’ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Consegue che se una parte deposita in cassazione copia di un atto o documento, assumendo che ha fatto parte del fascicolo d’ufficio o del fascicolo di parte, la produzione non può essere considerata senz’altro inammissibile, ma va invece presa in esame, restando impregiudicata la questione della corrispondenza della copia all’originale e dell’effettiva appartenenza ad uno dei predetti fascicoli nel caso di specie è stata ritenuta ammissibile la produzione della copia della comparsa di risposta volta a provare la costituzione di una parte nel giudizio di merito Cass. 23/11/2000, n. 15148 . Nella fattispecie oggetto dell’attuale scrutinio deve ritenersi che detta copia sia conforme all’originale in difetto di rituale disconoscimento ex art. 2712 e 2718 c.c. in applicazione del principio pure affermato da questa Corte con la sentenza appena richiamata, in un caso per molti versi analogo a quello ora all’esame e secondo cui gli artt. 2712 e 2719 c.c., relativi rispettivamente alle riproduzioni meccaniche e alla copie fotografiche di scritture sono applicabili anche nei confronti della parte ritualmente citata ma non costituita ed ai fini della prova di eventi processuali, quali la costituzione in giudizio di una parte nel caso di specie la S.C. ha ritenuto conforme all’originale la copia di una comparsa di costituzione, per effetto del mancato disconoscimento della parte intimata v., in senso conforme, Cass. 22/06/2006, n. 14438 . Si evidenzia peraltro che, contrariamente a quanto assume, dolendosene, la ricorrente, il Tribunale nella sentenza impugnata non ha ritenuto come ammessa la sua mancata costituzione ma ha solo ritenuto ammessa da essa la circostanza della notificazione presso la sua sede legale in data 2.3.2012 della sentenza di primo grado. Sulla base della comparsa di risposta prodotta in copia e comunque del fatto che anche dalla sentenza di primo grado si evince chiaramente l’avvenuta costituzione in quella sede dell’attuale ricorrente, confermata dalla comunicazione, a cura della cancelleria, del deposito della sentenza di primo grado al difensore di Equitalia Sud S.p.a., deve concludersi che, la notifica della sentenza del Giudice di pace effettuata personalmente all’attuale ricorrente - che risulta, per quanto evidenziato, costituita in primo grado - non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, che, come affermato nella sentenza impugnata, è stato notificato in data 19 settembre 2012. Ed invero la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito a norma degli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario Cass. n. 16804 del 13/08/2015 Cass. 1/06/2010, n. 13428 v. anche Cass., sez. un., 13/06/2011, n. 12898 , con la precisazione che la notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione qualora la suddetta parte non sia ritualmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale della stessa parte possa essere valutata in maniera difforme da quella emergente dalla qualificazione formale operata dal giudice e desumibile dalla sentenza notificata Cass., sez. un., 6/02/1998, n. 1273 e che la qualificazione della parte, come costituita o contumace, al fine di notificarle la sentenza per il decorso del termine impugnatorio o al fine di notificarle l’impugnazione, deve - in ossequio ad evidenti esigenze di certezza ed affidamento in tema di scelta e modalità di esecuzione delle attività processuali - essere desunta dalla stessa sentenza che si notifica o si impugna, ed in tal secondo caso anche ove con l’impugnazione si intenda contestare la qualificazione data con la pronunzia impugnata Cass. 23/07/2004, n. 13809 . 3. Il ricorso va, pertanto, accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente procedimento di legittimità, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato. 4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente procedimento di legittimità, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato.