Ricorso per cassazione inammissibile se sottoscritto personalmente

Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’apposito albo e munito di procura speciale a norma degli artt. 82, comma 3 e 365 c.p.c

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4305/17 depositata il 20 febbraio. La vicenda. Nell’ambito di un procedimento per la separazione di due coniugi, viene impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione il provvedimento di rigetto del reclamo proposto dalla ex moglie avverso la decisione del Tribunale adito dall’ex marito ai sensi dell’art. 720 c.p.c La donna ricorre dinanzi ai giudici di legittimità in proprio e senza l’assistenza di un difensore ma non deposita alcun documento, né tantomeno provvede alla notifica del ricorso nei confronti dell’ex marito. Il contesto normativo. Sul tema la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale è inammissibile Cass. nn. 26133/14 e 23923/12 . Tale principio discende dagli artt. 82, comma 3 e 365 c.p.c., che non possono ritenersi abrogati o modificati dall’art. 14, comma 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici ratificato con l. n. 881/1977 e dall’art. 6, comma 3, lett. c , CEDU ratificata con l. n. 848/1955 riferendosi tali disposizioni al processo penale e non al patrocinio nell’ambito del processo civile. Per tali motivi, dunque, il ricorso si palesa come inammissibile per l’assenza di un difensore nominato con procura speciale, oltre che per l’assenza di qualsiasi prova dell’avvenuta notificazione del ricorso alla controparte.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 3 – 20 febbraio 2017, n. 4305 Presidente/Relatore Ragonesi R.C. ha presentato, in proprio e senza l’assistenza di un difensore, ricorso per cassazione avverso provvedimento di rigetto del reclamo proposto dalla R. nei confronti delle decisioni del Tribunale su procedimento ex art. 710 c.p.c. avviato dall’ex marito della R. C.M. . Con il ricorso la parte personalmente lamenta una serie ampia di violazioni nelle decisioni del Tribunale di Bergamo. Nel costituirsi la R. non ha depositato alcun documento, non ha prodotto, secondo i criteri di legge, il provvedimento asseritamente impugnato, non ha provveduto ad alcun forma di notifica del ricorso nei confronti del C. . Il pubblico ufficiale che ha ricevuto il ricorso presentato in proprio dalla R. ha attestato formalmente che nell’ambito del fascicolo di ufficio è assente qualsiasi documentazione, così come la nomina di difensore, con conseguente impossibilità di reperire un indirizzo PEC. Questa Corte si è già pronunciata in materia affermando che È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, terzo comma, lett. d , del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, terzo comma, lett. c della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile Cass. 23925/2012, Cass. 26133/2014 . I principi richiamati evidenziano dunque la ricorrenza di una causa di inammissibilità del ricorso, in considerazione della assenza di un difensore, nominato con procura speciale secondo le previsioni di legge, così come della assenza di qualsiasi prova in ordine all’avvenuta notificazione del ricorso alla controparte. Considerato che in conclusione il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese. Sussistono le condizioni per il pagamento del doppio contributo ex art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/02. Deve essere disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 196/2003.