Opposizioni al pre-avviso d’iscrizione di fermo amministrativo su auto: la parola alle SS.UU.

In tema di violazioni del codice della strada e quindi di esercizio dell’azione giurisdizionale, il soggetto ha diritto di opporsi al pre-avviso di iscrizione di fermo amministrativo sulla propria autovettura ma anche l’obbligo di adire l’Autorità giurisdizionale competente ex lege così, in caso di orientamenti giurisprudenziali differenti, la questione va rimessa, per un’interpretazione uniforme, alle Sezioni Unite.

Il quesito è stato sollevato con l’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n. 4176/17 depositata il 16 febbraio 2017. Il caso. Un soggetto si opponeva al preavviso di iscrizione di fermo amministrativo per la propria autovettura, per violazione di alcune norme del codice della strada, notificato da una s.p.a. di riscossione e relativo a tre cartelle di pagamento del valore di € 1589,76. Il Giudice di Pace adito, però, si dichiarava incompetente per materia così, la causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale ordinario che ordinava l’integrazione necessaria del contraddittorio. L’opposizione tra sanzione e giurisdizione il principio di competenza, generale e speciale. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., 7, 9, 27, 45, 615 e 617 c.p.c., 17 l. n. 374/1991, 203, 204, 204- bis e 205 d.lgs. n. 285/1992, 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011 nonché la l. n. 689/1981, la l. n. 534/1995, la l. n. 205/1999, il d.lgs. n. 507/1999, il d.lgs. n. 51/1998, la l. n. 214/2003, il d.lgs. n. 231/2007, il d.lgs. n. 104/2010 e la l. n. 120/2010. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di illecito, responsabilità, sanzione, potestà, procedimento e provvedimento. Prima facie , si potrebbe pensare ad una sorta di efficacia preclusiva o determinante, in re ipsa , delle dichiarazioni eventualmente formulate dal PM a sostegno della competenza di una o dell’altra Autorità giudiziaria. Apparentemente, bisognerebbe stabilire se a abbia qualche rilevanza giuridica il numero delle cartelle esattoriali notificate b un soggetto possa opporsi al pre-avviso di iscrizione di fermo amministrativo ed in subiecta materia . In realtà, sotto il profilo procedurale, due le principali osservazioni da effettuare. La prima sulla tutela a mezzo ricorso al prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione. Sul punto, va ricordato che, secondo la tradizionale impostazione, in caso di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzioni amministrative pecuniarie, la competenza spetta al Tribunale Cass. n. 9403/99 e n. 12992/99 segnatamente, il Giudice di Pace sarebbe competente sulle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione per violazione al cds mentre il Tribunale in determinate materie ovvero quando venga applicata anche una sanzione amministrativa accessoria a quella pecuniaria nonché quando la sanzione pecuniaria superi determinati limiti. Più precisamente, in alcuni casi, è stato ritenuto competente il Giudice di Pace, prioritariamente, per materia e, residualmente, per valore Cass. n. 24234/15 e n. 12373/16, n. 15143/16, n. 3283/15 e n. 21914/14, Cass. n. 3878/12, Cass. n. 16894/13, nn. 4022/08, 24753/11 e 6463/11 mentre, in altri casi, il Tribunale Cass. n. 22782/15 . La seconda, anche quale sub-osservazione, sul rito processuale applicabile e, cioè, quello del lavoro. Sul piano formale, va ricordato che il pre-avviso de quo è autonomamente impugnabile Cass. SS.UU. n. 11087/10 e n. 20931/11 , secondo il rito ordinario di cognizione Cass. SS.UU. n. 15354/15 . In termini sostanziali, infine, la principale osservazione inerisce la natura giuridica del fermo amministrativo e dell’opposizione. Il fermo amministrativo da mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative previste dal codice della strada non ha natura di atto di espropriazione forzata ma alternativa Cass. SS.UU. n. 15354/15 mentre l’opposizione al pre-avviso di iscrizione di tale fermo si configura quale azione di accertamento negativo dei presupposti legali dello stesso. De iure condito , il mancato rispetto delle norme del codice della strada determina una sanzione ed il mancato pagamento delle relative cartelle esattoriali, rilevando come inadempimento, genera il fermo amministrativo del bene con cui è stata posta in essere la violazione. Invocabile la nomofilachia sulle sanzioni relative ai beni mobili registrati. La Suprema Corte dovrà, quindi, stabilire, in base alla natura giuridica dell’azione e della misura coercitiva 1 le competenze del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative da codice della strada 2 se debba distinguersi tra opposizione ad ingiunzione ed opposizione a verbale di accertamento 3 se l’azione di opposizione sia soggetta alle norme di attribuzione della competenza per materia, valore o territorio Trib. Roma ordin. 15-06-2016 n. 36038/15 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 17 novembre 2016 – 16 febbraio 2017, n. 4176 Presidente Amendola – Relatore Olivieri Premesso in fatto che il Giudice del Tribunale Ordinario di Roma, avanti al quale la causa era stata ritualmente riassunta in seguito a declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di Roma, dopo aver ordinato la integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di Roma Capitale titolare della pretesa sanzionatoria effettuata dalla parte opponente con atto notificato in data 1.2.2016, con ordinanza comunicata alle parti in data 20.6.2016 ha richiesto ex officio , ai sensi dell’articolo 45 c.p.c., il regolamento di competenza sulla controversia, iscritta al RG n. 36008/2015 di quel Tribunale e proposta da M.C. nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., osservando che il Giudice di Pace adito aveva erroneamente dichiarato la propria incompetenza per materia , ai sensi dell’articolo 9 comma 2 c.p.c., ritenendo trattarsi di opposizione alla procedura esecutiva, mentre nel caso di specie trattavasi di opposizione avverso misura coercitiva distinta dagli atti di espropriazione come stabilito da questa Corte SS.UU. n. 15354/2015 e l’opponente attraverso la impugnazione del preavviso di fermo aveva inteso censurare il titolo portato dalle cartelle, facendo valere il fatto estintivo del credito, sicché la competenza andava fissata in relazione al criterio di riparto per materia delle cause a cognizione ordinaria, come disciplinato per quanto concerne le controversie aventi ad oggetto l’applicazione delle sanzioni irrogate per violazioni del Codice della Strada dall’articolo 7 del Dlgs 1.9.2011 n. 150, come affermato nei precedenti di legittimità Cass. ord. n. 21914/2014 e Cass. ord. n. 383/2015. che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte sostenendo la competenza del Giudice di Pace ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 1 settembre 2011 n. 150. Osserva in diritto § 1. Come emerge dalla lettura degli atti di causa, M.C. ha adito il Giudice di Pace di Roma proponendo, con atto di citazione ex articolo 615 c.p.c. , opposizione a preavviso di iscrizione di fermo amministrativo sulla propria autovettura notificato da Equitalia Sud s.p.a., quale agente per la riscossione della Provincia di Roma, in relazione a tre cartelle di pagamento emesse per il complessivo importo di Euro 1.589,76 richiesto a titolo di sanzioni pecuniarie, irrogate per violazioni di norme del Codice della Strada commesse negli anni 2005-2007, oltre interessi instando, sul presupposto della inesistenza del credito, per la dichiarazione di illegittimità e nullità del preavviso di fermo, con conseguente condanna di Equitalia Sud s.p.a. a revocare il predetto atto ovvero a cancellare il fermo eventualmente iscritto, ed a risarcire i danni determinati dalla indisponibilità dell’autoveicolo. § 2. Tale essendo l’oggetto del giudizio appare evidente come la risoluzione del conflitto di competenza presupponga la previa qualificazione dell’azione giudiziaria proposta dalla M. , questione già affrontata dalle SS.UU. di questa Corte che hanno ravvisato nell’atto comunicativo del preavviso di fermo di beni mobili registrati, un atto, autonomamente impugnabile , volto a portare direttamente a conoscenza del destinatario la pretesa della Amministrazione pubblica v. Cass., sez. un., 7/05/2010, n. 11087 Cass., sez. un., 12/10/2011, n. 20931 , e che, in quanto misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all’adempimento, pur di ottenerne la rimozione , deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria v. Cass., sez. un., 22/07/2015, n. 15354 . 6. Tanto premesso, nel caso in cui si intenda ricollegare la competenza dell’azione di accertamento negativo a quella prevista per la contestazione del diritto sostanziale fatto valere dall’Amministrazione, è opportuno ripercorrere brevemente l’”iter delle modifiche normative della disciplina del riparto di competenza tra il Giudice di Pace ed il Tribunale Ordinario in materia di controversie concernenti la irrogazione di sanzioni amministrative. § 3. L’articolo 7 c.p.c., come modificato in seguito alla legge istitutiva del Giudice di Pace legge 21 novembre 1991 n. 374, articolo 17 , ripartiva la competenza tra Giudice di Pace e Pretore, in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, in base al criterio del valore articolo 7, comma 3, in relazione al comma 2 , fissando fino a lire trenta milioni la competenza del Giudice di Pace, che veniva ad essere derogata dalla competenza per materia del Pretore concernente le opposizioni ad ingiunzioni irrogative soltanto di sanzioni non pecuniarie qualora la sanzione pecuniaria, pur se di importo inferiore a trenta milioni di lire, fosse stata applicata congiuntamente ad una sanzione amministrativa accessoria. L’abrogazione del comma 3 dell’articolo 7, comma 3, c.p.c. disposta dall’articolo 1 del DL 18 ottobre 1995 n. 432 conv. con mod. in legge 20 dicembre 1995 n. 534 determinò il ripristino della generale competenza per materia del Pretore ed a seguito della soppressione di tale ufficio, la competenza esclusiva del Tribunale Corte, sez. 3, 6/09/1999, n. 9403 Cass., sez. 1, 23/11/1999, n. 12992 prevista dall’articolo 22, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689 in ordine alle controversie concernenti le opposizioni ad ordinanze-ingiuntive irrogative di sanzioni amministrative. § 4. L’istituzione del Giudice di Pace aveva, peraltro, indotto il Legislatore del Nuovo Codice della Strada , approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, a disciplinare in modo analogo il riparto di competenza in ordine alle controversie di opposizione ad ordinanze-ingiunzione emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale, prevedendo all’articolo 205, comma 2, che Nei casi indicati dal comma 3 dell’articolo 7 del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall’articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, l’opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando, con la sanzione pecuniaria, sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria . § 5. La disciplina del riparto di competenza in tema di opposizione alle ordinanze-ingiunzione, successivamente alla soppressione delle preture circondariali ed alla istituzione del giudice unico di primo grado con D.Igs. 19 febbraio 1998 n. 51, è stata innovata dal D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 recante Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 che è intervenuto su entrambi i plessi normativi che disciplinano gli illeciti amministrativi legge n. 689/1981 e le violazioni delle norme del Codice della strada, operando le seguenti modifiche sopprimendo con l’articolo 23 il comma 2 dell’articolo 205 del Dlgs n. 285/1992, e modificando il comma 3, del medesimo testo legislativo, che risultava pertanto così riformulato 3. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , dove il richiamo anche del nuovo articolo 22 bis della legge n. 689/1981, individuava la competenza per materia e per valore, prima affidata al comma 2 dell’articolo 205 D.Lgs n. 285/1992 restando invece affidata al rinvio disposto all’articolo 22, comma 1, legge 689/1981, come modificato, la individuazione della competenza territoriale modificando con l’articolo 98 la disposizione dell’articolo 22 della legge n. 689/1981 che, al primo comma, definiva la competenza territoriale e rinviava al successivo articolo 22 bis per la disciplina degli altri criteri di riparto della competenza tra Giudice di Pace e Tribunale Ordinario la nuova formulazione dell’articolo 22, comma 1, legge 6898/1981 prevedeva che Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento aggiungendo con l’articolo 98 alla legge n. 689/1981 il nuovo articolo 22 bis, che disponeva 1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. 2. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia a di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro b di previdenza e assistenza obbligatoria c urbanistica ed edilizia d di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette e di igiene degli alimenti e delle bevande f di società e di intermediari finanziari g tributaria e valutaria. 3. L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale a se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni b quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni c quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge la modifica operata dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, articolo 66, non rileva ai fini che interessano in questa sede, essendosi limitata soltanto ad aggiungere al comma 2 la lett. g-bis antiriciclaggio . § 6. Pertanto, in tema di sanzioni amministrative, alla stregua delle disposizioni indicate, era prevista, per le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, una competenza generale del Giudice di Pace articolo 22, comma 1, legge n. 689/1981 articolo 205, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, per le violazioni delle norme sulla circolazione stradale , ad esclusione delle controversie riservate al Tribunale Ordinario ed indicate al comma 2, lett. a-g bis , dell’articolo 22 bis della legge n. 689/1981, e con il limite di valore , fissato all’importo di trenta milioni di lire, calcolato con riferimento al massimo edittale previsto dalla norma sanzionatoria od alla sanzione in concreto irrogata articolo 22 bis, comma 3, lett. a , e lett. b , legge n. 689/1981 . Alla competenza generale del Giudice di Pace era inoltre imposta un’ulteriore limitazione individuata per relationem nella natura della sanzione amministrativa diversa da quella pecuniaria irrogata da sola o congiuntamente ad altre sanzioni pecuniarie con la ordinanza-ingiunzione, che, tuttavia, non operava per le violazioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 articolo 22 bis, comma 3, lett. c , legge n. 689/1981 . § 7. In seguito alle modifiche introdotte al Codice della Strada dall’articolo 4, comma 1 octies, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, il comma 3 dell’articolo 205 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stato sostituito dal seguente 3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall’articolo 208 la disposizione del comma 3 è stata successivamente soppressa dall’articolo 39, comma 2, della legge 29 luglio 2010 n. 120 . La medesima legge di conversione n. 214/2003, ha introdotto, inoltre, in tema di violazioni del Codice della strada, un rimedio oppositorio preventivo rispetto all’opposizione avverso la ordinanza-ingiunzione alternativo al ricorso amministrativo al Prefetto ex articolo 203 D.Lgs. n. 285/1992 da proporsi avverso il verbale di contestazione della infrazione , consegnato o notificato all’autore dell’illecito -, consistente nel ricorso diretto al Giudice di Pace, disciplinato dall’articolo 204 bis, del D.Lgs. n. 285/1992, che, nel testo modificato dalla legge n. 120/2010, dispone ai primi due commi 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione. 2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie . § 8. Il predetto assetto normativo è stato quindi ancora modificato dal D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 adottato in conformità alla norma di delega in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione di cui all’articolo 54 della legge 18 giugno 2009 n. 69 -, operando sia sul testo della legge n. 689/1981, della quale sono stati abrogati gli artt. 22 bis e 23 v. articolo 34, comma 1, lett. c D.Igs. n. 150/2011 , e riformulato l’articolo 22 Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sia sul testo del D.Lgs. n. 285/1992, del quale sono stati riformulati dall’articolo 34, comma 6, lett. a e b , D.Lgs. n. 150/2011 l’articolo 204 bis Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 e l’articolo 205 Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 . § 9. A seguito della riforma legislativa, le nuove disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011 costituiscono pertanto l’unico riferimento per la individuazione del riparto di competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale Ordinario, atteso che le norme che ad esse rinviano articolo 22 legge n. 689/1981 ed articolo 205 D.Lgs. n. 285/1992, da un lato articolo 204 bis D.Lgs. n. 285/1992, dall’altro si limitano a prevedere soltanto che le opposizioni si propongono dinanzi all’”autorità giudiziaria ordinaria , dovendo distinguersi al riguardo tra giudizio di opposizione all’”ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 689/1981 ed ai sensi dell’articolo 204 Codice della strada, regolato dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 150/2011, e giudizio concernente il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 204 bis D.Lgs. n. 285/1992 in via alternativa al ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada consegnato o notificato al trasgressore, regolato dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 150/2011. § 10. Le nuove norme hanno ridefinito i rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa e tributaria, rideterminando le materie attribuite al Tribunale articolo 6, comma 4 , ed hanno unificato la disciplina processuale secondo il rito del lavoro articolo 6, comma 1 articolo 7, comma 1 , senza tuttavia apportare modifiche al precedente assetto della competenza, in conformità al criterio direttivo imposto dall’articolo 54, comma 4, lett. a della legge delega n. 69/2009 restando fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante previsti dalla legislazione vigente . Pertanto, secondo la disciplina attualmente vigente ed applicabile ratione temporis alla controversia oggetto di regolamento di competenza sembrerebbe potersi affermare che quanto alle opposizioni alla ordinanza-ingiunzione emesse dalla autorità amministrativa ai sensi dell’articolo 18 legge n. 689/1981 ovvero emesse dal Prefetto ai sensi dell’articolo 204 D.Lgs. n. 285/1992, in materia di violazioni del Codice della Strada, sarebbe stato confermato il criterio di riparto della competenza fondato sul valore della lite per cui sarebbero attribuite al Tribunale le cause di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad Euro 15.493,00 ovvero le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all’importo indicato quanto alle opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada di cui agli artt. 204 bis D.Lgs. n. 285/1992 e 7 D.Lgs. n. 150/2011, esse sembrerebbero attribuite alla competenza esclusiva per materia senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione articolo 7, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011 , a meno di non voler ritenere al fine di scongiurare una non troppo ragionevole divaricazione nella disciplina della competenza a seconda che risulti proposta opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione articolo 6 D.Lgs. n. 150 del 2011 ovvero avverso il verbale di accertamento articolo 7 della medesima fonte , che l’articolo 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, al pari dell’articolo 204 bis ante riforma del 2011, è norma che disciplina la sola competenza per territorio nonché il procedimento da osservare davanti al Giudice di Pace, ferma la distribuzione del contenzioso tra Giudice di Pace e Tribunale secondo i criteri indicati nell’articolo 22 bis, legge n. 689 del 1981 e ora nell’articolo 6, legge n. 150 del 2011. § 11. Ritiene il Collegio opportuno un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di massima importanza ex articolo 374 c.p.c., in ordine alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative inflitte per violazione delle norme del codice della strada, in quanto l’affermazione delle Sezioni Unite secondo cui la azione di accertamento negativo dei presupposti legali della misura coercitiva preannunciata od applicata rimane assoggettata alle ordinarie regole di attribuzione della competenza per materia e valore e territorio , deve confrontarsi con precedenti non sempre coerenti e uniformi della giurisprudenza di legittimità sul punto. Si ricorda in proposito che Cass., sez. un., Ordinanza, del 22/07/2015 n. 15354 del 2015, ha affermato che il fermo amministrativo di beni mobili registrati nella specie conseguente al mancato pagamento di cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative contravvenzioni al codice della strada, di importo pari a Euro 4.042,41 ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore, ha dichiarato inammissibile il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale indicato come competente per materia dal Giudice di pace per primo adito e davanti al quale la causa era stata riassunta -, che aveva ritenuto spettante la competenza ad altro organo giudiziario nella specie, il medesimo Giudice di pace per ragioni di valore Cass., sez. 3, Sentenza n. 24234 del 27/11/2015, e Cass., sez. 6 3, Ordinanza n. 15143 del 22/07/2016 hanno affermato che la controversia opposizione a preavviso di fermo amministrativo od a provvedimento di fermo deve essere regolata dalla competenza per valore o per materia in dipendenza della causa petendi e, più in particolare, di quel giudice che sarebbe competente per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria , sostenendo che per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla legge n. 689 del 1981, articolo 22 bis oggi dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 , norma speciale regolatrice della materia, che, nel caso di specie, è il giudice di pace Cass. n. 4022/08, n. 6463/11, n. 24753/11 e, da ultimo, Cass., ord. 16 ottobre 2014, n. 21914 e 15 giugno 2016 n. 12373 , specificando ulteriormente che Sotto entrambi gli aspetti, la peculiare competenza coinvolta va qualificata come prioritariamente per materia e non invece esclusivamente per valore, operando quest’ultimo criterio solo in via sussidiaria Cass., sez. 6 3, Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014, cui adde Cass. sez. 6 3, Ordinanza n. 12373 del 15/06/2016, ha ritenuto che Avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, articolo 7, la cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all’esazione , spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell’opposizione al verbale di accertamento presupposto . Ad analoghe conclusioni perviene anche Cass., sez. 6 3, Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015, in relazione alla opposizione proposta avverso l’”intimazione di pagamento conseguente all’irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Appare opportuno evidenziare come tali ultime decisioni, a differenza delle precedenti rese in materia di opposizione a fermo che individuano la competenza per materia e sussidiariamente anche per valore del Giudice di Pace, nel previgente articolo 22 bis della legge n. 689/1981 e dopo la abrogazione di questo, indifferentemente, tanto nell’articolo 6 che disciplina la opposizione alla ordinanza-ingiunzione quanto nell’articolo 7 che disciplina la opposizione al verbale di contestazione ed accertamento infrazione del Codice della Strada del D.Igs. 1 settembre 2011 n. 150 , sembrano, invece, radicare la competenza per materia del Giudice di Pace esclusivamente nell’articolo 7 del D.Igs. n. 150/2011, soluzione che, come sopra evidenziato, implica a monte la insussistenza di una ordinanza-ingiunzione Cass., sez. 2, Ordinanza n. 15694 del 27/07/2005 e Cass., sez. 2, Ordinanza n. 6463 del 21/03/2011 ravvisano una competenza esclusiva ratione materiae del Giudice di Pace, ma con specifico riferimento alla impugnazione diretta dei verbali di accertamenti di violazione cd. VAV regolata dall’articolo 204 bis del Dlgs n. 285/1992 Cass., sez. 6 2, Ordinanza n. 24753 del 23/11/2011, ancora il criterio di competenza per materia e valore direttamente all’articolo 22 bis della legge n. 689/1981, statuendo che l’attribuzione della competenza per materia al detto giudice in relazione alla natura della controversia stessa comporta, L. n. 689 del 1981, ex articolo 22 bis, una competenza per valore di Euro 15.493,00 corrispondenti alle originarie Lire 30.000.000 , pervenendo poi ad escludere nella specie cumulo di sanzioni pecuniarie l’applicazione della deroga alla competenza per valore ex artt. 104 e 10, secondo comma, c.p.c., trattandosi di competenza per materia devoluta al Giudice di Pace Cass., sez. 2, Sentenza n. 3878 del 12/03/2012, Cass., sez. 6 2, Ordinanza n. 16894 del 5/07/2013 e Cass., sez. 6 3, Ordinanza n. 22782 del 6/11/2015 risolvono la questione di competenza, le prime due a favore del Giudice di Pace, escludendo la deroga alla competenza per valore in conseguenza del cumulo di domande ex artt. 104 e 10, comma 2, c.p.c., la terza a favore del Tribunale, ritenendo sussistere la vis attractiva degli artt. 9, 27 e 617 c.p.c § 12. Le incertezze che si registrano nelle pronunce di legittimità richiamate, in ordine alla esatta qualificazione della competenza attribuita al Giudice di Pace ed al Tribunale nella materia indicata, rendono opportuno un intervento chiarificatore volto a definire in particolare a la natura giuridica della competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada del giudice di pace e se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza ingiunzione articolo 6 ecc. e opposizione al verbale di accertamento articolo 7 ecc. b se siffatti criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all’impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, nei termini delineati dalle Sezioni Unite. P.Q.M. Il Collegio, rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni delle norme del codice della strada.