Diritti di credito diversi? Se relativi allo stesso rapporto possono essere fatti valere separatamente

Le domande su distinti diritti di credito, anche se relative a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tali diritti di credito sono inscrivibili nello stesso ambito oggettivo di un possibile giudicato o fondati sul medesimo fatto costitutivo, sì da non poter essere accertati separatamente senza duplicare l’attività istruttoria, le relative domande possono essere proposte in giudizi separati solo se il creditore ha un interesse oggettivo a una tutela processuale frazionata.

A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 4090/17, depositata il 16 febbraio. Il fatto. La Corte d’Appello di Torino accoglieva la domanda di un ex dipendente della Fiat intesa al ricalcolo del premio fedeltà includendo lo straordinario prestato a titolo continuativo. La Fiat ricorre per cassazione, sostenendo che tale domanda era stata preceduta da altra domanda proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro e volta ad ottenere la rideterminazione del TFR. Si trattava, in sostanza, di due domande scaturenti da un unico rapporto obbligatorio intercorrente la società e l’uomo, per cui non si vedeva la ragione di proporre due giudizi separati. Data la delicatezza della questione e il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, vengono interpellate le Sezioni Unite della Cassazione per chiarire se, una volta cessato il rapporto, il lavoratore debba avanzare, in un unico contesto giudiziale, tutte le pretese creditorie maturate nel corso dello stesso e se la proposizione delle domande relative in giudizi diversi comporti l’improponibilità delle domande successive alla prima. Più crediti relativi allo stesso rapporto devono essere azionati nello stesso processo? Le Sezioni Unite non confermano il precedente orientamento secondo il quale più crediti distinti ma relativi allo stesso rapporto di durata devono essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo. Lo dimostra il fatto che manca una norma specifica che dichiari improponibile la domanda del creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata e che, al contrario, siano presenti diverse norme che rafforzano la tesi contraria. E, d’altro canto, confermando la tesi tradizionale, si finirebbe per gravare oltremodo il creditore, costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie derivanti da uno stesso rapporto in uno stesso processo che si allungherebbe di molto, dovendosi sviluppare l’istruttoria in relazione a numerosi fatti, diversi e lontani nel tempo. Non solo anche l’economia subirebbe forti pregiudizi, non essendo favorita la circolazione del denaro, né incentivati scambi e investimenti. Occorre trattare unitariamente i processi. Resta inteso, ad ogni modo, che tali processi devono essere trattati unitariamente, per assicurare la giustizia sostanziale della decisione, la ragionevole durata dei processi stessi, la stabilità dei rapporti. Ciò significa che se le domande relative ai crediti distinti ma riferibili allo stesso rapporto possono inscriversi un altro processo precedentemente instaurato, possono essere proposte separatamente se l’attore abbia un oggettivo interesse al frazionamento. Tfr e premio fedeltà non istituti diversi. Nel caso di specie, TFR e premio fedeltà sono istituti che hanno fonte, presupposti e finalità diversi, non sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato né sono fondati sul medesimo fatto costitutivo. Per cui il lavoratore ben poteva proporre due diverse domande. Alla luce di quanto detto il ricorso si intende respinto.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 11 ottobre 2016 – 16 febbraio 2017, n. 4090 Presidente Canzio – Relatore Di Iasi Le ragioni della decisione 1.Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 111 Cost., la società ricorrente premesso che la domanda azionata in questo processo è stata preceduta da altra domanda, anch’essa proposta dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro dopo la cessazione del rapporto, intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa che successivamente l’A. ha proposto il presente giudizio volto al ricalcolo del premio fedeltà senza motivare in alcun modo la scelta di parcellizzare i giudizi che entrambe le domande scaturiscono da un unico rapporto obbligatorio intercorrente tra la società e l’A. ed avente ad oggetto il contratto di lavoro che il lavoratore al momento dell’attivazione della prima vertenza era nelle condizioni di fatto e di diritto per far valere entrambe le pretese e non aveva addotto alcuna ragione a sostegno della scelta di promuovere giudizi separati ha sostenuto che la domanda proposta nel presente giudizio viola il divieto di abuso del processo per indebito frazionamento quale affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 23726 del 2007. Con ordinanza interlocutoria n. 1251 del 2016 il collegio della sezione lavoro di questa Corte ha dato atto che, con le decisioni numeri 11256 e 27064 del 2013, altri collegi hanno sostenuto che il principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 23726 del 2007 secondo la quale è vietato l’indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio è applicabile anche nelle ipotesi in cui siano avanzate diverse pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto di lavoro, fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi la volontà delle parti di stipulare un contratto di natura subordinata ex art. 2094 c.c.- collegamento, questo, ancora più stringente nel caso di controversie promosse entrambe a rapporto concluso, quando il complesso di obbligazioni derivanti dal contratto è ormai noto e consolidato. Non condividendo l’equiparazione del fascio di rapporti obbligatori retributivi e risarcitori derivanti dal rapporto di lavoro al rapporto unico considerato dalla citata sentenza delle Sezioni unite, né la sussistenza dei presupposti per imporre al creditore di agire in un unico contesto in relazione a crediti diversi connessi solo in virtù di una complessiva relazione negoziale o legale, e dubitando a fortiori che dalla proposizione in differenti giudizi di una pluralità di domande concernenti diversi crediti, pur riferibili ad un medesimo rapporto di lavoro ormai cessato, possa farsi derivare l’improponibilità delle domande successive alla prima, il predetto collegio ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite. 2. Risulta sottoposta allo scrutinio delle Sezioni unite la questione se, una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore debba avanzare in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che sono maturate nel corso del suddetto rapporto o che trovano titolo nella cessazione del medesimo e se il frazionamento di esse in giudizi diversi costituisca abuso sanzionabile con l’improponibilità della domanda . Con la sentenza n. 23726 del 2007 le Sezioni unite sono intervenute sulla questione e, mutando il precedente orientamento sent. n. 108 del 2000 , hanno affermato che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio , frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. Tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale aggravamento della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo, in quanto la parcellizzazione della domanda diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria si traduce in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. Più recentemente le Sezioni unite, con la sentenza n. 26961 del 2009 pronunciata in tema di giurisdizione , riferendosi alle obbligazioni pecuniarie nascenti da un unico rapporto di lavoro, hanno ribadito quanto affermato dalla sentenza n. 23726 del 2007, sostenendo che costituisce principio generale la regola secondo la quale la singola obbligazione va adempiuta nella sua interezza ed in un’unica soluzione, dovendosi escludere che la stessa possa, anche nell’eventuale fase giudiziaria, essere frazionata dal debitore o dal creditore. Come emerge con chiarezza dalla lettura delle sentenze suddette, quando le sezioni unite hanno discusso di in frazionabilità del credito si sono riferite sempre ad un singolo credito, non ad una pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso. Pertanto solo una interpretazione dell’espressione unico rapporto obbligatorio , avulsa dal contesto nel quale essa è inserita, può indurre a ritenere che nella sentenza n. 23726 del 2007 il principio di infrazionabilità sia stato espressamente affermato non soltanto in relazione ad un singolo credito, bensì anche in relazione ad una pluralità di crediti riferibili ad un unico rapporto di durata. Risulta inoltre evidente che l’infrazionabilità del singolo diritto di credito decisamente condivisibile, nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell’oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l’estensione considerata dall’ordinamento non comporta inevitabilmente tanto meno implicitamente la necessità di agire nel medesimo, unico processo per diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto complesso tra le stesse parti. I rilievi che precedono non esimono tuttavia le Sezioni unite dal dare risposta al quesito sopra prospettato se il lavoratore, una volta cessato il rapporto di lavoro, debba avanzare in un unico processo tutte le pretese creditorie maturate nel corso del medesimo rapporto quindi, più in generale, se debbano essere richiesti nello stesso processo tutti i crediti concernenti un unico rapporto di durata e se la proposizione delle domande relative in giudizi diversi comporti l’improponibilità di quelle successive alla prima . Tale risposta non può che essere negativa con riguardo ad entrambi i profili considerati. 3. La tesi secondo la quale più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata, debbono essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo non trova, infatti, conferma nella disciplina processuale, risultando piuttosto questa costruita intorno a una prospettiva affatto diversa. Il sistema processuale risulta, invero, strutturato su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui agli artt. 31, 40 e 104 c.p.c. in tema di domande accessorie, connessione, proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte. Ulteriori argomenti in tal senso possono trarsi dalla contemplata possibilità di condanna generica ovvero dalla prevista necessità, ex art. 34 c.p.c., di esplicita domanda di parte perché l’accertamento su questione pregiudiziale abbia efficacia di giudicato. D’altro canto, l’elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria in tema di estensione oggettiva del giudicato in relazione alla preclusione per le questioni rilevabili o deducibili perderebbe gran parte di significato se dovesse ritenersi improponibile qualunque azione per il recupero di un credito solo perché preceduta da altra, intesa al recupero di credito diverso e tuttavia riconducibile ad uno stesso rapporto di durata tra le medesime parti, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione sul primo credito o comunque dalla inscrivibilità della diversa pretesa creditoria successivamente azionata nel medesimo ambito oggettivo di un giudicato in fieri tra le stesse parti relativo al medesimo rapporto di durata. La mancanza di una specifica norma che autorizzi a ritenere comminabile la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata, e, soprattutto, la presenza nell’ordinamento di numerose norme che autorizzano, invece, l’ipotesi contraria, rafforzano la fondatezza ermeneutica della soluzione. Per altro verso, una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore, il quale sarebbe costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto in uno stesso processo quindi in uno stesso momento, dinanzi al medesimo giudice e secondo la medesima disciplina processuale con conseguente indebita sottrazione alla autonoma disciplina prevista per i diversi crediti vantati e perdita, ad esempio, della possibilità di agire in via monitoria per i crediti muniti di prova scritta o di agire dinanzi al giudice competente per valore per ciascuno dei crediti quindi di fruire del più semplice e spedito iter processuale eventualmente previsto dinanzi a quel giudice-, e con possibile esposizione alla necessità di scegliere di proporre o meno una tempestiva insinuazione al passivo fallimentare, col rischio di improponibilità di successive insinuazioni tardive per altri crediti. Che la perdita della possibilità di fruire di riti più snelli per recuperare i propri crediti costituisca perdita di una importante caratteristica di tali crediti i.e. la pronta realizzabilità sul piano processuale , nonché vanificazione della pre-valutazione del legislatore circa la possibilità, in determinate condizioni, di un rito diverso e più spedito, trova conferma in alcune recenti pronunce di questa Corte v. Cass. nn. 22574 del 2016 e 10177 del 2015 , nelle quali si è affermato che il creditore può, finanche in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua senza incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito. In ogni caso, l’onere di agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero essere maturati in tempi diversi, avere diversa natura ad esempio come frequentemente accade in relazione ad un rapporto di lavoro retributiva e risarcitoria , essere basati su presupposti in fatto e in diritto diversi e soggetti a diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio, oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore, traducendosi quasi sempre non in un alleggerimento bensì in un allungamento dei tempi del processo, dovendo l’istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo. È verosimile che per questa via il processo lungi dal costituire un agile strumento di realizzazione del credito finisca per divenire un contenitore eterogeneo smarrendo ogni duttilità, in violazione del principio di economia processuale, inteso come principio di proporzionalità nell’uso della giurisdizione. È infine il caso di evidenziare che l’affermazione di un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande proposte successivamente alla prima, sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizievoli conseguenze per l’economia. Se, infatti, si ha riguardo in prospettiva non solo ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro, ma a tutti i crediti riferibili a rapporti di durata, anche tra imprese consulenza, assicurazione, locazione, finanziamento, leasing , l’idea che essi debbano ineluttabilmente essere tutti veicolati pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio in un unico processo monstre meno spedito dei processi adeguati per i singoli, differenti crediti risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l’agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti. 4. Le considerazioni che precedono non esauriscono l’analisi della problematica in esame. La disciplina codicistica relativa, tra l’altro, a connessione, domande accessorie, preclusione da giudicato -, sopra richiamata perché idonea a testimoniare di un sistema che contempla e perciò autorizza l’ipotesi di diverse domande proposte in tempi e processi differenti con riguardo a crediti diversi e tuttavia riferibili ad un medesimo rapporto di durata, si presta in realtà ad una significativa lettura speculare. Se è vero, infatti, che la citata disciplina ipotizza la proponibilità delle pretese creditorie suddette in processi e tempi diversi, è anche vero che essa è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi. L’ordinamento guarda con particolare attenzione alle domande connesse che, pur legittimamente, siano state proposte separatamente, e, con riguardo alle domande inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, pur non escludendone la separata proponibilità, prevede, tuttavia, un meccanismo di preclusione dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza che chiude uno dei giudizi, e comunque uno specifico rimedio impugnatorio per la sentenza contraria a precedente giudicato tra le stesse parti, con una disciplina dettata dall’esigenza di evitare, ove possibile, la duplicazione di attività istruttoria e decisoria, il rischio di giudicati contrastanti, la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale. Di tale esigenza si è espressamente fatta carico la giurisprudenza di queste Sezioni unite v. in particolare, tra le altre, S.u. n. 12310 del 2015 in materia di modificabilità della domanda ex art. 183 c.p.c. e S.u. n. 26242 del 2014 in materia di patologia negoziale , nella consapevolezza che la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda esistenziale , sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla giustizia sostanziale della decisione che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata , sulla durata ragionevole dei processi in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti in relazione al rischio di giudicati contrastanti . Si tratta di una giurisprudenza che afferma la necessità di favorire, ove possibile, una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio, evitando di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all’infinito . Nel solco dell’indirizzo tracciato dalle citate decisioni deve ritenersi che, se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti, pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le questioni relative a tali crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo possono anch’esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l’attore risulti in ciò assistito da un oggettivo interesse al frazionamento. Quest’ultima affermazione impone un chiarimento. Nella giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. n. 1540 del 2007, riferita al principio di non contestazione risulta chiara la consapevolezza che il giusto processo regolato dalla legge resta affidato non solo alle norme che lo regolano, bensì anche agli stessi protagonisti del processo giudice e parti , responsabilizzati, ciascuno per quanto di competenza , a dare concreta e corretta attuazione alla relativa normativa. Tali concetti, affermati dalla giurisprudenza di legittimità soprattutto con riguardo al principio di non contestazione di origine giurisprudenziale e successivamente recepito dal legislatore nel novellato art. 115 c.p.c. , quindi con riguardo, in particolare, alla posizione del convenuto, non possono che ritenersi riferiti anche all’attore, il quale deve farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che la Costituzione gli garantisce. Pertanto, se l’interesse ad agire esprime il rapporto di utilità tra la lesione lamentata e la specifica tutela richiesta, è da ritenersi, nell’ottica di un esercizio responsabile del diritto di azione, che tale rapporto abbia ad oggetto anche le caratteristiche della suddetta tutela ivi comprese la relativa estensione e le connesse modalità di intervento rispetto ad una più ampia vicenda sostanziale , con la conseguenza che l’interesse di cui all’art. 100 c.p.c. investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle relative modalità di proposizione. Non si tratta quindi di valutare caso per caso in relazione al bilanciamento degli interessi di ricorrente e resistente l’azionabilità separata dei diversi crediti, né tanto meno si tratta di accertare eventuali intenti emulativi o di indagare i comportamenti processuali del creditore agente sul versante psico-soggettivistico. Quel che rileva è che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo. Da ultimo, sul piano della dialettica processuale, è indubbio che al creditore procedente debba essere consentito di provare ed argomentare ogni qual volta il convenuto evidenzi la necessità di siffatto interesse e ne denunci la mancanza. Ove il convenuto nulla abbia allegato o dedotto in proposito, il giudice che rilevi ex actis la necessità di un interesse oggettivamente valutabile al frazionamento e ne metta in dubbio l’esistenza, dovrà indicare la questione ex art. 183 cod. proc. civ. e, se del caso, riservare la decisione ed assegnare alle parti termine per memorie ex art. 101 cod. proc. civ 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, va affermato il seguente principio di diritto Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse e la relativa mancanza non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.c. . Alla luce dei sopra esposti principi, e considerato che la domanda proposta dal lavoratore nel presente processo è intesa al ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo, mentre la domanda precedentemente proposta anch’essa dopo la cessazione del rapporto di lavoro era intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa, il ricorso della società non risulta fondato. Deve infatti osservarsi che gli istituti del TFR e del premio fedeltà hanno diversa fonte legale l’uno e pattizia l’altro , nonché differenti presupposti e finalità, non risultando, in particolare, che il credito azionato in relazione al premio fedeltà sia inscrivibile nel medesimo ambito oggettivo del giudicato ipotizzabile in relazione alla precedente domanda riguardante la rideterminazione del TFR, né che i due crediti siano fondati sul medesimo fatto costitutivo onde è da ritenersi che ben poteva il lavoratore proporre le domande suddette in diversi processi, senza neppure la necessità di verificare la sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile a tale separata proposizione. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Attesa la complessità della questione trattata e la riscontrata esistenza di un contrasto giurisprudenziale in proposito, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.