L’errata data di nascita non comporta nullità del precetto

L’inesatta indicazione nel titolo esecutivo della data di nascita del debitore, costituisce errore materiale - come tale emendabile - e non comporta la nullità del titolo medesimo e del precetto, qualora l’erronea iscrizione non determini incertezza circa il contenuto della decisione e circa le parti del rapporto processuale.

Inesatta data di nascita nel titolo esecutivo. A chiarirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3775/17 depositata il 14 febbraio, accogliendo il ricorso di un creditore, avverso la pronuncia con cui, a seguito di opposizione agli atti esecutivi, il Tribunale dichiarava la nullità del precetto intimato alla debitrice per il pagamento di una somma di denaro. Nullità, a detta dei Giudici di merito, derivante dall’errore contenuto nel titolo azionato, che recava una data di nascita della debitrice diversa da quella effettiva. Avverso il provvedimento ricorreva il creditore, lamentando come il Giudice di primo grado avesse erroneamente dichiarato la nullità del precetto in questione, senza considerare che, in corso di causa, era stato depositato provvedimento ex art. 288 c.p.c., con conseguente rettifica dell’errore denunciato. E senza tener conto del fatto che non vi fosse incertezza alcuna circa l’identità del soggetto intimato, tanto più che lo stesso aveva proposto opposizione, così andando a sanare ogni eventuale irregolarità. Censure pienamente accolte dalla Corte Suprema. Invero il primo Giudice – dopo aver rilevato che la debitrice, con atto di opposizione, avesse lamentato la discordanza tra il soggetto indicato nel precetto e quello figurante nel titolo esecutivo e che ciò non determinasse certamente nullità del titolo esecutivo o inesistenza del diritto azionato, ma tutt’al più irregolarità del titolo e del precetto - è poi giunto, contraddittoriamente, alla declaratoria di nullità del precetto medesimo, proprio a causa di detta irregolarità. Niente nullità di titolo esecutivo e precetto, ma mera irregolarità. Orbene nel caso di specie, spiega la Corte, non può revocarsi in dubbio che il vizio denunciato, proprio perché non comportante alcuna nullità della sentenza in quanto non prevista da alcuna norma e quindi non pronunciabile in base al principio di tassatività delle nullità processuali , ma una mera irregolarità emendabile e di fatto emendata, non avrebbe mai potuto riverberarsi – invalidandolo – sul precetto. Infatti l’art. 480, comma 2, c.p.c. prevede gli elementi che il precetto deve necessariamente contenere a pena di nullità, tra cui l’indicazione delle parti. Tale requisito deve ritenersi insussistente – analogamente a quanto dettato dall’art. 164 c.p.c. per l’atto di citazione – solo quando detta indicazione sia stata del tutto omessa o sia tale da generare assoluta incertezza al riguardo. Ma il requisito in discorso, nel caso di specie, non era stato messo in discussione della debitrice quale vizio proprio del precetto che difatti la identificava con esattezza , sostenendosi invece che quest’ultimo fosse invalido per nullità derivata. Tesi, secondo i Giudici Supremi, concettualmente insostenibile, poiché l’atto processuale che sia collegato ad altro che lo precede e che ne sia il presupposto, non può mai mutuare dal precedente, una invalidità da cui esso come nella specie non è affetto. Nullità eventualmente sanata da opposizione. E se anche si volesse sostenere che il vizio in questione fosse tale da determinare la nullità della sentenza e del seguente precetto, proprio la proposta opposizione da parte della debitrice costituisce prova dell’esatto contrario. L’intimata difatti, se da un lato ha negato di essere il soggetto obbligato in forza dell’azionata sentenza, dall’altro ha mosso contestazioni concernenti anche il quantum . E’ perciò inequivoco che la sequenza processuale rappresentata dalla notifica della sentenza e poi del precetto, ha comunque raggiunto lo scopo cui è preposta, ossia intimare al destinatario l’adempimento dell’obbligazione portata dal titolo esecutivo, sotto minaccia dell’azione forzata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 novembre 2016 – 14 febbraio 2017, n. 3775 Presidente/Relatore Vivaldi Motivi della decisione 1.1 - Con il primo motivo, deducendo Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1, nn. 3 e 5 in combinato disposto con gli artt. 617, 287 e 156 c.p.c Insussistenza di una ipotesi di nullità. Intervenuta regolarizzazione dell’atto. Cessazione della materia del contendere. Motivazione contraddittoria ed illogica. Omessa pronuncia , il F. lamenta la manifesta illogicità della sentenza impugnata laddove, dopo aver rilevato che il vizio denunciato dalla M. dava luogo a mera irregolarità del titolo esecutivo, inidonea a generarne la nullità, giungeva erroneamente a dichiarare la nullità del precetto opposto, per di più senza considerare che, in corso di causa, all’udienza del 21.2.2014, era stato depositato provvedimento ex art. 288 c.p.c., con cui detto errore era stato emendato. Il primo giudice, prosegue il ricorrente, non aveva affatto considerato che non vi era alcuna incertezza circa l’identità del soggetto effettivamente tenuto e quello intimato, tanto Più che la stessa M. alcun dubbio aveva palesato al riguardo, proponendo l’opposizione e con ciò, in ogni caso, sanando ogni irregolarità, per il principio di cui all’art. 156, ult. comma, c.p.c 1.2 - Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 in combinato disposto con gli artt. 132, 156 e 480 c.p.c Assenza di difformità dallo schema legale. Insussistenza di una ipotesi di nullità. Carenza di interesse rilevante ex art. 100 c.p.c. , il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza anche alla luce di una interpretazione sistematica delle norme processuali, che giammai prevedono la nullità di un atto del processo a causa della erronea indicazione della data di nascita di una delle parti conseguentemente, l’impugnata sentenza finisce col violare anche il principio di tassatività delle nullità processuali, sancito dall’art. 156, comma 1, c.p.c Si evidenzia, ancora, come nella specie difettasse un interesse giuridicamente rilevante, ex art. 100 c.p.c., in capo alla M. , poiché non poteva certamente sussistere il pericolo di duplicazione dell’azione esecutiva a seguito della correzione dell’errore materiale da parte del giudice a quo. 1.3 - Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 in combinato disposto con l’art. 100 c.p.c. per la omessa valutazione del concreto scopo dell’opponente alla pronunzia e del comportamento rilevante ai sensi dell’art. 100 c.p.c. , il ricorrente si duole ancora della mancata valutazione da parte del giudice del merito circa il difetto di attualità dell’interesse, alla luce dell’intervenuta correzione dell’errore materiale. 1.4 - Con il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 c.p. c. Omessa motivazione. Vizio di motivazione. Violazione del principio di causalità degli atti. Soccombenza reciproca. Malgoverno dell’art. 88 c.p.c. per sua omessa valutazione ai fini della regolamentazione delle spese , il F. lamenta l’erroneità della sentenza impugnata anche sotto il profilo della condanna alle spese, sia nell’an che nel quantum. 1.5 - Con il quinto motivo, infine, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 c.p. c. Omessa motivazione. Vizio di motivazione. Violazione del D.M. 14/2012 , il ricorrente, quanto alla liquidazione delle spese, censura l’applicazione del citato D.M. da parte del giudice, essendo vigente il nuovo D.M. n. 55/2014 e risultando impossibile, stante il mancato deposito di nota spese da parte della M. , comprendere il ragionamento adottato nel determinare le spese stesse in 9.500,00 oltre accessori e spese vive. 2.- I primi tre motivi, da valutarsi congiuntamente stante l’evidente loro connessione, sono fondati. Invero, con la sentenza impugnata, dopo aver rilevato che la M. , con l’atto di opposizione, aveva lamentato la discordanza tra il soggetto indicato nel precetto e quello indicato nel titolo esecutivo di cui si minacciava l’esecuzione, e dopo aver rilevato che ciò non determina certamente nullità del titolo esecutivo ovvero di inesistenza del diritto azionato, ma al più irregolarità del titolo esecutivo e del precetto , il primo giudice è contraddittoriamente giunto alla declaratoria di nullità del precetto stesso, proprio a causa di detta irregolarità. La decisione è palesemente erronea, sotto molteplici profili, sostanzialmente colti dalle censure in esame, seppur con le precisazioni che seguono. 2.1 - Preliminarmente, infatti, deve rilevarsi che l’adito tribunale non ha rilevato correttamente l’essenza della spiegata opposizione la M. - sul rilievo della mancata coincidenza tra la data di nascita indicata in sentenza e quella invece indicata in precetto, che le apparteneva - ha negato nella sostanza di essere stata parte del giudizio definito da Trib. di Napoli Nord, Sez. dist. di Afragola, sent. n. 227 del 26.6.2013, e quindi di essere il soggetto tenuto al pagamento della somma ivi indicata per capitale e accessori in favore del F. in più, l’opponente ha contestato alcune voci contenute in precetto, affermando non essere comunque tenuta al pagamento delle somme di Euro 350,00 e di Euro 118,20. Conseguentemente, la reazione della M. in relazione ad entrambe le doglianze andava inquadrata in una opposizione all’esecuzione c.d. preesecutiva, ex art. 615, comma 1, c.p.c., contestandosi il diritto del F. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, anche in relazione al quantum. Trattasi di questioni che, pur esulando dall’economia della presente decisione, restano tuttavia impregiudicate all’esito della disponenda cassazione della decisione impugnata. 2.2 - Ricondotta però dal primo giudice l’azione della M. alla opposizione agli atti esecutivi c.d. preesecutiva ex art. 617, comma 1, c.p.c., ed avendo pertanto egli individuato la causa petendi dell’opposizione stessa nella contestazione della regolarità formale del titolo esecutivo , lo stesso giudice, dopo aver correttamente richiamato il principio per cui L’inesatta indicazione in sentenza di dati anagrafici di alcuna delle parti, quali il luogo e la data di nascita, costituisce errore materiale, emendabile attraverso la procedura stabilita dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., qualora l’erronea iscrizione di tali dati non determini incertezze riguardo al contenuto della decisione ed alle parti del rapporto processuale, cui essa si riferisce . Cass. 24.7.2003, n. 11458 , avrebbe dovuto conseguenzialmente respingere l’opposizione per totale infondatezza, e non certo dichiarare l’insussistente nullità del precetto. Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che il vizio denunciato, proprio perché non comportante alcuna nullità della sentenza non prevista da alcuna norma e quindi non pronunciabile in base al principio della tassatività delle nullità processuali, sancito dall’art. 156, comma 1, c.p.c., salvo quanto si dirà al par. 2.3 , ma una mera irregolarità, peraltro emendabile ed emendata , non avrebbe mai potuto riverberarsi - invalidandolo - sul precetto. Infatti, l’art. 480, comma 2, c.p.c., prevede gli elementi che il precetto deve necessariamente contenere, a pena di nullità, tra cui l’indicazione delle parti tale requisito deve ritenersi insussistente, analogamente a quanto dettato dall’art. 164 c.p.c. per la nullità dell’atto di citazione, quando detta indicazione sia stata del tutto omessa o sia tale da generare assoluta incertezza al riguardo. Ma il requisito in discorso, nella specie, non era stato posto in discussione dalla M. , quale vizio proprio del precetto che infatti la identificava con esattezza , sostenendosi invece che quest’ultimo fosse invalido per nullità derivata. Già sul piano concettuale, quindi, la tesi dell’opponente era ed è insostenibile, poiché l’atto processuale che sia collegato ad altro atto, che lo precede nella sequenza procedimentale e ne costituisce il presupposto, non può mai mutuare dal primo una invalidità da cui questo come nella specie non è affetto. Ne deriva che il denunciato vizio su cui si fondava l’opposizione spiegata dalla M. non avrebbe mai potuto giustificare l’accoglimento, non essendo esso neanche astrattamente idoneo ad inficiare la validità del precetto. Ha quindi palesemente errato il primo giudice, laddove ha da un lato correttamente escluso che il vizio in questione determinasse la nullità della sentenza, trattandosi di mera irregolarità, per poi contraddittoriamente affermare la nullità derivata del precetto intimato dal F. . E ciò tanto più che questi, all’udienza del 21.2.2014, aveva depositato copia dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale in discorso. Sul punto, è appena il caso di aggiungere che - contrariamente a quanto sostenuto dall’odierno ricorrente - non viene qui in rilievo il profilo dell’interesse a ricorrere, ex art. 100 c.p.c., e di conseguenza neanche la pretesa cessazione della materia del contendere per effetto dell’intervenuta correzione, giacché la M. da quanto è dato evincersi dal ricorso e dalla sentenza impugnata , proponendo la ripetuta opposizione, ha inteso travolgere in radice la minacciata azione esecutiva, non essendosi meramente limitata a dedurre un motivo ostativo al regolare svolgimento dell’azione stessa. 2.3 - Ciò chiarito, va finalmente evidenziato che, ove anche volesse sostenersi che il vizio in questione fosse stato tale da determinare comunque la invalidità della sentenza perché mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 2, c.p.c., e conseguentemente dello stesso precetto, proprio la proposizione dell’opposizione da parte della M. costituisce la prova dell’esatto contrario l’intimata da un lato ha negato di essere il soggetto obbligato in forza dell’azionata sentenza, ma dall’altro ha mosso contestazioni concernenti anche il quantum v. par. 2.1 , ed è perciò inequivoco che, nella specie, la sequenza processuale rappresentata dalla notifica della sentenza e del precetto ha comunque raggiunto lo scopo cui è preposta, ossia intimare al destinatario l’adempimento dell’obbligazione portata dal titolo esecutivo, sotto minaccia dell’esecuzione forzata. Anche per tal via, quindi, il primo giudice ha errato nel rendere la ripetuta declaratoria di nullità del precetto, avendo omesso ogni valutazione sul punto, emergente ex actis. 3. - In conclusione, i primi tre motivi devono essere accolti, mentre il quarto e il quinto restano assorbiti. Va quindi disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, che provvederà in merito ai restanti motivi di opposizione nonché sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbiti i restanti. Cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.