Valido il documento acquisito in fase monitoria non riprodotto in appello

I documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo anche se non prodotti nuovamente nel giudizio di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio di non dispersione della prova ormai acquisita al processo .

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 3745/17 depositata il 13 febbraio. Il caso. La Corte territoriale respingeva l’appello proposto dall’ingiunto rimasto soccombente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rilasciatogli dal Tribunale di Roma. Egli lamentava il fatto che il creditore non aveva depositato in sede di opposizione il documento costituente il titolo per esigere il credito e che tale omissione escludeva il diritto dello stesso a percepire il premio comunitario, non rilevando in tal senso la sua tardiva produzione nel corso del giudizio di appello. Il ricorrente adisce la Cassazione sollevando la doglianza relativa all’errore del Giudice d’appello commesso nella mancata applicazione del principio di diritto secondo cui il documento, già allegato nel fascicolo del monitorio e non depositato nel corso del giudizio di opposizione, può essere utilmente versato nel corso del giudizio d’appello . Il principio di non dispersione della prova già acquisita al processo. La Corte di Cassazione ritiene la doglianza fondata proprio alla luce del principio di diritto secondo cui i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, seppur non prodotti nuovamente in fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio di non dispersione della prova ormai acquisita al processo . Per questo non possono essere considerati nuovi e qualora siano, in seguito, allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili. Pertanto, in applicazione del suddetto principio, il Collegio accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame, in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 20 gennaio – 13 febbraio 2017, n. 3745 Presidente Ragonesi – Relatore Genovese Fatto e diritto La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4406 del 2015 pubblicata il 17 luglio 2015 , ha respinto l’appello proposto da V.G. il quale era rimasto soccombente nel giudizio, proposto da AGEA, di opposizione al decreto ingiuntivo rilasciatogli dal Tribunale di quella stessa città, a titolo di premio per l’annata agraria 2000/2001, non avendo il creditore depositato in sede di opposizione il documento costituente il titolo per esigere il credito il rapporto particolareggiato dell’IPA di Bari del 11 marzo 2002 , ed essendo irrilevante la sua tardiva produzione nel corso del giudizio di appello, oltre ad altre circostanze che escluderebbero il diritto a percepire il premio comunitario. Il ricorrente assume l’errore compiuto dal giudice di appello, con riferimento al punto decisivo della controversia costituito dalla mancata applicazione del principio di diritto secondo cui il documento, già allegato nel fascicolo del monitorio e non depositato nel corso del giudizio di opposizione, possa essere utilmente versato nel corso del giudizio di appello, oltre che vizi motivazionali. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche. Il ricorso per cassazione, infatti, risulta manifestamente fondato in quanto. La prima doglianza è fondata, alla luce del principio di diritto secondo cui l’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. nel testo introdotto dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995 va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio di non dispersione della prova ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili. . La sentenza di appello va, pertanto, cassata in applicazione di tale principio, non avendo il giudice del gravame valutato quel documento ma solo quelli depositati dalla parte appellata-opponente, onde la decisività del documento non esaminato e valutato a contrastare la prova offerta dalla parte. Alla cassazione della sentenza impugnata segue la cassazione con rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.