Improcedibile il ricorso per revocazione se la copia della sentenza consegnata è stata estratta da un sito internet

Il ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione è improcedibile se il ricorrente non ha provveduto, nei dovuti termini, alla produzione della copia autentica della sentenza.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3268/17 depositata il 7 febbraio. Il caso. La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile con ordinanza un ricorso per regolamento di competenza. Il ricorrente propone ricorso per la revocazione di detta ordinanza. Il Relatore propone di definire il ricorso con declaratoria di inammissibilità. L’improcedibilità del ricorso. Il Collegio condivide la valutazione formulata dal Relatore nel senso della manifesta inammissibilità del ricorso. Dall’esame del fascicolo, in particolare, risulta che si sarebbe dovuta preliminarmente configurare una causa di improcedibilità relativamente al fatto che il ricorrente non aveva provveduto a produrre una copia autentica della sentenza impugnata. La Corte afferma, infatti, il principio secondo cui il ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza . Nella fattispecie, di tale copia non vi è traccia, senza contare che l’unica copia della sentenza pervenuta al Relatore era quella estratta da un sito internet giuridico. Pertanto, gli Ermellini, sulla scorta della linea proposta dal Relatore, procedono in tal senso, dichiarando il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 gennaio – 7 febbraio 2017, n. 3268 Presidente/Relatore Frasca Fatto e diritto Rilevato che 1. L.V. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. contro G.P. e G.T. , avverso l’ordinanza n. 17844 del 2014, con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per regolamento di competenza da lui proposto ed iscritto al n.r.g. 19194 del 2013. 2. Al ricorso non v’è stata resistenza delle intimate. 3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 391-bis, quarto comma, c.p.c., in relazione all’art. 380-bis c.p.c., nei testi modificati dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato all’avvocato del ricorrente. 4. Non è stata depositata memoria. Considerato che 1. Il Collegio, previo rilievo che il decreto di fissazione dell’odierna adunanza è stato notificato presso la Cancelleria della Corte, in ragione della circostanza che il difensore del ricorrente risulta cancellato dall’albo professionale sino dal 21 novembre 2014, condivide la valutazione formulata dalla proposta del relatore nel senso della manifesta inammissibilità del ricorso. L’inammissibilità discende a sia perché l’ordinanza di inammissibilità impugnata ha recepito le conclusioni del Pubblico Ministero espresse nel medesimo senso e contro le quali il ricorrente aveva prospettato gli stessi rilievi oggi riproposti b sia e soprattutto, perché non denuncia un errore di percezione di un fatto, ma l’erroneità dell’interpretazione del provvedimento impugnato con il regolamento di competenza quale provvedimento non avente carattere decisorio sulla competenza e, quindi, non impugnabile con il regolamento, e, dunque, un preteso e, peraltro, inesistente, error in iure . 2. Peraltro, il Collegio rileva che, a monte della inammissibilità indicata nella proposta, dall’esame del fascicolo d’ufficio si rileva che si sarebbe dovuta configurare e rilevare anche una preliminare causa di improcedibilità, atteso che parte ricorrente non risulta avere prodotto copia autentica della sentenza impugnata e considerato che l’art. 391-bis c.p.c., nel prevedere che il ricorso per revocazione sia proposto a norma degli artt. 365 e ss. c.p.c., si riferisce anche alla prescrizione di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c Va considerato che la Corte ha già ritenuto applicabile detta prescrizione al ricorso per correzione di errore materiale Cass. ord. n. 15238 del 2015 , mentre, con riferimento all’onere di produzione della copia autentica non sussistono le ragioni che hanno indotto Cass. n. 24856 del 2006 a reputare che, nonostante il rinvio agli artt. 365 e ss. c.p.c., al ricorso per revocazione non trova applicazione l’onere della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, di cui al terzo comma dell’art. 369 citato. Dunque, il principio di diritto che dovrebbe trovare applicazione è che il ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e 391-ter c.p.c. è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza, poichè l’art. 391-bis cod. proc. civ., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti, richiede l’osservanza di quanto prescritto nell’art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice. Nella specie, dalla nota di iscrizione a ruolo, presente nel fascicolo d’ufficio, risulta, peraltro, che l’apposita indicazione al n. 5 del modulo recante la dichiarazione di deposito del difensore del ricorrente non venne cancellata, mentre, come emerge dall’attestazione del funzionario di cancelleria, non risultavano prodotte le sette copie della sentenza impugnata. Dall’esame del fascicolo, cui il Collegio ha proceduto nell’adunanza, tuttavia, emerge che non v’è traccia della copia autentica della sentenza e, peraltro, al relatore è stata fornita dalla cancelleria una copia della sentenza estratta dal sistema Italgiureweb. Non essendosi indicata la questione nella proposta, tuttavia, il Collegio, nella descritta situazione, reputa di far luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di revocazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.