Niente spese di precetto all’avvocato se prima non comunica al terzo l’ordinanza di assegnazione delle somme

Poiché l’ordinanza di assegnazione di crediti resa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato solo dal momento in cui sia portata a conoscenza di questi o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificatamente indicato nell’ordinanza stessa, è illegittima l’intimazione, col precetto notificato prima di tale momento, del pagamento di spese o competenze o compensi diversi ed ulteriori rispetto a quanto indicato nell’ordinanza.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2724/17 depositata il 2 febbraio. Il fatto. All’esito di un’espropriazione di crediti intentata dinnanzi al Tribunale territorialmente competente, da una creditrice nei confronti dell’INPS e delle banche sue terze creditrici, veniva resa ordinanza di assegnazione somme, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., con ordine al terzo pignorato di corrispondere le somme indicate agli assegnatari entro 20 giorni dalla notificazione della stessa ordinanza. Successivamente, e precisamente dopo 5 mesi dall’emissione di detta ordinanza, questa veniva notificata in uno ad un contestuale precetto di pagamento entro 10 giorni contenente anche l’autoliquidazione delle relative spese e competenze di procuratore. Una delle banche assegnate corrispondeva solo gli importi indicati nell’ordinanza, pagamento non ritenuto satisfattivo dal legale del creditore procedente il quale intentò, nei confronti della banca altra espropriazione presso terzi. Sull’immediata opposizione dell’Istituto di credito debitore il giudice dell’esecuzione sospendeva l’esecuzione rimettendo le parti al Giudice di Pace territorialmente competente. Quest’ultimo ritenuto illegittimo il precetto in quanto non sorretto da idoneo titolo esecutivo, accoglieva l’opposizione della banca. Il creditore opposto, dal canto suo, proseguiva l’azione proponendo gravame che veniva rigettato dal giudice dell’appello il quale qualificò contraria a correttezza e buona fede la condotta del creditore, sia per contrasto col termine per adempiere fissato al terzo nella stessa ordinanza azionata, inconciliabile con la facoltà di intimare precetto prima della sua scadenza reclamata dall’appellante, sia e soprattutto con la posizione del terzo pignorato, ignaro della sorte del processo esecutivo e altrimenti vittima di un abuso del processo. L’appellante proponeva ricorso per cassazione. Efficacia del titoli esecutivo. Gli Ermellini, hanno ritenuto infondati ambedue i motivi di ricorso proposti dal ricorrente per violazione di norme di diritto poiché, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la sentenza gravata, lungi dal disconoscere la natura di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione somme ex art. 553 c.p.c., ne aveva a chiare lettere postulato la non azionabilità in uno al precetto, ossia prima del decorso del termine dilatorio fissato al terzo medesimo, termine che ne costituisce un’evidente peculiarità conformemente al principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e che va confermato anche nel caso di specie. Sulla scorta di detto principio in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione ai sensi del 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario acquistandone nel contempo tale efficacia solo dal momento in cui detta ordinanza sia portata a conoscenza del terzo assegnato o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente ivi indicato. I Giudici proseguono evidenziando che una volta riconosciuto il difetto di esecutività dell’ordinanza di assegnazione prima della scadenza del termine ivi indicato, minimali esigenze di coerenza sistematica impongono la sospensione anche del potere di agire in executivis in capo al creditore al quale va ricondotta anche la facoltà di richiedere spese o competenze o compensi per il precetto nel medesimo intervallo in base ai principi desumibili dalle leggi che regolano la materia. Concludendo. Tale soluzione va riconosciuta per garantire l’effettività della tutela della facoltà concessa al nuovo debitore, terzo assegnato, indicato nel titolo – che egli potrebbe legittimamente ignorare per la struttura del processo di espropriazione presso terzi – di adempiere spontaneamente, senza aggravio della sua posizione – già peculiare in quanto originariamente estraneo ai rapporti di debito e credito tra i soggetti effettivamente interessati – e dei relativi oneri e spese e così evitando un uso improprio – se non un abuso – del processo esecutivo di moltiplicazione indebita di spese e competenze e compensi – e quindi, di locupletazione – a danno di soggetti ignari o incolpevoli.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 dicembre 2016 – 2 febbraio 2017, n. 2724 Presidente Vivaldi – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1.- All’esito di un’espropriazione di crediti intentata dinanzi al tribunale di Roma da M.A.M.A. nei confronti dell’INPS e dei suoi terzi debitori Banca Nazionale del Lavoro spa e Intesa Sanpaolo spa, fu resa ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c. in data 28.4.09 per Euro 1.216,09 oltre 1.171,98 per spese legali attribuite al suo procuratore avv. Nicola Staniscia , con ordine al terzo pignorato di corrispondere le somme indicate agli assegnatari entro venti giorni dalla notificazione della stessa ma solo in data 20.9.10 detta ordinanza fu notificata in uno ad un contestuale precetto di pagamento entro dieci giorni, contenente anche l’autoliquidazione delle relative spese e competenze di procuratore in ulteriori Euro 1.640,35. 2.- Trasmessi dalla Intesa Sanpaolo spa, con lettera del 23.9.10, due assegni per importi corrispondenti a quelli indicati nell’ordinanza di assegnazione, la M. ritenne non satisfattivi i relativi pagamenti e intentò - sempre dinanzi al tribunale di Roma, davanti al quale assunse il n. 38695/10 r.g.e. - altra espropriazione presso terzi, stavolta nei confronti di Intesa Sanpaolo, quale debitrice divenuta principale in forza di detta ordinanza, nonché della Banca d’Italia e di Poste Italiane spa quali terzi pignorati con atto notificato il 26.10.10 e per l’ulteriore somma di Euro 424,26. 3.- Sull’immediata opposizione della debitrice il g.e., con ordinanza 4.5.11 e qualificati almeno due dei motivi quali opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sospese l’esecuzione e rimise le parti al giudice di pace della Capitale, competente per valore il quale, ritenuto illegittimo il precetto in quanto non sorretto da idoneo titolo esecutivo, sostanzialmente accolse l’opposizione della debitrice, sia pur con formula riferita alle domande svolte dall’opposta, attrice in riassunzione ma costei appellò la sentenza, resa il 5.6.12 col n. 25492, al tribunale. 4.- Resistendovi Intesa Sanpaolo, quest’ultimo infine ha rigettato il gravame, riconoscendo sì natura di titolo esecutivo all’ordinanza di assegnazione, mai impugnata in sé, al contempo qualificando contraria a correttezza e buona fede la condotta del creditore, sia per contrasto col termine per adempiere fissato al terzo nella stessa ordinanza azionata, inconciliabile con la facoltà di intimare precetto prima della sua scadenza reclamata dall’appellante, sia e soprattutto con la posizione del terzo pignorato, ignaro della sorte del processo esecutivo e altrimenti vittima di un abuso del processo. 5.- Per la cassazione della sentenza del tribunale di Roma, pubblicata il 30.8.14 col n. 17647 e notificata addì 11.12.14, ricorre oggi M.A.M.A. , con atto notificato entro il 9.2.15 ed articolato su due motivi e su di una questione di legittimità costituzionale resiste con controricorso Intesa Sanpaolo spa e, per la pubblica udienza del 19.12.16, la ricorrente deposita altresì istanza di rimessione alle Sezioni Unite - o, in subordine, di affermazione di principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c. - della questione sulla configurabilità dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c. quale titolo esecutivo. Motivi della decisione 6.- La ricorrente M.A.M.A. si duole - col primo motivo, di violazione e falsa applicazione di norme di diritto n. 3 art. 360 c.p.c. con riguardo agli artt. 553 e 547 c.p.c. - vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. censurando la tesi del tribunale sull’acquisto dell’efficacia esecutiva, da parte dell’ordinanza di assegnazione, solo una volta decorso il termine ivi fissato dal g.e. in venti giorni al terzo per il pagamento delle somme staggite ed in particolare sostenendo la legittimità di una notifica contestuale dell’ordinanza e del precetto che intimi il pagamento nel termine indicato dal giudice dell’esecuzione - col secondo motivo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 1181 c.c. - 91 e 92 c.p.c. - 474 c.p.c., D.M. 8 aprile 2004, n. 127 , art. 1175 c.c., art. 1176 c.c., comma 1, ed agli artt. 1184 e 1187 c.c., art. 2963 in relazione all’art. 360, n. 3 - violazione del principio di autoliquidazione del precetto” censurando la declaratoria di integrale illegittimità del precetto, spettando invece almeno al procuratore della parte vittoriosa i diritti connessi all’attività espletata dopo l’emissione della sentenza Cass. 13482/11 protestando la legittimità del rifiuto dell’offerta di pagamento, perché inferiore al dovuto, in questo dovendo comprendersi i diritti successivi alla pubblicazione del titolo, gli interessi successivi ed altre voci - infine e separatamente, dell’omessa rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma Ibis del d.l. 669/96, convertito con modificazioni in l. 30/97, nella parte in cui dispone l’efficacia soltanto annuale dell’ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 7.- L’istanza di rimessione alle Sezioni Unite va disattesa non si configura, nemmeno tecnicamente, un contrasto tra la sentenza n. 9390/16 - di cui subito appresso si dirà - e le precedenti, ma neppure con tutte le altre, perché quella, oltretutto confermata da altra pronunzia, consacra proprio il riconoscimento all’ordinanza di assegnazione prevista dall’art. 553 c.p.c. del rango e della natura di titolo esecutivo, benché a far tempo dalla concreta conoscenza che ne è data al terzo assegnato o perfino dal successivo momento ivi indicato, se diverso sicché l’unica specificazione, cioè del momento di acquisto di tale efficacia, non inficia affatto la validità della riaffermazione del principio generale suddetto sulla natura di titolo esecutivo, ma attiene soltanto alle concrete modalità ed ai tempi del suo azionamento e, difettando qualunque contrasto sul punto, né ravvisandosi ragioni per rivedere le conclusioni al riguardo raggiunte dall’orientamento di recente consolidato, l’istanza preliminare dell’odierna ricorrente va senz’altro disattesa. 8.- Il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente esaminati, siccome riferiti alla contestazione della soluzione data dalla gravata sentenza alla legittimità di un precetto relativo anche a spese e competenze o compensi ulteriori rispetto a quanto indicato nell’ordinanza di assegnazione prevista dall’art. 553 c.p.c. contenente un termine dilatorio al terzo assegnato, sono infondati. 9.- Già in tesi, potrebbe rilevarsi che proprio la natura di titolo esecutivo di formazione giudiziale, che la ricorrente vorrebbe negata dalla qui gravata sentenza all’ordinanza di assegnazione, precluderebbe poi il riesame di quest’ultima anche quanto ai suoi singoli capi se fosse mancata - come è mancata - la sua impugnazione con il solo mezzo consentito e cioè con l’opposizione agli atti esecutivi ed entro il termine perentorio di venti giorni dalla sua legale conoscenza capi tra i quali va considerato pure quello che fissava il termine dilatorio per il pagamento. 10.- In via dirimente, peraltro, va osservato che la stessa qui gravata sentenza non disconosce la natura di titolo esecutivo, nei confronti del terzo già pignorato e poi assegnato, all’ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. conformemente a giurisprudenza già consolidata di questa Corte per tutte e fra le più recenti Cass. 25 febbraio 2016, n. 3712 Cass. 3 giugno 2015, n. 11493, ove ulteriori riferimenti Cass. 20 novembre 2012, n. 20310 , ma ne postula la non azionabilità in uno al precetto, prima cioè del decorso del termine dilatorio fissato al terzo medesimo, termine che ne costituisce una evidente peculiarità e tanto conformemente al principio di diritto già affermato da questa Corte Cass. 10 maggio 2016, n. 9390, confermata da Cass., ord. 16 dicembre 2016, n. 26013 , che è opportuno confermare in questa sede con un mero richiamo alle ampie argomentazioni svolte nei relativi precedenti, in base al quale in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 533 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnato o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione . 11.- Una volta riconosciuto il difetto di esecutività dell’ordinanza di assegnazione prima della scadenza del termine ivi indicato, minimali esigenze di coerenza sistematica impongono la sospensione anche del potere di agire in executivis in capo al creditore, al quale va ricondotta anche la facoltà di richiedere spese o competenze o compensi per il precetto nel medesimo intervallo, in base ai principi desumibili, oltretutto nella stessa materia benché dettati espressamente per l’azione nei confronti del debitore principale, che era una amministrazione dello Stato o un ente pubblico non economico , dall’art. 14 del d.l. 669 del 1996, conv. con modif. in L. n. 30 del 1997 e succ. modif. e integr. Cass. 21 marzo 2011, n. 6346, o da Cass. 24 settembre 2013, n. 21838 . 12.- Tale soluzione va riconosciuta a garantire l’effettività della tutela della facoltà concessa al nuovo debitore, il terzo assegnato, indicato nel titolo - che egli potrebbe legittimamente ignorare per la struttura del processo di espropriazione presso terzi - di adempiere spontaneamente, senza aggravio della sua posizione - già peculiare in quanto originariamente estraneo ai rapporti di debito e credito tra i soggetti effettivamente interessati - e dei relativi oneri e spese e così evitando un uso improprio - se non un abuso - del processo esecutivo di moltiplicazione indebita di spese e competenze e compensi - e quindi di locupletazione - a danno di soggetti ignari o incolpevoli. 13.- Invero, una volta correttamente esclusa la temporanea esecutività del titolo in quanto differita dalla stessa previsione in esso espressamente contenuta a salvaguardia del potere del terzo di adempiere spontaneamente e liberamente le obbligazioni derivanti dal titolo costituito dall’ordinanza ex art. 553 c.p.c. senza aggravi a lui non imputabili, sia pure per il limitato intervallo del decorso del termine dilatorio a tal fine fissato al destinatario, nessuna voce deve qualificarsi dovuta in relazione ad un’attività non consentita e la possibilità di esenzione dagli oneri e dalle spese del precetto, già rinvenibile quale ratio giustificatrice della fissazione del termine nel capo di ordinanza di assegnazione oltretutto inoppugnabile per mancata opposizione avverso tale provvedimento in quanto titolo esecutivo di formazione giudiziale , sarebbe vanificato, ove fosse ciononostante ammessa l’intimazione del precetto per il tempo successivo alla scadenza del detto termine dilatorio a prescindere dal fatto che, in concreto, il precetto, fotoriprodotto nel ricorso, intima il pagamento in dieci giorni dalla notifica del medesimo - v. pag. 8 del ricorso, in cui è riprodotta la prima pagina del precetto, benché in quella successiva vi sia un contraddittorio riferimento al diverso termine di venti giorni - avvenuta contestualmente a quella dell’ordinanza di assegnazione e quindi in violazione del termine dilatorio ivi fissato . 14.- In modo sostanzialmente, analogo del resto, perviene alla stessa conclusione, qualificandola come corollario del principio qui riassunto al precedente punto 10, la già richiamata Cass. 10 maggio 2016, n. 9390, affermando testualmente pagina 21 che - se tuttavia il precetto venga redatto di seguito all’ordinanza di assegnazione e notificato insieme con questa, senza che sia stato preceduto dalla comunicazione dell’ordinanza al terzo assegnato e/o dalla concessione di un termine adeguato per adempiervi , si potrà configurare un abuso dello strumento esecutivo nei confronti del terzo assegnato, non ancora inadempiente o non colpevolmente inadempiente - se l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c. viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente - il corrispondente vizio del precetto, per la parte in cui sono pretese tali spese, può essere fatto valere mediante opposizione all’esecuzione, in quanto si contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente per il rimborso delle somme auto-liquidate nel precetto . 15.- Ne consegue che, così qualificandosi infondati i primi due motivi di ricorso, correttamente il giudice di appello, nella qui gravata sentenza, ha ritenuto illegittima l’intimazione, col precetto notificato in uno ad un titolo che fissava un termine dilatorio per il pagamento, anche del pagamento di spese o compensi o competenze ulteriori cioè diversi da quelli soli espressamente contenuti e menzionati nell’ordinanza di assegnazione azionata in executivis prima della scadenza del termine dilatorio stesso, in applicazione del seguente principio di diritto poiché l’ordinanza di assegnazione di crediti resa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato solo dal momento in cui sia portata a conoscenza di questi o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza stessa, è illegittima l’intimazione, col precetto notificato prima di tale momento, del pagamento di spese o competenze o compensi diversi ed ulteriori rispetto a quanto indicato nell’ordinanza. 16.- Ancora, la questione di legittimità costituzionale è, a tacer d’altro, manifestamente irrilevante, visto che la norma che ne è oggetto non troverebbe giammai applicazione nella presente controversia, in dipendenza se non altro della sua risoluzione in base ad argomenti che totalmente ne prescindono, attesa la radicale insussistenza del potere di intimare precetto per le spese e compensi ulteriori rispetto all’ordinanza di assegnazione e la pacifica circostanza dell’adempimento, da parte del terzo assegnato, delle obbligazioni recate da quest’ultima. 17.- Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata, se non altro perché solo nel corso del 2016 la giurisprudenza di legittimità si è chiaramente orientata nel senso della piena legittimità di un termine dilatorio per l’acquisto dell’efficacia esecutiva del titolo consistente nell’ordinanza di assegnazione prevista dall’art. 553 c.p.c. ciò che elide in radice la rilevanza delle questioni sull’applicabilità - o meno - dell’art. 96, co. 3, ovvero 385, co. 4, c.p.c. e, a maggior ragione, ogni valutazione di opportunità sulla loro devoluzione alle Sezioni Unite di questa Corte. 18.- Il ricorso è quindi rigettato e la ricorrente, soccombente, condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte, pure dovendosi dare atto - per carenza di discrezionalità sul punto Cass. 14 marzo 2014, n. 5955 - della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di integrale reiezione, in rito o nel merito, di questa. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna M.A.M.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Intesa Sanpaolo spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge - ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla I. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.