Le SS.UU. depotenziano la class action: escluso il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità

Le Sezioni Unite della Cassazione escludono la ricorribilità per cassazione della pronuncia di inammissibilità dell'azione di classe proposta ai sensi dell'art. 140-bis del codice del Consumo quando, con quell'azione, sia stata domandata la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche un interesse collettivo .

Il principio è stato affermato con la sentenza depositata n. 2610/17 il 1° febbraio. L'azione di classe. Nel caso di specie si trattava dell'azione di classe proposta nel 2010 dal Codacons e altri ricorrenti nei confronti della British American Tobacco per sentire condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati agli attori per aver generato in essi una dipendenza da fumo. Secondo i ricorrenti la società convenuta avrebbe svolto un'attività pericolosa produzione e vendita di sigarette senza adottare le opportune cautelare volte a prevenire i rischi per la salute dei fumatori. Il Tribunale di Roma, però, con ordinanza del 1° aprile 2011 dichiarò inammissibile l'azione di classe proposta così come, in sede di reclamo proposto dai ricorrenti, la Corte d’appello di Roma con ordinanza del 27 gennaio 2012. Secondo la Corte d’appello, infatti, la condotta contestata alla società convenuta a sarebbe anteriore al 15 agosto 2009 e, quindi, sottratta ratione temporis all'applicazione dell'art. 140- bis b i diritti azionati erano privi del requisito dell'identità richiesto dal comma 2 dell'art. 140- bis e c non vi era prova dell'esistenza di un danno risarcibile. Avverso quell'ordinanza i ricorrenti proponevano, infine, ricorso per cassazione ritenuto inammissibile dalla società convenuta in ragione della natura non decisoria né definitiva dell'ordinanza di inammissibilità. E proprio su questo specifico aspetto la terza sezione, cui era stata affidata la trattazione del ricorso, aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite in quanto la Suprema Corte si era già pronunciata in maniera non condivisibile per la sezione con la sentenza n. 9772/12 nel senso della inammissibilità. La questione interpretativa. Ecco allora che la questione interpretativa sottoposta alle Sezioni Unite ha avuto ad oggetto, diciamo così, l'accertamento della natura definitiva e decisoria ai fini dell'art. 111, comma 7 Cost. dell'ordinanza di inammissibilità pronunciata nella prima fase dell'azione di classe una sorta di esame preliminare dell'azione risarcitoria proposta nelle forme dell'azione di classe. Un'ordinanza che, ai sensi dell'art. 140- bis , comma 7 sarebbe soltanto reclamabile e che, per Cass. n. 9772/12 non sarebbe ulteriormente impugnabile perché, fondata su una valutazione sommaria e finalizzata ad una pronuncia di rito, è idonea a condizionare soltanto la prosecuzione di quel processo di classe senza assumere la stabilità del giudicato sostanziale ovvero impedire la riproposizione dell'azione risarcitoria anche in via ordinaria . Azione di classe come strumento ulteriore di tutela. Orbene, secondo le Sezioni Unite l'azione di classe quando proposta unicamente a fini risarcitori e non a tutela di interessi collettivi non costituisce altro che uno strumento apprestato dal legislatore per far valere la domanda risarcitoria costituisce cioè, un mezzo processuale di tutela che [] si aggiunge a quello ordinario spettante al singolo interessato per ottenere il bene della vita consistente nel risarcimento di un danno che egli assume di aver subito per effetto della condotta posta in essere dal soggetto danneggiante . Ed allora, poiché in questo caso l'oggetto del processo di classe sarebbe identico al processo singolo non essendo fatto valere un interesse collettivo , per la Cassazione riconoscere carattere decisorio all'ordinanza di inammissibilità e, quindi, ammettere, la ricorribilità per cassazione porterebbe a precludere al singolo danneggiato che abbia aderito all'azione di classe dichiarata inammissibile, la possibilità di far valere, in via individuale, il proprio diritto al risarcimento del danno. Il che, però, non può essere in ragione delle norme di diritto processuale che consentono la riproponibilità nel caso in cui il processo di classe si estingua o si chiuda anticipatamente in rito. Violazione delle norme processuali. Inoltre, per le Sezioni Unite con un'affermazione che, come vedremo potrebbe prestare il fianco a qualche fondata critica la definitività sulle modalità di svolgimento dell'azione in giudizio cioè su un diritto processuale , ma non sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio, è [] inidonea a giustificare il ricorso straordinario . Effetti dell'ordinanza di inammissibilità. Ma quali sono allora gli effetti dell'ordinanza di inammissibilità dell'azione di classe? Secondo le Sezioni Unite l'azione di classe dichiarata inammissibile non è riproponibile dai medesimi soggetti che la hanno proposta o hanno ad essa aderito . Il che non significa, però, la preclusione alla proponibilità di altra azione di classe da parte di soggettivi diversi da quelli per i quali è intervenuta la dichiarazione di inammissibilità alla quale azione una volta dichiarata ammissibile potranno successivamente aderire anche quei soggetti che avevano proposto la prima azione di classe dichiarata inammissibile. Qualche considerazione critica. La sentenza delle Sezioni Unite si presta, però, a qualche osservazione critica perché conduce – nei fatti – ad un depotenziamento dell'istituto dell'azione di classe peraltro, già scarsamente efficiente in ragione della scelta legislativa di vincolare l'accertamento alla tecnica dell' opt-in nonché del legislatore sostanziale di escludere qualsiasi danno punitivo come ribadito recentemente dal d.lgs. n. 3/17 . E ciò nonostante le Sezioni Unite, almeno in un passaggio, abbiano sottolineato che indubbiamente la possibilità di far valere in via collettiva una pretesa risarcitoria può concorrere ad attribuire alla pretesa stessa una efficacia maggiormente incisiva nei confronti del danneggiante . Senonché, questo – quando sono fatte valere unicamente posizioni individuali e non venga quindi azionato un interesse collettivo non porta a mutare la non ricorribilità avverso l'ordinanza di inammissibilità. Viceversa, valorizzando un orientamento giurisprudenziale, sempre delle Sezioni Unite si sarebbe potuto arrivare ad ammettere il ricorso straordinario quantomeno per violazione delle norme processuali. Il riferimento è alla sentenza n. 1914/16 che aveva affermato avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 348- ter c.p.c. è sempre ammissibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale . Ed infatti, il Codice del Consumo riconosce la possibilità di far valere in via collettiva con la forma di quello che è stato definito litisconsorzio aggregato diritti individuali al fine di realizzare – sulla base dei principi comunitari e, ancora prima, del movimento dell' Access to justice - il principio di effettività della tutela giurisdizionale con riferimento ai diritti individuali che, il più delle volte, non sarebbero tutelati in via ordinaria perché il titolare ritiene sconveniente economicamente adire il tribunale. Ne deriva che la verifica dell'ammissibilità ad una forma di tutela pur teoricamente alternativa a quella individuale che dovrebbe essere strategica” per l'ordinamento, non può non passare dal vaglio del giudice di legittimità quantomeno con riferimento alla verifica del rispetto delle norme processuali che regolano l'accesso a quella forma di tutela. Speriamo che presto, re melius perpensa , sfruttando le suggestioni della sentenza n. 1914/16 nonché le osservazioni della sezioni che aveva rimesso al Primo Presidente la questione, le Sezioni Unite possano rivedere la propria posizione ammettendo un controllo sugli errores in procedendo .

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 26 gennaio 2016 – 1 febbraio 2017, n. 2610 Presidente Rordorf – Relatore Petitti Fatti di causa L’associazione Codacons Coordinamento Associazioni Difesa Ambiente e diritti utenti e Consumatori , agendo sia in proprio che quale mandatario dei sigg.ri M.A. , B.D. e V.P. , nel 2010 convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società BAT Italia s.p.a. chiedendone la condanna, ai sensi dell’art. 140-bis del d.lgs. 5 settembre 2005, n. 206, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati agli attori per avere generato in essi una dipendenza da fumo. La condotta illecita veniva ravvisata nell’avere la società svolto un’attività pericolosa produzione e vendita di sigarette senza adottare le opportune cautele volte a prevenire i rischi per la salute dei fumatori. Il Tribunale di Roma con ordinanza in data 1° aprile 2011 dichiarò inammissibili le domande. L’ordinanza del Tribunale venne reclamata dai soccombenti. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 27 gennaio 2012, rigettava il reclamo, ma con una motivazione parzialmente diversa rispetto a quella posta dal Tribunale a fondamento del giudizio di inammissibilità della domanda. La Corte d’appello ha ritenuto infatti inammissibile la domanda perché a fondata su una condotta materiale della società resistente anteriore al 15 agosto 2009, e quindi sottratta ratione temporis all’applicazione dell’art. 140-bis del d.lgs. 5 settembre 2005, n. 206 b i diritti azionati erano privi del requisito della identità , prescritto dall’art. 140-bis, comma 2, lettera b c non vi era prova dell’esistenza d’un danno risarcibile. L’ordinanza della Corte d’appello è stata impugnata per cassazione dal Codacons e dai sigg.ri M.A. , B.D. e V.P. , sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso BAT s.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso sull’assunto che l’ordinanza di inammissibilità ex art. 140-bis, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non avrebbe carattere decisorio né definitivo. Con ordinanza interlocutoria n. 8433 del 2015, emessa all’esito dell’udienza del 21 gennaio 2015, la Terza Sezione, non condividendo la soluzione adottata da Cass. n. 9772 del 2012, nel senso della inammissibilità del ricorso, rimetteva gli atti al Primo Presidente ai fini dell’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, al fine di prevenire un contrasto di giurisprudenza. La causa è stata quindi discussa dinnanzi alle Sezioni Unite all’udienza del 26 gennaio 2016, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. - La controversia è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite per prevenire un contrasto in ordine alla questione se sia ammissibile o no il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che dichiara inammissibile l’azione di classe di cui all’art. 140-bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. 2. - La questione è già stata affrontata dalla Prima sezione civile di questa Corte con la sentenza n. 9772 del 2012, la quale ha affermato il seguente principio di diritto l’ordinanza d’inammissibilità dell’azione di classe ex art. 140-bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 codice del consumo è fondata su una delibazione sommaria ed è unicamente finalizzata ad una pronuncia di rito, idonea a condizionare soltanto la prosecuzione di quel processo di classe senza assumere la stabilità del giudicato sostanziale ovvero impedire la riproposizione dell’azione risarcitoria anche in via ordinaria deve essere, pertanto, esclusa l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, salvo per quel che attiene la pronuncia sulle spese e sulla pubblicità . Tale decisione si fonda sostanzialmente su quattro rilievi, così riassumibili a l’ordinanza di inammissibilità ex art. 140-bis non impedisce la proposizione dell’azione risarcitoria in sede ordinaria ciò che è inibita dall’ordinanza di inammissibilità non è la tutela giurisdizionale di un diritto, sebbene la tutela giurisdizionale in una determinata forma di un diritto tutelabile nelle forme ordinarie il provvedimento di rigetto del reclamo avverso l’ordinanza di inammissibilità è dunque analogo a quello di rigetto della domanda d’ingiunzione , cioè un provvedimento che non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria b anche quando l’azione collettiva venga rigettata per manifesta infondatezza, ciò non impedirebbe la presentazione di una nuova istanza, anche soltanto fondata su una migliore esposizione in iure della propria pretesa c l’ordinanza di inammissibilità dell’azione di classe si fonda su una delibazione sommaria, e quindi non può assumere la stabilità del giudicato sostanziale d posto che l’art. 140-bis, comma 14, del d.lgs. n. 206 del 2005 stabilisce che non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9 , deve ritenersi che è solo l’ordinanza di ammissibilità dell’azione di classe a precludere la proposizione della medesima azione di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa l’ordinanza di inammissibilità, per contro, non ne precluderebbe la riproponibilità. 3. - La Terza sezione di questa Corte ha affermato di non potere condividere la soluzione adottata nella sentenza n. 9722 del 2012, sulla base delle seguenti ragioni a l’art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005 non riconosce affatto la riproponibilità dell’azione collettiva che sia stata dichiarata inammissibile prevedendo soltanto la libera riproponibilità dell’azione individuale b non varrebbe l’argomento del carattere alternativo ed equivalente dell’azione di classe rispetto all’azione individuale, giacché, oltre alle differenze in rito delle due forme processuali di tutela, l’azione collettiva appare in grado di esercitare una maggiore pressione sul professionista o produttore e di garantire minori costi per il consumatore, con conseguente definitività della statuizione di sua inammissibilità avendo, per di più, l’azione individuale, contenuti, scopi ed effetti ben diversi dall’azione di classe, consentendo soltanto la seconda di proteggere interessi collettivi, di riequilibrare il rapporto, e di lasciare il debitore esonerato da ogni diritto ed incremento sulle somme pagate entro centottanta giorni dal deposito della sentenza art. 140-bis, comma 12, d.lgs. n. 206 del 2005 c neppure corrisponderebbe al vero che la valutazione di inammissibilità dell’azione di classe si riduca ad una valutazione sommaria, in quanto l’art. 140-bis, comma 6, condiziona tale pronuncia alla verifica della manifesta infondatezza della pretesa, esito che può derivare pure da un esame a cognizione piena e tenuto altresì conto dell’assonante dizione contenuta nell’art. 360-bis cod. proc. civ., con riguardo al quale l’inammissibilità del ricorso discende da una cognizione affatto sommaria della Corte di cassazione d non vi sarebbe alcuna incompatibilità logico-giuridica tra l’affermata improponibilità di ulteriori azioni di classe, una volta scaduto il termine per l’adesione, e la temuta improponibilità delle stesse nuove azioni a seguito di una prima declaratoria di inammissibilità e colliderebbe con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. la conclusione dell’illimitata reiterazione dell’azione di classe inizialmente dichiarata inammissibile, se soltanto meglio strutturata in punto di diritto f non avrebbe alcun senso l’ordine della più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente , che accompagna l’ordinanza di inammissibilità comma 8 dell’art. 140-bis ove la domanda potesse sempre essere riproposta g vi sarebbe contraddizione fra il giudicato che si forma ove l’infondatezza dell’azione di classe non risulti manifesta, e sia perciò dichiarata con sentenza di rigetto della domanda, e la libera riproponibilità dell’azione stessa che sia apparsa, invece, talmente priva di fondatezza da essere tacciata addirittura di inammissibilità. 4. - Il tema oggetto del presente giudizio è quindi quello della ricorribilità o no in cassazione del provvedimento con il quale in sede di reclamo la Corte d’appello dichiara inammissibile l’azione di classe. Tale quesito appare pregiudiziale rispetto alla stessa esposizione dei motivi di ricorso per cassazione e alla evidenziazione delle specifiche ragioni di inammissibilità dalla convenuta prospettate con riferimento ai quattro motivi proposti. Segnatamente, la risposta al quesito precede anche l’esame dell’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso per essere l’azione di classe nella specie proposta riferita a condotte e ad eventi verificatisi prima del 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 140-bis, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 4.1. - Alla soluzione del quesito occorre premettere che nell’atto introduttivo del giudizio CODACONS e gli altri attori hanno chiesto 1 in via preliminare accertare e dichiarare, con ordinanza all’esito della prima udienza, l’ammissibilità della presente domanda, non ricorrendo alcuna delle cause di inammissibilità di cui al comma 6 dell’art. 140 bis del d.lgs. 206/05 2 sempre in via preliminare con la stessa ordinanza, definire i caratteri dei diritti individuali oggetto di giudizio, specificando i criteri di inclusione degli eventuali aderenti alla classe, e stabilire i termini e le modalità per la più opportuna pubblicità ai fini dell’adesione 3 nel merito accertare e dichiarare la responsabilità della British American Tobacco Italia s.p.a. B.A.T. Italia s.p.a. , per a aver esercitato un’attività pericolosa, quella della produzione e vendita di sigarette, senza adottare tutte le misure idonee ad evitare danno art. 2050 c.c. a carico dei proponenti come a carico di tutti coloro che aderiranno alla presente controversia, e/o per averla svolta con condotte commissive e/o omissive, colpose e/o dolose e cioè quelle indicate nel corpo del presente atto art. 2043 e 2059 c.c. b aver causato, agli odierni proponenti e a tutti gli aderenti alla presente azione di classe, in conseguenza delle condotte di cui al precedente punto a - danni non patrimoniali consistenti nella dipendenza da nicotina, quale patologia del sistema nervoso, nonché danno consistente nel timore concreto di ammalarsi di altre patologie fumo-correlate art. 20159 c.c. - danni patrimoniali consistenti nella spesa utile per l’acquisto quotidiano di sigarette indotto dalla dipendenza con riserva di agire in separata sede per ogni ulteriore danno conseguente all’accertamento della responsabilità della società convenuta di cui al precedente punto a . 4 sempre nel merito conseguentemente, condannare la British American Tobacco Italia s.p.a. B.A.T. Italia s.p.a. all’integrale risarcimento dei danni non patrimoniali esplicitati nel precedente punto 3 b , che si indicano in Euro 2.000,00, nonché all’integrale risarcimento del danno patrimoniale consistente nella spesa utile per l’acquisto quotidiano dio sigarette che si indica in Euro 1.000,00 in favore di ciascuno dei proponenti come in favore di ciascun successivo aderente alla presente azione di classe o nella maggiore o minore liquidata dal Giudice secondo quanto disposto dal comma 12^ dell’art. 140 bis d.lgs. 206/05, e dunque o ex art. 1226 c.c. o con scelta di criteri omogenei di calcolo per la liquidazione ritenuta dovuta . Risulta dunque evidente che la pretesa azionata è una pretesa risarcitoria dei danni, patrimoniali o non patrimoniali, che i proponenti della domanda o i successivi aderenti all’azione di classe assumono di avere subito per effetto delle condotte contestate alla convenuta, e non anche un’azione volta alla tutela di un interesse collettivo riferibile all’associazione rappresentativa o ai proponenti. Con la precisazione che l’interesse collettivo sembra trovare più immediata e adeguata tutela attraverso l’azione inibitoria, di cui all’art. 140 del d.lgs. n. 206 del 2005, per la quale non è previsto alcun giudizio di ammissibilità. 5. - È opportuno altresì ricordare che l’art. 140-bis, nel testo attualmente vigente le modificazioni introdotte nel 2012 concernono, per quanto qui rileva, la previsione della estensione dell’azione di classe anche a tutela di interessi collettivi comma 1 e la previsione che gli utenti devono trovarsi nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea e non identica comma 2, lettera a dispone, al comma 1, che I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni . Al comma 2 prevede che L’azione di classe ha per oggetto l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L’azione tutela a i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile b i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale c i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali . Stabilisce al comma 3 che I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all’azione di classe, senza ministero di difensore anche tramite posta elettronica certificata e fax. L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15 . Al comma 4, l’art. 140-bis individua il giudice competente e, al comma 5, prevede che l’atto di citazione sia notificato anche al pubblico ministero presso il tribunale adito. Quindi, il comma 6 dispone che All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l’omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe il comma 7 prevede che L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell’ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale il comma 8 dispone che Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente . Il comma 9 disciplina il contenuto e la pubblicità dell’ordinanza del tribunale che ammette l’azione il comma 10 esclude l’intervento di terzi ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ. il comma 11 prevede che con la medesima ordinanza ammissiva il tribunale determini il corso della procedura e individua gli oneri posti a carico delle parti. Il comma 12 disciplina il contenuto del provvedimento che il tribunale dovrà adottare in caso di accoglimento della domanda, prevedendo che la sentenza di condanna liquidi, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o stabilisca il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. Il comma 14 prevede che la sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti, con la precisazione che è fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non abbiano aderito all’azione collettiva stabilisce che non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Da ultimo, il comma 15 prevede che Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo . 6. - Tanto premesso, deve ricordarsi che, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge . Questa Corte ha da tempo chiarito Cass. n. 2953 del 1953 , e poi ripetutamente ribadito, che un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost. - quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitività - in quanto non altrimenti modificabile - può essere oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost La decisorietà, dunque, consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato nel che risiede appunto la differenza tra il semplice incidere e il decidere cfr., per tutte, Cass. n. 10254 del 1994 . 6.1. - Dalla richiamata disciplina legislativa, e segnatamente dal comma 1 dell’art. 140-bis i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe emerge chiaramente che tale azione, ove sia proposta - come nella specie unicamente a fini risarcitori e non a tutela di interessi collettivi, non costituisce altro che uno strumento apprestato al legislatore per far valere la domanda risarcitoria costituisce, cioè, un mezzo processuale di tutela che, per quanto si dirà, si aggiunge a quello ordinario spettante al singolo interessato per ottenere il bene della vita consistente nel risarcimento di un danno che egli assume di avere subito per effetto della condotta posta in essere dal soggetto danneggiante. Indubbiamente, la possibilità di far valere in via collettiva una pretesa risarcitoria può concorrere ad attribuire alla pretesa stessa una efficacia maggiormente incisiva nei confronti del danneggiante ciò tuttavia non comporta che, nel caso in cui vengano fatte valere unicamente posizioni individuali e non venga quindi azionato un interesse collettivo, il bene della vita cui mira la domanda sia diverso dal ristoro del pregiudizio subito dal singolo appartenente alla classe e sia, quindi, un bene che può senz’altro essere tutelato anche attraverso la proposizione di un’azione individuale avente la medesima finalità. In altri termini, la differenza soggettiva che si ha tra azione di classe e azione individuale, allorquando con la prima vengano fatte valere pretese che incidono esclusivamente sul piano risarcitorio o restitutorio, non determina un mutamento dell’oggetto della domanda, che continua ad essere la pretesa alle restituzioni o al risarcimento del danno subito da ciascuno degli appartenenti alla classe che abbiano agito con l’azione di cui all’art. 140-bis. Ne consegue che ove si riconoscesse la natura decisoria del provvedimento che definisce in sede di reclamo il giudizio con dichiarazione di inammissibilità - senz’altro definitivo in quanto avverso lo stesso non è previsto alcun rimedio impugnatorio verrebbe meno la possibilità stessa per il singolo attore proponente l’azione di classe di ottenere altrimenti il bene della vita oggetto della domanda giudiziale. 6.2. - Tuttavia, la ricorrenza di una simile situazione deve escludersi nel caso di specie. Se è vero, infatti, che il comma 3 dispone che l’adesione all’azione di classe comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo , è altresì vero che la medesima disposizione fa salvo quanto previsto dal comma 15 e tale disposizione prevede che le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito e che gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo . Il che consente senz’altro di ritenere che i diritti di chi ha aderito all’azione di classe non vengono compromessi per il caso in cui l’azione stessa sia stata dichiarata inammissibile, versandosi anche in tale caso in una ipotesi di chiusura anticipata del processo, che, anzi, non ha mai avuto accesso alla trattazione della domanda nel merito. D’altra parte, nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite si è affermato che quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito Cass., S.U., n. 11026 del 2003 . La definitività sulle modalità di svolgimento dell’azione in giudizio cioè su un c.d. diritto processuale , ma non sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio, è, dunque, inidonea a giustificare il ricorso straordinario. 6.2.1. - Le considerazioni sin qui svolte consentono anche di affermare che l’azione di classe dichiarata inammissibile non è riproponibile dai medesimi soggetti che la hanno proposta o hanno ad essa aderito. In proposito, appaiono condivisibili le argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione, nel senso che la dichiarazione di inammissibilità non può essere considerata priva di effetti. Se è vero, infatti, che la cognizione del tribunale o della corte d’appello in sede di reclamo è caratterizzata da sommarietà, è altrettanto vero che una valutazione di inammissibilità è stata effettuata dal giudice competente all’esito di una cognizione che può spingersi anche ad esaminare profili di merito della pretesa azionata la sua manifesta infondatezza . Predicare la riproponibilità della medesima azione da parte dei medesimi soggetti destinatari della statuizione di inammissibilità appare inoltre contrastante con l’esigenza di non reiterare l’esercizio della giurisdizione in relazione al medesimo oggetto da parte dei medesimi soggetti. Tuttavia, il Collegio ritiene che alla detta conclusione non possa pervenirsi in termini assoluti. Invero, se si considera che la classe è per definizione composta da una pluralità indistinta di soggetti, non può ritenersi che la dichiarazione di inammissibilità dell’azione proposta da un comitato o da un’associazione per conto di alcuni soggetti abbia una efficacia preclusiva della possibilità di ricorrere a quel mezzo di tutela processuale anche per tutti gli altri appartenenti alla classe, ai quali la intervenuta dichiarazione di inammissibilità non sarebbe opponibile, essendo essi rimasti estranei alla precedente iniziativa giudiziaria. Orienta in questo senso il rilievo che, ai sensi del comma 9 dell’art. 140-bis, con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. La possibilità di adesione all’azione è quindi condizionata all’ammissibilità dell’azione stessa, nel mentre la dichiarazione di inammissibilità della stessa finirebbe con il precluderne la proponibilità nei confronti di coloro che non hanno proposto l’originaria azione o non hanno alla stessa aderito nella sua fase iniziale. Deve, quindi, ritenersi che la dichiarazione di inammissibilità dell’azione di classe non pregiudichi la proponibilità di altra azione di classe da parte di soggetti diversi da quelli per i quali è intervenuta la dichiarazione di inammissibilità. Peraltro, una volta che, in ipotesi, la nuova azione di classe dovesse essere dichiarata ammissibile, si riapre la possibilità, per chi fosse stato destinatario di una dichiarazione di inammissibilità e non abbia, successivamente a quella dichiarazione, proposto la domanda risarcitoria in via individuale come pure, per le ragioni suesposte, deve ritenersi possibile - di aderire alla azione di classe nel termine indicato dal tribunale ai sensi del citato comma 9 dell’art. 140-bis. 7. - In conclusione, deve ritenersi che, allorquando l’azione di classe di cui all’art. 140-bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche un interesse collettivo, l’ordinanza d’inammissibilità adottata dalla corte d’appello in sede di reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost., essendo il medesimo diritto suscettibile di tutela attraverso l’azione individuale finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno. La dichiarazione di inammissibilità preclude altresì la riproposizione dell’azione da parte dei medesimi soggetti ma non da parte di chi non abbia aderito all’azione oggetto di quella dichiarazione. 8. - Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. La sussistenza di un contrasto, anche solo potenziale, sul punto giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.