La firma illeggibile nella PEC e le possibili fattispecie sananti nei concordati preventivi

Il caso in esame, relativo al concordato preventivo, volge attorno all’espressione del voto ad opera di due banche effettuato tramite PEC. Queste mail però sollevavano dubbi circa la sottoscrizione e l’accertamento dell’identità dei sottoscrittori. Vi sono, a detta della Corte di Cassazione, delle fattispecie che possono sanare tale vizio”.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2495/17 depositata il 31 gennaio. Il caso. Due banche chiedevano ed ottenevano la revoca di un provvedimento del Tribunale di Forlì con cui si ammetteva al giudizio di omologazione del concordato preventivo di una società fallita. Nel giudizio di secondo grado risulta decisiva, nella procedura di voto, la provenienza sicura della dichiarazione dal creditore. Le banche avevano infatti trasmesso il proprio dissenso a mezzo PEC nei 20 giorni successivi all’adunanza e, successivamente, avevano acclarato l’identità dei sottoscrittori, che erano procuratori speciali delle banche. Avverso la sentenza della Corte d’appello veniva proposto ricorso in Cassazione ad opera della società esclusa” dal concordato. La firma illeggibile e i problemi di identificazione. I motivi di doglianza ruotano principalmente attorno all’utilizzo della PEC secondo il ricorrente il giudice ha erroneamente ignorato l’illeggibilità della firma e la mancata indicazione dell’autore nelle dichiarazioni di voto. Da ciò derivano problemi di identificazione degli autori e dubbi sull’effettività del potere rappresentativo in capo ai due nominativi solo ex post indicati dalle banche . La provenienza della PEC. Secondo la Corte di Cassazione, però, le censure non meritano accoglimento. Si ritiene condivisibile il ragionamento effettuato dal giudice a quo che ha accertato la provenienza delle comunicazioni a mezzo PEC, anche grazie agli elementi materiali utilizzati ad esempio l’uso del logo degli istituti, i dati identificativi, il netto contenuto di dissenso rispetto alla proposta di concordato . Inoltre le procure successivamente depositate, nei confronti dei due procuratori speciali, hanno portata sanante, che giustificano il superamento del limite di lettura della sottoscrizione di quegli atti di voto negativo . La fattispecie sanante. Tra l’altro, la Corte di Cassazione ricorda come l’art. 178, comma 4, l. fall., prevede un ampio ventaglio di forme espressive del dissenso, volte ad incoraggiare la manifestazione del voto, prevedendo mezzi quali il telegramma, il telefax, la lettera o la posta elettronica, quest’ultima senza nemmeno un preciso riferimento alla PEC . In ogni caso, resta compito del giudice la verifica dell’avvenuta integrazione di fattispecie sananti. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 dicembre 2016 – 31 gennaio 2017, n. 2495 Presidente Nappi – Relatore Di Marzio Il processo La società Isoldi Holding s.p.a. in liquidazione impugna il decreto App. Bologna 29.4.2015 n. 802/15, con cui, in accoglimento del reclamo delle banche Intesa Sanpaolo s.p.a. e Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., venne disposta la revoca del provvedimento Trib. Forlì 1.10.2014 di ammissione al giudizio di omologazione del concordato preventivo della Isoldi e della successiva omologazione pronunciata il 24.12.2014 dal medesimo tribunale. La corte d’appello, riuniti i reclami contro il provvedimento con cui il tribunale dapprima aveva ritenuto la invalidità del voto espresso dalle due citate banche, così fissando l’udienza per il giudizio di omologazione e contro il finale decreto di omologazione, reiettivo delle opposizioni, rilevò che non poteva condividersi l’affermata natura negoziale della dichiarazione di voto, così intesa dal tribunale al punto da negare che la firma di sottoscrizione, in quanto illeggibile, potesse permettere l’identificazione del soggetto sottoscrittore, con pregiudizio al controllo della legittimazione al voto medesimo. Per la corte, e piuttosto, nel procedimento di voto assumeva decisività la certa provenienza della dichiarazione dal creditore avente diritto, nella vicenda avendo le banche trasmesso a mezzo PEC il proprio dissenso nei 20 giorni successivi all’adunanza ed essendosi potuto acclarare in prosieguo e nel contraddittorio che i sottoscrittori risultavano i due procuratori speciali delle banche, gli avvocati M.S. per Intesa e Mo.Fl. per Cassa dei Risparmi. Il ricorso di Isoldi Holding s.p.a. è su quattro motivi, ad essi resistendo con controricorso e ricorso incidentale su un motivo le due banche, difesa cui ancora resiste la ricorrente Isoldi con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione Sul ricorso principale di Isoldi Holding s.p.a Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 2702 c.c. e delle norme disciplinanti la PEC, poiché la corte d’appello ha erroneamente trascurato che le dichiarazioni di voto recavano una firma illeggibile e non fornivano alcuna indicazione sull’autore della sottoscrizione, i suoi poteri e la fonte di essi, non bastando la spedizione del documento a mezzo della PEC delle banche. Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione sugli stessi punti, non essendo stato dato conto, da parte della corte, degli elementi idonei alla identificazione degli autori della dichiarazione di voto espressa a firma illeggibile. Con il terzo motivo si deducono ancora vizio di motivazione e violazione degli articolo 1362 e 1324 c.c., esposti in via subordinata, poiché la corte d’appello non ha dato conto del difetto dei poteri rappresentativi per il caso concreto in capo ai due nominativi solo ex post indicati dalle banche. Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di violazione dell’articolo 178 l.f. poiché le procure furono esibite solo successivamente alla scadenza del termine del voto, rendendo irregolare la dichiarazione di dissenso così invocata. Sul ricorso incidentale condizionato delle banche. Con unico complesso motivo si deducono l’inammissibilità del provvedimento del Trib. Forlì 25.9.2014 e la mancata impugnazione del decreto dello stesso Trib. 4.8.2014 correlati ai poteri attestativi delle omesse maggioranze, quali già esercitati dal giudice delegato, il solo competente allo scrutinio dei voti , il difetto delle condizioni di ammissione del concordato e le condotte in violazione di legge e non autorizzate ex articolo 167-173 l.f 1. Premette il Collegio di dover seguire l’indirizzo per cui, più in generale, in tema di giudizio di cassazione, l’intervenuta modifica dell’articolo 43 legge fall. per effetto dell’articolo 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui recita che l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest’ultimo, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge . Cass. 21153/2010, 14786/2011, 8685/2012, 17450/2013 . Né può essere condiviso il richiamo alla prospettata cessazione della materia del contendere, avendo nel frattempo il Tribunale di Forlì, dando diretto corso al decreto App. Bologna 29.4.2015, pronunciato il fallimento previa dichiarazione di improcedibilità della proposta concordataria e ciò sulla base sia di una ritenuta da parte di quel tribunale inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il citato decreto della corte d’appello che è esattamente l’oggetto del presente giudizio, devoluto a questa Corte , e dunque dell’affermata definitività della disposta revoca dell’ammissione al concordato sia della immediata esecutività del decreto App. Bologna 29.4.2015. Ritiene invece questo Collegio che, a prescindere dalla soluzione prescelta dal giudice di primo grado, adito anche in funzione dell’instaurazione della procedura concorsuale fallimentare e con decisione che ha negato ogni pregiudizialità in favore del concordato, di cui è stata disposta la revoca della omologazione, il quadro di compatibilità già designato da Cass. s.u. 9935/2015 da un lato permette che intervenga la dichiarazione di fallimento in pendenza dei giudizi impugnatori dell’esito negativo del concordato preventivo, dall’altro impone comunque di procedere in tali giudizi, per assicurare il definitivo controllo di letalità sulle statuizioni che li hanno decisi in senso non conforme alla domanda del debitore, potendo comunque la relativa conclusione influenzare la citata dichiarazione di fallimento. 2. I quattro motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati , conseguendone l’ assorbimento del ricorso incidentale condizionato . Sulla premessa dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento denegativo dell’omologazione Cass. 21901/2013 , allorché provenga dalla parte costituita in un giudizio articolato in forma contenziosa e dunque su opposizione spiegata in esso, osserva il Collegio che il voto espresso dalle banche appare ascrivibile alla categoria degli atti negoziali unilaterali, oggetto in ogni caso di possibile ratifica ad opera delle società bancarie interessate creditrici ammesse al voto stesso e per quanto esse, nella specie, non tempestivamente autrici di rispettiva manifestazione secondo criteri di completezza originaria. Del tutto condivisibile è invero l’iter argomentativo seguito dal giudice di merito che ha accertato - con indagine in fatto non sottoponibile a rivisitazione in questa sede - la sicura provenienza dalle due banche opponenti delle rispettive comunicazioni, dirette al commissario giudiziale e idonee, per gli elementi materiali utilizzati la PEC delle banche, l’impiego del logo degli istituti, i dati identificativi dei medesimi, il netto contenuto di dissenso rispetto alla proposta di concordato e la portata sanante delle procure successivamente depositate così dovendo intendersi, con motivazione insindacabile nel presente giudizio, la estensione di tutela del credito propria delle procure speciali conferite ai due legali e prodotte nel procedimento , a giustificare il superamento del limite di lettura della sottoscrizione di quegli atti di voto negativo. 3. D’altronde, l’ampio catalogo delle forme di espressione del dissenso, quali elencate all’articolo 178 co. 4 l.f. ratione temporis vigente, appare dettato dall’intento di allestire in termini semplificati e di minimale riconoscibilità rappresentativa l’esercizio del diritto di voto che, all’epoca, scongiurava solo se prestato in termini negativi la considerazione legale della sua omissione quale voto di assenso. Essendo pertanto l’istituto concordatizio preordinato a facilitare l’espressione, positiva o negativa, della volontà consapevole dei creditori sulla proposta del debitore e dovendosi intendere primaria l’esigenza di permetterne la più genuina modalità di manifestazione, occorre dar corso ad una interpretazione che valorizzi ogni atto proveniente materialmente dal creditore, così da circoscrivere il significato normativo della fictio adesiva conseguente all’inerzia ai soli casi in cui questa sia stata con alto grado di sicurezza frutto di una del tutto assente espressione della volontà del creditore. 4. Nella fattispecie, inoltre, sul punto del contenuto di tale volontà, è inequivoco che essa sia stata negativa. La norma dunque, incoraggiando la predetta manifestazione fino a permettere il telegramma o il telefax o la semplice lettera o la posta elettronica, quest’ultima senza nemmeno un preciso riferimento alla PEC, corrispondeva ad un favor verso la responsabile partecipazione al procedimento da parte dei creditori. In generale, può ricordarsi che resta compito del giudice di merito verificare l’avvenuta integrazione della fattispecie sanante, e su eccezione della parte interessata a farla vali, nei contesti in cui il voto sia per ipotesi invalido per vizio di rappresentanza, sempre peraltro suscettibile di ratifica, se questa sia prestata dalla società rappresentata come in caso di deliberazione assembleare di esclusione del socio da una società personale, assunta con il voto di una società partecipante rappresentata da un falsus procurator , viziata da annullabilità, in quanto il diritto di partecipare all’assemblea è tutelato dalla legge in funzione dell’interesse individuale dei soci e il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un’ipotesi di mera annullabilità, in applicazione analogica dell’articolo 2377 c.c., ma con la ricordata possibilità di ratifica, ai sensi dell’articolo 1399 c.c., Cass. 1624/2015 . E anche per gli atti negoziali si è applicato il medesimo principio sanante ove Cass. 3616/2014 ha statuito che il recesso dal contratto di locazione ha natura tipicamente negoziale quale manifestazione dell’autonomia della parte ed è pertanto suscettibile di ratifica ai sensi del cit. articolo 1399, per come applicabile anche agli atti unilaterali ex articolo 1324 c.c., conseguendone che il recesso risulta tempestivo anche quando la sua ratifica intervenga dopo la scadenza del termine utile per il suo esercizio, retroagendo gli effetti al momento in cui il recesso è stato esercitato. Anche tale principio può trovare applicazione nella vicenda, per come correttamente decisa. Il ricorso principale va dunque rigettato, assorbito l’incidentale, con condanna alle spese del ricorrente e liquidazione come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200 di cui 200 Euro per esborsi , oltre al 15% forfettario sui compensi e agli accessori di legge.