Espropriazione presso terzi: nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi va citato anche il debitore originario

In tema di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. instaurato contro gli atti pre-esecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 2333 del 31 gennaio 2017. Il caso. Una banca concede ad una società un mutuo, a garanzia del quale viene imposta un’ipoteca volontaria su di un appartamento di proprietà di un terzo. A seguito di risoluzione del contratto per morosità della mutuataria, la banca agisce esecutivamente nei confronti del terzo ex artt. 602 e ss. c.p.c Nel corso della procedura esecutiva viene accertata l’esistenza di un provvedimento di confisca sul bene, sicché l’esecuzione è dichiarata improcedibile. Proposta opposizione agli atti esecutivi, la stessa viene rigettata sull’assunto che l’iscrizione dell’ipoteca sia avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di confisca. La banca, quindi, si rivolge alla Corte di Cassazione. Efficacia della trascrizione di ipoteca. La ricorrente censura la pronuncia per aver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia che, al momento della trascrizione dell’acquisto per mezzo di confisca, il bene non era più di proprietà del soggetto in danno del quale era stato eseguito il provvedimento, ma era stato trasferito al terzo datore di ipoteca alla luce di ciò, la confisca doveva ritenersi inefficace nei confronti di quest’ultimo nonché della banca ricorrente. Sulla scorta di una valutazione sommaria, la Suprema Corte reputa infondato il motivo di ricorso evidenziando che la tesi prospettata dalla ricorrente potrebbe risultare contraria all’art. 2808 c.c In particolare, detta norma attribuisce al creditore il diritto di far espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito anche in confronto del terzo acquirente e, dunque, anche se il bene sia stato acquistato da altri, con ciò manifestamente alludendo ad un acquisto successivo alla costituzione e, dunque, all’iscrizione dell’ipoteca, e non anche ad un acquisto che sia avvenuto prima, ancorché ipoteticamente non opponibile, secondo le regole dell’efficacia della trascrizione, al suo datore di ipoteca. Partecipazione del debitore diretto. Tuttavia, anziché procedere ad un esame più attento dei motivi di ricorso nonché della disciplina applicabile, gli Ermellini ritengono che la sentenza debba essere cassata con rinvio al giudice di primo grado in quanto il processo si era svolto in assenza della debitrice diretta e, dunque, a contraddittorio non integro. Difatti, i Giudici di legittimità ritengono che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi concernente l’espropriazione contro il terzo proprietario si configuri sempre la necessità della partecipazione alla controversia anche del debitore diretto e che, dunque, al relativo giudizio debba partecipare anch’egli unitamente al terzo debitore ed al creditore procedente. Ipotesi di litisconsorzio necessario. Al fine di chiarire il fondamento di tale statuizione, la Suprema Corte osserva, innanzitutto, che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che ricorra litisconsorzio necessario nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un espropriazione presso terzi, venga proposta opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c In questi casi, il debitore principale, insieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti. Del pari, sempre in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, la Cassazione ha ritenuto che il debitore originario o diretto sia litisconsorte necessario nella controversia distributiva di cui all’art. 512 c.p.c Di contro, in una pronuncia del 2007, è stato negato il litisconsorzio necessario nel caso di opposizione agli atti esecutivi. Ciò in virtù della considerazione per cui, una volta avvertito il debitore dell’imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbano essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario. Pertanto, quest’ultimo sarebbe l’unico legittimato passivo all’espropriazione e solo a quest’ultimo andrebbe notificato l’atto di pignoramento. Opposizione agli atti esecutivi. Orbene, nel giungere a conclusioni difformi rispetto a tale ultimo precedente, i Giudici di legittimità ritengono indispensabile esaminare il profilo funzionale del procedimento di espropriazione presso terzi. Innanzitutto, l’art. 603, comma 1, c.p.c. prevede che il titolo esecutivo ed il precetto debbano essere notificati anche” al terzo, con ciò dando per implicito che il destinatario principale degli atti propedeutici all’esecuzione debba essere il debitore diretto inoltre, l’art. 604, comma 2, c.p.c. dimostra che, nel processo, la posizione del debitore si affianca a quella del creditore e la sua presenza è imprescindibile, perché l’uno e l’altro devono essere sentiti” ogniqualvolta le norme che regolano il processo prevedano tale garanzia per il soggetto esecutato. Alla luce di ciò, fermo restando che il debitore originario non è assoggettato all’espropriazione in quanto il soggetto nei cui confronti questa si compie è soltanto il terzo, gli Ermellini ritengono che sussista in capo al primo un interesse al controllo del quomodo di tale esecuzione, con conseguente riconoscimento al medesimo dei mezzi di tutela apprestati dall’ordinamento. All’uopo, si consideri che il debitore diretto, attraverso lo svolgimento dell’attività esecutiva sul bene del terzo, vede soddisfatto a favore del creditore un debito che egli ha nei suoi confronti, sicché lo stesso debitore, proprio in vista di quella soddisfazione, risulta interessato a che il terzo proprietario non frapponga contestazioni infondate allo svolgimento del processo esecutivo. In definitiva, poiché la decisione emessa all’esito del processo di opposizione agli atti riguarda un oggetto il cui esito è potenzialmente incidente sulla posizione del debitore originario, quest’ultimo deve necessariamente parteciparvi.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 giugno 2016 – 31 gennaio 2017, n. 2333 Presidente Vivaldi – Relatore Frasca Svolgimento del processo § 1. La Banca Popolare Vesuviana Società Cooperativa ha proposto ricorso per cassazione contro D.C.G. avverso la sentenza del 23 gennaio 2014, con cui il Tribunale di Nola ha rigettato l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.comma proposta da essa ricorrente avverso l’ordinanza del 16 febbraio 2012, con la quale il Giudice dell’Esecuzione, investito della procedura esecutiva immobiliare introdotta da essa ricorrente con un pignoramento dell’11 dicembre 2009 e rubricata al n. r. esecomma 339 del 2009, aveva dichiarato l’improcedibilità della procedura esecutiva perché l’immobile pignorato era risultato gravato da provvedimento definitivo di confisca ex art. 44 del T.U. edilizia. § 2. La controversia si era originata dalla seguente vicenda. La Banca ricorrente concedeva alla Autopiù s.a.s. di G.P. , con contratto del 15 maggio 2008, un mutuo a garanzia del quale D.C.G. , quale terzo proprietario, concedeva contestualmente, in favore della Banca, ipoteca volontaria su di un appartamento con autorimessa, sito nel Comune di . L’ipoteca veniva iscritta sul bene il 22 maggio 2008 e successivamente la Banca, previa risoluzione del mutuo per la morosità della mutuataria, agiva esecutivamente nei confronti del terzo datore di ipoteca ai sensi degli artt. 602 e ss. Nel corso della procedura esecutiva il c.t.u. nominato per la stima dell’immobile e il custode facevano constare l’esistenza su di esso di un provvedimento di confisca, emesso ai sensi dell’art. 19 della l. n. 47 del 1985 in danno della società dante causa del D.C. , divenuto definitivo per rigetto del ricorso per cassazione l’11 ottobre 2004 e, quindi trascritto a danno della dante causa il 4 maggio 2007. § 3. Al ricorso, che propone un unico complesso motivo, non v’è stata resistenza dell’intimato. Motivi della decisione § 1. Con l’unico complesso motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2643 ss. c.comma e degli artt. 2913 ss. c.c. . § 1.1. Vi si prospetta innanzitutto che il Tribunale avrebbe deciso la controversia motivando in primo luogo che era assorbente il fatto che l’iscrizione dell’ipoteca fosse avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di confisca e, quindi, considerando tale circostanza determinativa dell’irrilevanza del problema prospettato dalla Banca della natura derivativa od a titolo originario dell’acquisto a favore dello Stato in forza della confisca. Così facendo il Tribunale avrebbe, però, omesso di considerare il fatto decisivo ed incontrovertibile che il provvedimento di confisca è stato trascritto in data 04/05/2007, ovverosia oltre tre anni dopo la trascrizione dell’acquisito dell’immobile da parte del D.C. , avvenuto il 02/01/2004, ma soprattutto che la trascrizione del provvedimento di confisca veniva effettuata in danno della Domus s.r.l. che da anni non era più proprietaria dell’immobile de quo per averlo trasferito proprio al D.C. . A tale deduzione segue, sulla base di una generica invocazione degli artt. 2643 e ss. e del fatto che in base ad essi gli atti tra cui anche l’acquisito a mezzo di confisca non hanno effetto rispetto ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi c.d. principio della priorità temporale delle trascrizioni ”, l’assunto che la trascrizione dell’acquisto per mezzo di confisca compiuto in danno di un soggetto che non era più proprietario dell’immobile confiscato era ed è del tutto inefficace ed inopponibile rispetto all’acquisto effettuato dal sig. D.C.G. ed ancor più rispetto alla Banca Popolare Vesuviana s.comma che aveva regolarmente sia iscritto un’ipoteca volontaria sia trascritto un atto di pignoramento immobiliare. . Si soggiunge, quindi, che tale fatto, ripetutamente illustrato e segnalato al Giudice dell’opposizione cfr., ad esempio, pagina 7 dell’atto di opposizione nonché pagina 7 della comparsa conclusionale è stato del tutto omesso e trascurato, viziando irreversibilmente il percorso logico della motivazione della sentenza impugnata . § 2. Il Collegio rileva che effettivamente la sentenza impugnata si disinteressa del fatto di cui si assume omesso l’esame, pur riferendo al secondo rigo della pagina 2 che nell’opposizione la qui ricorrente aveva prospettato che il D.C. aveva acquistato l’immobile prima del provvedimento di confisca. Peraltro, il fatto asseritamente decisivo di cui si assume omesso l’esame, sebbene non esaminato nella sua motivazione dalla sentenza impugnata - che si è limitata a dare rilievo in prima battuta, con la sua prima ratio decidendi , all’essere avvenuta l’iscrizione ipotecaria della Banca dopo la trascrizione del provvedimento di confisca - non risulterebbe in alcun modo decisivo in iure, al contrario di quanto postula il motivo. Nella prospettazione della ricorrente si assume, in sostanza, che un’iscrizione ipotecaria su un bene, avvenuta per atto di costituzione volontaria da parte di colui che vanti un titolo su di esso debitamente trascritto, ancorché sia avvenuta dopo la trascrizione di un atto potenzialmente pregiudizievole, qualora tale atto non sia in tesi opponibile al datore di ipoteca, non lo sarebbe per ciò solo nemmeno al creditore ipotecario. Questa tesi suppone che, nella successione delle trascrizioni, l’atto di costituzione dell’ipoteca volontaria da parte di un terzo datore non prenda l’ordine derivante dal criterio cronologico delle trascrizioni ed iscrizioni, bensì quello riferibile all’atto di acquisto del bene a suo tempo trascritto a favore di colui che abbia costituito l’ipoteca, sì che la garanzia ipotecaria potrebbe essere fatta valere sul bene anche nei confronti del terzo acquirente dal datore che abbia trascritto un suo acquisto prima dell’iscrizione ipotecaria. La tesi potrebbe, però, risultare contraria al testo dell’art. 2808 c.c., perché, quando questa norma attribuisce al creditore il diritto di far espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito anche in confronto del terzo acquirente e, dunque, anche se il bene sia stato acquistato da altri, sembra manifestamente alludere - nel disegnare il profilo del c.d. diritto di seguito - ad un acquisto che dev’essere successivo alla costituzione e, dunque, all’iscrizione dell’ipoteca, e non anche ad un acquisto che sia avvenuto prima, ancorché, ipoteticamente, non opponibile, secondo le regole dell’efficacia della trascrizione, al suo datore di ipoteca. In proposito, si rileva che, se tale acquisto era invalido nei confronti del datore di ipoteca, il diritto di far valere tale invalidità, d’altro canto, compete a lui, potendo semmai immaginarsi che il creditore ipotecario, se il datore resta inerte, possa agire ai sensi dell’art. 2900 c.c., ma non certo che, in sede di esercizio dell’azione esecutiva ipotecaria sul bene, egli, prima di aver fatto accertare l’invalidità in quel modo, possa vantare il diritto di seguito sul bene in danno di chi vanti il titolo e l’abbia trascritto prima dell’iscrizione ipotecaria. La stessa considerazione vale per il caso in cui l’acquisito del diritto sul bene non sia opponibile al datore perché non trascritto a suo carico, ma, come nella specie si sostiene, trascritto a carico del dante causa del datore dopo la trascrizione dell’atto di acquisto a suo favore a carico di detto dante causa. Anche detta inopponibilità, ricollegandosi ad un atto anteriore alla costituzione di ipoteca, non fa parte - senza che rilevi l’essere stato l’atto trascritto nei confronti non del datore di ipoteca ma del suo dante causa - del diritto di espropriare previsto dall’art. 2808 c.c., che riguarda la posizione del terzo acquirente dal datore per atto successivo all’iscrizione ipotecaria ed in questi termini integra la pretesa esecutiva. Si tratta di inopponibilità che parrebbe esigere un accertamento in sede cognitiva e non è compresa, prima che l’accertamento avvenga, nella pretesa esecutiva azionabile dal creditore ipotecario contro il terzo proprietario. La sostenibilità della prospettazione della ricorrente parrebbe, del resto, essere messa in crisi dalla lettura del secondo comma dell’art. 2644 c.c., il quale, nello stabilire che eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisito risalga a data anteriore , sottende che l’effetto della trascrizione in relazione ad acquisti o costituzioni di diritti successivi opera quando essi derivino dallo stesso autore del trasferimento oggetto della trascrizione. A sua volta l’art. 2650 c.c., nel prevedere la regola della continuità delle trascrizioni, lo fa sempre nella stessa logica. Nel caso di specie la trascrizione del provvedimento di confisca ha riguardato un soggetto diverso da quello, il D.C. , che ha costituito l’ipoteca, e dunque, non vengono in rilievo le regole della continuità della trascrizione, ma viene in rilievo il problema dell’ipotetica inopponibilità della confisca alla creditrice ipotecaria per non essere stata disposta la confisca nei riguardi del D.C. . Rispetto a tale inopponibilità, l’esistenza dell’ipoteca come situazione legittimante l’esecuzione sul bene ipotecato non beneficia del diritto di seguito di cui all’art. 2808 c.c., occorrendo previamente accertare se il provvedimento sia affetto da tale inopponibilità nei termini e con le azioni sopra ipotizzate. Il motivo, quindi, parrebbe presentare numerose criticità che farebbero propendere, salvo ulteriore approfondimento, per la conclusione che sia privo di fondatezza. § 3. Con una seconda censura si attacca la ratio decidendi enunciata dalla sentenza, con evocazione di Cass. sez. un. n. 10532 del 2013 e di giurisprudenza penale in ordine all’efficacia della confisca pure nei confronti dei terzi estranei, ma, a parte il fatto che tale ratio è stata espressamente enunciata dal Tribunale con riferimento al caso di pignoramento immobiliare trascritto prima della misura ablatoria e, quindi, in modo dichiaratamente superfluo perché concernente un’ipotesi che la sentenza ha prima escluso ricorresse nel caso di specie, si dovrebbe rilevare che, una volta consolidatasi la motivazione criticata con la prima censura per il caso di sua rigetto, sarebbe del tutto superfluo esaminare la detta seconda ratio , che vedrebbe confermata in ogni caso la sua non decisività. § 4. Il Collegio, tuttavia, pur essendovi una prognosi in prima battuta negativa circa i due motivi, che potrebbe preludere, in definitiva, al suo rigetto, ritiene che in via preliminare e necessariamente prescidente da detta prognosi, si debba rilevare una situazione in cui si deve disporre la cassazione della sentenza impugnata ed il giudizio dev’essere rimesso al primo giudice a norma del terzo comma dell’art. 383 c.p.c., che risulta applicabile anche all’ipotesi cui in cui la sentenza impugnata è pronunciata in unico grado, come quella qui impugnata. Si deve, infatti, rilevare che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si è svolto a contradditorio non integro, in quanto non vi ha partecipato la debitrice diretta Autopiù s.a.s. di G.P. . Il Collegio ritiene che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi concernente l’espropriazione contro il terzo proprietario, si configuri sempre la necessità della partecipazione alla controversia anche del debitore diretto e che, dunque, al relativo giudizio debba partecipare anch’egli unitamente al terzo debitore ed al creditore procedente. § 4.1. Non ignora il Collegio che un precedente di questa stessa Sezione ha affermato un principio di diritto in senso contrario. Si tratta di Cass. n. 20580 del 2007, la quale statuì quanto segue Quando oggetto dell’espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell’art. 603 cod. procomma civ., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell’eventuale inadempimento tuttavia, una volta avvertito il debitore dell’imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all’espropriazione ed è solo a quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 604 cod. procomma civ., deve essere notificato l’atto di pignoramento. Ne consegue che il debitore non può reputarsi litisconsorte necessario nel successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. procomma civ. . Il ricordato precedente ha a fondamento, come risulta dalla motivazione, un principio di diritto più antico, quello secondo cui Quando oggetto dell’espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell’art. 603 cod. procomma civ., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell’eventuale inadempimento. Una volta avvertito il debitore dell’imminente espropriazione del bene, però, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all’espropriazione pertanto, ai sensi dell’art. 604, solo a quest’ultimo dev’essere notificato l’atto di pignoramento . L’applicazione del principio enunciato nel 2007 parrebbe, peraltro, suggerire, per converso, anche se in motivazione non lo si dice, che, in relazione ad un’opposizione agli atti che riguardasse nullità o irregolarità degli atti preesecutivi, il litisconsorzio necessario dovrebbe trovare applicazione, dato che si tratta di atti notificati sia al debitore diretto che al terzo proprietario. § 4.2. Con riferimento all’espropriazione contro il terzo proprietario, la giurisprudenza di questa Corte è, invece, nel senso che ricorra litisconsorzio necessario nell’ipotesi in cui, in relazione all’esecuzione ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., venga proposta opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c In proposito, può ricordarsi Cass. n. 29748 del 2011, la quale riassuntivamente ha osservato che nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore principale, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa su beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado Cass. 5 settembre 2011, n. 18113 Cass. 31 agosto 2011, n. 17875 Cass. 22 marzo 2011, n. 6546 Cass. 29 settembre 2004, n. 19652 Cass. 4607 del 1994, cit. Cass. 23 giugno 1976, n. 2347 . La medesima decisione, peraltro, si segnala, perché, dopo l’affermazione appena riportata, ha disposto la rimessione al primo giudice di un giudizio che formalmente aveva natura di opposizione agli atti, ma lo ha fatto sull’assunto che nella fattispecie, pur trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, il thema decidendum originario aveva ad oggetto in primo luogo l’identificazione esatta del credito azionato e poi la quantificazione della parte di questo di cui doveva legittimamente rispondere il terzo acquirente e poi assoggettato ad espropriazione era evidente quindi l’interesse dei debitori originari o principali a partecipare al giudizio, anche in dipendenza della persistente loro responsabilità in ordine alla parte di credito che risultasse non soddisfatta nei rapporti tra esecutante - loro creditore e terzo assoggettato all’espropriazione . Sulla base di tale motivazione la citata sentenza affermò il seguente principio di diritto In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. procomma civ., nel giudizio di opposizione avente ad oggetto la determinazione dell’entità complessiva del credito, nonché dell’eventuale minor parte di esso, di cui debba rispondere lo stesso terzo, quand’anche proposto come opposizione agli atti esecutivi relativi a tale determinazione, è litisconsorte necessario anche il debitore originario o diretto, in quanto soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti. Ne consegue che la sentenza resa in un’esecuzione promossa sui beni del terzo, a conclusione di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi concernente la suddetta determinazione, senza che sia stato evocato in causa anche il debitore originario o diretto, è inutiliter data , e la conseguente nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo grado . La decisione ricordata, dunque, in concreto ha ritenuto soggetto all’art. 102 c.p.comma un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ma - pur adombrando il convincimento che un’opposizione agli atti nell’espropriazione in discorso sia soggetta alla regola del litisconsorzio necessario - parrebbe averlo fatto nel larvato convincimento che esso avesse comunque sostanziale natura di giudizio sul quantum del credito e, dunque, di opposizione all’esecuzione. Tant’è che non ha nemmeno evocato il principio di diritto di cui alla sentenza del 2007 e non l’ha discusso. § 4.3. A sua volta Cass. n. 8891 del 2015 ha recentemente affermato che In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. procomma civ., il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario nella controversia distributiva di cui all’art. 512 cod. procomma civ. nel testo anteriore alla novella intervenuta con l’art. 2, comma 3, lett. e , del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , essendo il soggetto nei cui confronti l’accertamento della sussistenza e dell’entità dei crediti e dei privilegi posti a base dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti, sicché, ove egli non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nella controversia distributiva è inutiliter data e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo grado . Anche tale decisione non mette, peraltro, in discussione il principio di diritto di cui alla sentenza del 2007, giacché decide sul profilo che l’opposizione ex art. 512 c.p.comma aveva ad instar dell’opposizione all’esecuzione nel regime previgente quello ora vigente. § 4.4. Il Collegio rileva che, per valutare se il giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso in relazione al giudizio di esecuzione contro il terzo proprietario sia un giudizio a litisconsorzio necessario fra debitore diretto, terzo proprietario che subisce in concreto l’esecuzione e creditore, sia necessaria una riflessione sul profilo funzionale di tale forma di espropriazione e una ricognizione delle norme che disciplinano tale forma di esecuzione, perché è dall’una e dalle altre, che possono emergere i dati all’uopo rilevanti. § 4.5. Di recente un’analisi al riguardo è stata svolta da Cass. n. 535 del 2013, che si è soffermata in particolare sulla posizione che il debitore diretto occupa nel processo di espropriazione contro il terzo proprietario , così motivando 6.1.- Al riguardo, l’orientamento prevalente di questa Corte è nel senso che egli sia parte necessaria del processo cfr. Cass. n. 4607/94, n. 19562/04, oltre a Cass. n. 6546/11 e n. 18113/11 cit. e Cass. n. 17875/11 . Questo orientamento va qui ribadito. L’art. 603 cod. procomma civ., comma 1, prevede che il titolo esecutivo ed il precetto debbano essere notificati anche al terzo, con ciò dando per implicito che il destinatario principale degli atti propedeutici all’esecuzione debba essere il debitore diretto il secondo comma dell’art. 604 cod. procomma civ. dimostra che, nel processo, la posizione del debitore si affianca a quella del creditore e la sua presenza è imprescindibile, perché l’uno e l’altro devono essere sentiti ogniqualvolta le norme che regolano il processo prevedano tale garanzia per il soggetto esecutato. Questa conclusione è in piena consonanza con la ratio ispiratrice del particolare procedimento di espropriazione contro il terzo proprietario, dato che sin dalla Relazione al progetto definitivo del codice di rito civile veniva posto in evidenza come solo attraverso la partecipazione del debitore al processo esecutivo può essere attuato il suo indubbio interesse a far valere le sue eventuali ragioni nei confronti del creditore e, comunque, a fare in modo che l’espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso perché il creditore possa soddisfarsi interamente, o nella maggior misura possibile, sul bene del terzo, sì che le conseguenze negative sul suo patrimonio rimangano escluse o, comunque, limitate al massimo così, in motivazione, Cass. n. 19562/04 questa decisione, così come Cass. n. 4607/94, n. 6546/11, n. 17875/11, n. 18113/11 cit., pervengono, dall’affermazione che il debitore è uno dei soggetti dell’espropriazione contro il terzo proprietario, alla conclusione che costui è anche contraddittore necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione proposto dal terzo nei confronti del creditore procedente . 6.2.- Ritiene peraltro il Collegio che, pur essendo parte necessaria dell’espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore non sia assoggettato all’espropriazione, cioè non sia il soggetto nei cui confronti l’espropriazione si compie. Quest’ultimo è soltanto il terzo proprietario contro il quale l’espropriazione inizia e si compie, per come è fatto palese dal tenore dei già citati artt. 603 e 604 cod. procomma civ. la lettura combinata delle norme consente di distinguere tra gli atti propedeutici all’esecuzione contemplati nell’art. 603, che vanno notificati ad entrambi, da un lato, ed il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione che si compiono, ex art. 604, comma primo, soltanto nei confronti del terzo, dall’altro. Il debitore è destinatario del titolo esecutivo e del precetto perché è tenuto ad adempiere, e non perché sarà assoggetto all’espropriazione, in quanto oggetto di questa sarà un bene non suo l’espropriazione, infatti, si compirà soltanto nei confronti del terzo proprietario del bene e che, per tale ragione, è destinatario dell’atto di precetto, contenente allo scopo, ex art. 603, comma secondo, l’espressa menzione del bene che si intende espropriare cfr. Cass. n. 5507/03 . L’art. 604, comma primo, non dice che il pignoramento e gli atti di espropriazione si compiono anche nei confronti del terzo come, sia pure per incidens , affermato da Cass. n. 19562/04 , ma che si compiono soltanto nei confronti del terzo come sottolineato da Cass. n. 4369/78 . In conclusione, in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore diretto non è il legittimato passivo dell’azione esecutiva il pignoramento va notificato e trascritto nei confronti del terzo, perché ha come unico oggetto il bene di proprietà di quest’ultimo. Tuttavia, il debitore diretto è parte necessaria del processo, al quale partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario esecutato, ed, in tale veste, deve essere sentito ogniqualvolta le norme regolatrici del processo prevedano questa garanzia nei confronti del soggetto esecutato. 6.3.- Questa conclusione, pur disattendendo parzialmente un isolato precedente di questa Corte cfr. Cass. n. 20587/07 rectius 20580/07 , appare in linea con i principi espressi dagli altri precedenti su richiamati con questi risultano essere state risolte le questioni della necessaria partecipazione del debitore diretto al processo esecutivo contro il terzo proprietario, dagli uni, Cass. n. 4607/94, n. 19562/04, n. 6546/11, n. 17875/11, n. 18113/11 cit. , e della necessità di notificare soltanto a quest’ultimo l’atto di pignoramento, dall’altro Cass. n. 4369/78 cit. in termini del tutto compatibili con i principi appena espressi . § 4.5. Ritiene il Collegio che al di là della prospettazione di cui alla sentenza ora ricordata di una distinzione fra il concetto di parte del processo esecutivo per espropriazione contro il terzo proprietario e quello di parte che subisce in concreto l’espropriazione, distinzione che potrebbe farsi utilizzando il concetto di parte sostanziale semplicemente con due contenuti diversi e corrispondenti proprio al profilo del funzionamento della detta forma di espropriazione , ai fini della ricostruzione della posizione del debitore diretto in relazione all’opposizione agli atti esecutivi, la congiunta valutazione del profilo funzionale dell’esecuzione per espropriazione contro il terzo proprietario e dei contenuti delle norme degli artt. 603 e 604 c.p.comma non lasci dubbi sulla circostanza che l’interesse al controllo del quomodo di tale esecuzione e, dunque, al controllo delle patologie dello svolgimento del processo esecutivo attraverso il mezzo di tutela apprestato dall’ordinamento con l’opposizione agli atti, siano l’uno e l’altro, configurabili innegabilmente sempre e precisamente a sia con riferimento agli atti preesecuivi, sia con riferimento agli atti esecutivi b e in capo, oltre che, naturalmente al creditore, anche al debitore diretto ed al terzo proprietario che subisce in concreto l’attività di espropriazione. § 4.6. Ovvia essendo la configurabilità dell’interesse per il creditore, perché le patologie del processo esecutivo, in quanto incidenti sulla possibilità di realizzare la pretesa esecutiva, si rileva che altrettanto ovvia è la configurabilità dell’interesse per il terzo debitore, posto che egli, in ragione dell’aver prestato con il suo bene la garanzia a favore del debitore diretto, assoggettandosi alla responsabilità patrimoniale in sua vece, è interessato a che il processo di esecuzione che realizza l’effetto di tale responsabilità e, dunque, incide sul suo patrimonio e, dunque, sulla situazione giuridica di proprietà del bene assoggettato si svolga correttamente. § 4.7. Apparentemente può sembrare, invece, più difficile individuare un interesse del debitore diretto a che il processo esecutivo che aggredisce il bene del terzo proprietario e le fasi preesecutive ad esso si svolgano correttamente. Il bene sottoposto o da sottoporsi ad esecuzione è, in definitiva, un bene altrui, quello del terzo proprietario. Senonché, se si tiene conto che il debitore diretto, attraverso lo svolgimento dell’attività esecutiva sul bene del terzo vede soddisfatto a favore del creditore un debito che egli ha nei suoi confronti, è giocoforza constatare che lo stesso debitore che, naturalmente non abbia ragioni per contestare la pretesa nell’ an , proprio in vista di quella soddisfazione e, dunque, della liberazione dalla pretesa del creditore procedente, risulta interessato a che il terzo proprietario non frapponga contestazioni infondate allo svolgimento del processo esecutivo. Sicché, si comprende come un interesse al controllo della regolarità di svolgimento del processo esecutivo, in ragione dell’incidenza sull’aspettativa dianzi descritta, sussista certamente anche in capo al debitore diretto. Di modo che appare fallace l’idea che, non subendo l’attività di realizzazione espropriativa su un bene del suo patrimonio, egli sia privo di interesse a controllare la regolarità degli atti del processo esecutivo e di quelli preesecutivi e non possa, pertanto, vederlo pregiudicato da patologie del processo esecutivo che giustificano il rimedio dell’art. 617 c.p.c Ne deriva che al processo di opposizione agli atti che, sulla base di un bisogno di tutela contro l’illegittimità di un atto preesecutivo o esecutivo, introduca il creditore procedente o il terzo proprietario, il debitore diretto, implicando la decisione su tale opposizione effetti potenziali diretti anche sulla propria situazione debitoria, appare soggetto che deve partecipare necessariamente, perché la relativa decisione riguarda un oggetto, la legittimità dello svolgimento del processo esecutivo, il cui esito è potenzialmente incidente sulla sua posizione. Per cui il principio del contraddittorio esige che sulla domanda non si pronunci che coinvolgendolo. Con la conseguenza che il giudizio deve svolgersi necessariamente con la partecipazione di tutti e tre i soggetti. Deve, altresì, ritenersi che, condizionatamente all’esistenza di un interesse concreto e secondo i canoni che regolano la possibilità di agire ai sensi dell’art. 617 c.p.comma il debitore diretto può anche assumere egli stesso l’iniziativa di proporre opposizione agli atti. § 4.8. In base alle considerazioni svolte, appare allora non condivisibile l’assunto del precedente del 2007 che non lo considera parte necessaria del giudizio di opposizione agli atti di esecuzione, nel presupposto che essi si concretino in attività giurisdizionale esecutiva che riguardi solo il terzo proprietario. Ed anzi l’iniziativa dell’introduzione di una opposizione può spettare anche a lui. § 4.9. Venendo alle implicazioni desumibili dalle norme degli artt. 603 e 604 c.p.c., esse confermano le conclusioni raggiunte. Si rileva, infatti, che il primo comma dell’art. 603, là dove esige che titolo esecutivo e precetto debbano notificarsi anche al terzo, evidenzia che il debitore diretto di tali atti deve essere destinatario, con la conseguenza che, se è destinatario, non può dubitarsi, anche per come la previsione della direzione di tali atti esecutivi è regolata ed in aggiunta a quanto sopra argomentato sul piano funzionale, che un giudizio di opposizione agli atti circa dette attività preesecutive debba coinvolgere necessariamente anche il debitore diretto e possa essere, se del caso, da lui introdotto. Con riferimento agli atti esecutivi, il primo comma dell’art. 604, nel dire che gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del terzo proprietario, non li identifica come atti che dal punto di vista della regolarità formale non riguardano anche il debitore diretto ed al controllo della cui legittimità egli non sia interessato e, quindi, debba essere coinvolto. Ciò è tanto vero che il secondo comma, in relazione al contraddittorio nel processo esecutivo, dice che quando deve essere sentito il debitore, si deve sentire anche il terzo, con ciò confermando che il debitore diretto è parte del processo esecutivo, sebbene non con il ruolo di soggetto che soggiace all’attività di realizzazione coattiva. La norma non va intesa, infatti, nel senso che il quando deve essere sentito il debitore non implichi appunto il doversi sentire il debitore diretto ed il doversi sentire il terzo proprietario, bensì nel senso che debbono essere sentiti entrambi e, se debbono esserlo entrambi, si conferma che l’uno e l’altro sono parti del processo esecutivo. Di modo che la reazione contro patologie del suo svolgimento e l’instaurarsi del processo ex art. 617 c.p.comma deve coinvolgerli necessariamente entrambi, perché della cosa giudicata nel processo ai sensi di quella norma, cioè del processo esecutivo, essi sono parti, come il creditore. § 5. Deve, dunque affermarsi che, in tema di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.comma instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario. § 6. Consegue allora che le odierne parti vanno rimesse al primo giudice, cioè dinanzi al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, che provvederà ad ordinare alle parti di integrare il contraddittorio contro la debitrice diretta ed alla rinnovazione del giudizio a contraddittorio integrato. Il giudice della rimessione provvederà sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata con rimessione al primo giudice, perché integri il contraddittorio nei confronti della debitrice diretta Autopiù s.a.s. di G.P. . Rimette al giudice della rimessione di provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione.