Opposizione agli atti esecutivi, il Tribunale ha l’obbligo di acquisire il fascicolo dell’esecuzione?

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza, pertanto il Tribunale ha il potere-dovere, nella valutazione del caso, di acquisire l’intero fascicolo dell’esecuzione.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 1919/17 depositata il 25 gennaio. Il caso. Il Giudice dell’Esecuzione, investito di una procedura esecutiva per obblighi di fare, emetteva l’ordinanza che disponeva gli atti esecutivi. Gli interessati si opponevano a tali atti presso il Tribunale di Napoli che accoglieva l’opposizione solo parzialmente. Per la restante parte rigettata i soccombenti ricorrono per cassazione. La doglianza eccepita ha come oggetto l’insufficiente motivazione del rigetto. In particolare, i ricorrenti, denunciano l’errore commesso dal Tribunale laddove, dopo aver richiamato un passo motivazionale dell’ordinanza dichiarando la poca chiarezza sia nella motivazione che nel dispositivo, ha rigettato parte dell’opposizione. Il Collegio, inoltre, aggiungeva che l’esecuzione doveva procedere in base al tenore del titolo esecutivo poiché i soli stralci o richiami addotti dagli opponenti non erano sufficienti a rendere il caso di nuovo scrutinabile. L’obbligo per il Tribunale di acquisire il fascicolo dell’esecuzione. Nell’analisi del caso di specie effettuato della Suprema Corte viene evocato immediatamente l’art. 115 c.p.c. in materia di disponibilità delle prove che unito ad una costante giurisprudenziale sancisce l’obbligo del Tribunale di acquisire conoscenza degli atti in modo diretto tramite l’acquisizione del fascicolo dell’esecuzione. In particolare, la Cassazione afferma che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza, che ha per oggetto la valutazione se un segmento del processo esecutivo si sia svolto o meno in modo conforme alle norme che lo regolano, e per poter compiere tale valutazione il giudice ha il potere e il dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione . Pertanto, nella fattispecie in esame, il rigetto della domanda di opposizione sulla base della mancata produzione in giudizio da parte dell’opponente dell’atto contro cui si ricorre non può considerarsi legittimo e la doglianza sollevata fondata. Il Tribunale avrebbe dovuto procedere al diretto esame del fascicolo suddetto al fine di renderne, nel giudizio, cognizione piena. Gli Ermellini, per tutti questi motivi, accolgono il ricorso e cassano la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 13 dicembre 2016 – 25 gennaio 2017, n. 1919 Presidente Amendola – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue § 1. M.N. ed D.A.E. hanno proposto ricorso per cassazione contro A.G., avverso la sentenza del 5 dicembre 2013, con cui il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici, ha provveduto su un’opposizione agli atti esecutivi da essi ricorrenti proposta avverso un’ordinanza con la quale il Giudice dell’Esecuzione, investito di una procedura esecutiva per obblighi di fare, aveva disposto l’estinzione del processo. § 2. Nella detta sentenza il Tribunale, dopo aver dato atto - con valutazione di condivisione della decisione e, quindi, accoglimento parziale dell’opposizione - che, in sede di reclamo avverso la stessa ordinanza, il Tribunale in composizione collegiale aveva accolto parzialmente il reclamo limitatamente alla parte dell’esecuzione interessante il ripristino di due balconi, con conseguente revoca in parte qua dell’ordinanza stessa, ha invece rigettato l’opposizione nella parte in cui censurava l’ordinanza del g.e. che ha rigettato l’istanza di parte procedente di dare seguito alla procedura e che nella sostanza ha condotto all’esito della definizione del processo di esecuzione . § 3. Al ricorso, che prospetta un unico motivo concernente il parziale rigetto dell’opposizione per l’indicata ragione, non v’è stata resistenza dell’intimata. § 3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla 1. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 168 del 2016, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato della parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato quanto segue § 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni § 4. La trattazione del ricorso può avvenire ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., in quanto esso appare manifestamente fondato. Queste le ragioni. § 4.1. Con l’unico motivo di opposizione si evoca, senza indicare quale fra i paradigmi dell’art. 360 c.p.c. si intenda evocare, insufficienza della motivazione di rigetto. Peraltro, dall’esposizione del motivo si comprende che la doglianza è in iure ed afferisce all’errore che il Tribunale avrebbe commesso, là dove - dopo avere richiamato un passo motivazionale dell’ordinanza opposta quanto al rilievo che il contenuto del titolo esecutivo, costituito da una sentenza, non era chiaro né nella motivazione né nel dispositivo - ha giustificato il parziale rigetto dell’opposizione, adducendo che la doglianza prospettata in parte qua nel senso che l’esecuzione doveva proseguire in base al tenore del titolo esecutivo, non era scrutinabile, in quanto gli opponenti e qui ricorrenti non avevano prodotto né il titolo esecutivo né la c.t.u. su cui esso si fondava e non poteva il decidente basare il proprio convincimento su stralci o richiami frammentari contenuti negli atti e nella documentazione depositata, prescindendo dall’esame integrale e complessivo del titolo esecutivo con l’esposizione della domanda e l’effettiva comprensione della statuizione adottata. § 4.2. Avverso tale motivazione, l’illustrazione del motivo richiama giurisprudenza di questa Corte che avrebbe obbligato il Tribunale ad acquisire conoscenza di quegli atti in modo diretto tramite l’acquisizione del fascicolo dell’esecuzione ed evoca al riguardo l’art. 115 c.p.c In tal modo la censura svolta con il motivo si individua come censura in iure dell’operato del Tribunale, sotto il profilo che, dovendo il giudice investito dell’opposizione agli atti giudicare della legittimità dello svolgimento del processo esecutivo, ne può conoscere in modo diretto. La censura si sostanzia nella critica alla sentenza impugnata per essersi rifiutata di procedere alla cognizione dell’opposizione esaminando direttamente il fascicolo relativo all’esecuzione opposta. Come tale la censura, al di là dell’evocazione dell’art. 115 c.p.c., si sostanzia in una denuncia di violazione dell’art. 113 c.p.c., sotto il profilo che il Tribunale non avrebbe rispettato la regula iuris che contraddistingue la sua funzione allorquando è investito, con il rimedio dell’opposizione agli atti, del dovere di decidere sulla legittimità del suo operato in funzione di giudice dell’esecuzione. Detta regula si evidenzia nel senso che, dovendo il giudice dell’esecuzione decidere della legittimità del modo di procedere siccome estrinsecatosi nel processo esecutivo di cui come ufficio è investito, l’oggetto su cui deve decidere, cioè quanto è presente nel processo esecutivo e, quindi, nel relativo fascicolo dell’esecuzione artt. 484, secondo comma, e 488 c.p.c. , deve già ritenersi nella sua disponibilità in funzione della cognizione che è chiamato a svolgere, sicché non è necessario che, affinché del suo esame, in quanto sollecitato dall’opposizione, egli risulti investito, provvedano le parti a produrre ciò che nel fascicolo si trova già. È stato, infatti, statuito da questa Corte che Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza, che ha per oggetto la valutazione se un segmento del processo esecutivo si sia svolto o meno in modo conforme alle norme che lo regolano, e per poter compiere tale valutazione il giudice ha il potere - dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione non è legittimo quindi il rigetto della domanda di opposizione sulla base della mancata produzione in giudizio da parte dell’opponente dell’atto contro cui si oppone Cass. n. 7610 del 2004 . E, di recente, sotto un profilo generale, si è affermato che Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza ed ha per oggetto la valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano, sicché il giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione. Cass. n. 12642 del 2014 . Dall’applicazione dei ricordati principi consegue che il Tribunale avrebbe dovuto procedere al diretto esame del fascicolo dell’esecuzione, in cui vi erano il titolo esecutivo e la c.t.u., cui aveva fatto riferimento l’ordinanza estintiva impugnata e ciò al fine di rendere su tali atti il giudizi a cognizione piena, cui era stato chiamato. § 4.3. Il motivo sembra, dunque, da accogliere e la sentenza da cassare con rinvio al Tribunale di Napoli, risultando soppressa la Sezione Distaccata di Portici . § 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere. Il ricorso è, pertanto, accolto e la sentenza è cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche per le spese del giudizio di cassazione.