Notifica della convalida di sfratto eseguita al portiere: per la Cassazione è valida

Gli Ermellini hanno qui l’occasione di ribadire la validità della notifica della convalida di sfratto eseguita al portiere dello stabile dove risulta collocata la sede legale della società.

Così sancisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 942/17 depositata il 17 gennaio. Il caso. La società locatrice intimava lo sfratto per morosità alla società locataria e il Tribunale di Gorizia lo convalidava fissando data di rilascio. Notificato il precetto di rilascio la società sfrattata proponeva, dinanzi al Tribunale, opposizione alla convalida dello stesso. L’opposizione veniva dichiarata dal Giudice di merito inammissibile e la società proponeva il gravame in appello. La Corte d’appello di Trieste, respingendo l’istanza, confermava la decisione del Tribunale e la società conduttrice, nuovamente soccombente, ricorre in Cassazione. La doglianza sollevata dalla ricorrente lamenta la mancata trasmissione, da parte del portiere dello stabile dov’era la sede legale della società, della notifica dell’intimazione di sfratto e del conseguente giudizio di convalida. Tale omissione integra, secondo la società, gli estremi del caso fortuito, idoneo a legittimare l’opposizione tardiva. La notifica eseguita al portiere è valida? La Suprema Corte nell’esame del caso rileva innanzitutto la disciplina dell’art. 145 c.p.c. nella parte in cui sancisce che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. . La disciplina appena riportata permette alla Corte di escludere che l’omessa consegna da parte del portiere potesse integrare caso fortuito e di conseguenza opposizione tardiva. Inoltre, aggiungono gli Ermellini, la notifica era stata ricevuta anche dall’ex legale rappresentante della società prima che cessasse la sua carica e, in ogni caso, si era correttamente provveduto al rinnovo della notifica fissando una nuova udienza. La Cassazione non ravvisa dunque elementi che possano integrare il caso fortuito e ritiene che la doglianza rilevata dalla società sia assolutamente infondata. Aggiunge, poi, che l’insistenza della parte ricorrente nel prospettare tesi giuridiche del tutto eccentriche, a fronte di due pronunce di merito che avevano chiaramente delineato gli esatti termini della questione si traduce nella colpa grave nell’evidente abuso dello strumento processuale e pertanto la Suprema Corte, oltre a rigettare il ricorso, condanna la società al risarcimento dei danni in favore della controparte.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 novembre 2016 – 17 gennaio 2017, n. 942 Presidente Spirito – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 1. La s.r.l. Ennedi Commerciale intimò sfratto per morosità alla s.r.l. Bliss 145 davanti al Tribunale di Gorizia, il quale con ordinanza del 21 luglio 2010 convalidò lo sfratto e fissò la data di rilascio. In forza di quel provvedimento la locatrice notificò precetto per il rilascio e, a seguito di tale atto, la s.r.l. Bliss 145 propose opposizione successiva alla convalida, ai sensi dell’art. 668 cod. proc. civ., davanti al medesimo Tribunale di Gorizia. Il Tribunale dichiarò inammissibile l’opposizione e condannò l’opponente alle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla società Bliss 145 e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 21 marzo 2012, ha respinto il gravame, confermando la decisione del Tribunale e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che la tesi dell’appellante ruotava intorno alla presunta mancata trasmissione, da parte del portiere dello stabile dov’era la sede legale della società, della notifica dell’intimazione di sfratto e del conseguente giudizio di convalida. La notifica al portiere, prevista dall’art. 145 cod. proc. civ., era invece pienamente valida, né poteva la mancata consegna dell’atto integrare gli estremi del caso fortuito idoneo a legittimare l’opposizione tardiva. L’amministratrice della società, inoltre, aveva ricevuto personalmente la notifica prima di dimettersi dalla carica e il Tribunale aveva provveduto, alla prima udienza, ad un rinvio proprio per rinnovare la notifica, in tal modo escludendo ogni possibile lesione del diritto di difesa. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Trieste propone ricorso la società Bliss 145 con atto affidato ad un motivo. Resiste la s.r.l. Ennedi Commerciale con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 668 cod. proc. civ., rilevando che la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere che il mancato recapito dell’atto da parte del portiere integrava gli estremi del caso fortuito. Ribadisce la società ricorrente che il portiere dello stabile non aveva consegnato l’avviso dell’udienza di convalida dello sfratto che la notifica all’amministratrice in data 29 marzo 2010 era per l’udienza del 10 maggio 2010, mentre la stessa si tenne, per motivi d’ufficio, il giorno successivo che la nuova notifica disposta dal G.I. all’udienza dell’11 maggio 2010 per il successivo 21 luglio era stata consegnata al portiere dello stabile della sede legale, che neppure in tale occasione l’aveva consegnata. Doveva, quindi, riconoscersi l’esistenza del fortuito ed ammettere l’opposizione tardiva. 1.1. Il motivo non è fondato. La Corte d’appello ha costruito la propria motivazione su due fondamentali argomentazioni che il ricorso non è affatto in grado di superare. La sentenza, come si è già accennato, sulla premessa che la notifica alla persona giuridica può avvenire anche tramite consegna al portiere art. 145 cod. proc. civ. , ha escluso che l’omessa consegna da parte del portiere peraltro rimasta non dimostrata potesse integrare gli estremi del caso fortuito, anche perché il legale rappresentante della società Bliss aveva ricevuto la notifica in data precedente alla propria cessazione dalla carica e comunque, il G.I. aveva provveduto al rinnovo della notifica fissando una nuova udienza per il 21 luglio 2010. A fronte di tale motivazione, la doglianza non considera che la mancata consegna dell’atto da parte del portiere non può integrare il fortuito a meno che non se ne provi l’esistenza, senza contare che nella specie si tratterebbe di due notifiche non consegnate in date diverse, mentre la prima notifica all’amministratrice andò a buon fine, sia pure per una data diversa da quella nella quale l’udienza effettivamente si tenne. A ciò va aggiunto che la valutazione sull’esistenza o meno del caso fortuito è rimessa al giudice di merito e che i capitoli di prova di cui si lamenta la mancata ammissione sono comunque inidonei a conseguire il risultato probatorio che la società ricorrente si prefigge v. ricorso a p. 6 . Ne consegue che il ricorso in esame non fa altro che riproporre osservazioni critiche già vagliate dalla Corte d’appello, insistendo nella prospettazione di tesi giuridiche evidentemente prive di qualsiasi fondamento. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a determinare i compensi professionali. L’insistenza della parte ricorrente nel prospettare tesi giuridiche del tutto eccentriche, a fronte di due pronunce di merito che avevano chiaramente delineato gli esatti termini della questione, induce il Collegio a condannare la società ricorrente al risarcimento dei danni, in favore della controparte, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., poiché tale comportamento svela una colpa grave che si traduce nell’evidente abuso dello strumento processuale v. sentenza 19 aprile 2016, n. 7726 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché al pagamento della somma di Euro 5.200 a favore della controparte, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile.