L’immanente attualità del pericolo sismico e l’onere della sua prova

Una disputa tra vicini dà occasione alla Corte di Cassazione di ribadire l’orientamento giurisprudenziale prevalente in tema di apprezzamento della pericolosità derivante da costruzioni in violazione o inosservanza delle norme antisismiche.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 198/17 depositata il 9 gennaio. Il caso. Una coppia aveva realizzato un manufatto abusivo non conforme a disciplina antisismica e con accesso aperto direttamente sul terrazzo del vicino. Quest’ultimo quindi agiva nei loro confronti chiedendo la rimozione del manufatto e di un cavo elettrico presente sulla sua proprietà. Le domande venivano disattese in primo grado ma accolte in appello. I coniugi convenuti proponevano quindi ricorso in Cassazione. Il manufatto pericoloso”. Il motivo di doglianza che qui interessa è relativo alla condanna di demolizione del manufatto. Secondo i ricorrenti la Corte d’appello avrebbe considerato il manufatto come contiguo o frontistante al fabbricato dell’attore, mentre in realtà esso non lo era. Per questo motivo non sarebbe applicabile la disciplina delle distanze legali né la normativa antisismica, anche alla luce del fatto che non era emerso alcuno stato di pericolo attuale ed imminente derivante dal manufatto . Inoltre, sarebbe stato erroneo da parte del Giudice del gravame l’aver condannato i convenuti alla demolizione senza verificare la possibilità di ricorrere ad accorgimenti idonei ad eliminare il rischio sismico . I ricorrenti, in ogni caso, ritengono di non essere tenuti a indicare tali accorgimenti, ricadendo bensì l’onere sul giudice, coadiuvato da una apposita c.t.u L’onere della prova grava sul proprietario del manufatto. La Corte di Cassazione, invece, rispolvera l’orientamento espresso, da ultimo, nella sentenza n. 24141/07 nell’apprezzare la situazione di pericolo derivante dalla violazione o inosservanza delle norme antisismiche, l’attualità del pericolo va valutata in ragione della possibilità sempre incombente, a causa della conformazione del suolo, di un movimento tellurico . Ci si trova quindi in una situazione d’immanenza del pericolo , all’interno della quale la normativa antisismica prescrive degli accorgimenti tecnici volti alla prevenzione dell’eventuale fenomeno sismico. Il motivo di ricorso va quindi ritenuto infondato. Infine, in risposta alla seconda doglianza, infine, la Corte richiama il precetto ex art. 2697 c.c., per il quale l’onere di provare un fatto ricade su chi ha interesse a dedurlo in giudizio e dimostrarlo quindi, nel caso di specie, grava sul relativo proprietario, che resista alla domanda di demolizione . La Suprema Corte decide quindi per il rigetto del ricorso e condanna i coniugi ricorrenti al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 29 settembre 2016 – 9 gennaio 2017, n. 198 Presidente Petitti – Relatore Cosentino Svolgimento del processo Con citazione del 6.3.95 il sig. D.S.M. - proprietario di un fabbricato per civile abitazione con antistante terrazzo in omissis , confinante con la proprietà dei coniugi Ia.St. e D.R. conveniva questi ultimi davanti al tribunale di Napoli lamentando, per quanto qui ancora interessa, che a i convenuti avevano realizzato sulle aree scoperte a confine con la sua proprietà un manufatto abusivo non conforme alla disciplina antisismica b detto manufatto abusivo aveva un accesso aperto direttamente sul loro terrazzo, idoneo a manifestare una inesistente servitù di accesso e transito sul terrazzo stesso c i convenuti avevano altresì abusivamente collocato un cavo elettrico nella sua proprietà. Il D.S. quindi avanzava, insieme ad altre domande che qui non è necessario ricordare, una domanda di condanna dei convenuti alla demolizione del suddetto manufatto, una domanda di accertamento dell’inesistenza di servitù gravanti sul suo terrazzo a favore del fondo dei convenuti e una domanda di condanna dei convenuti alla rimozione del suddetto cavo elettrico. Tali domande, disattese in primo grado, sono state accolte dalla corte d’appello di Napoli con la sentenza n. 888/11. D.R. e gli eredi di Ia.St. , deceduto nel corso del giudizio di secondo grado la stessa D.R. ed i figli I.I. , M.L. , G. , Gi. e S. , hanno proposto ricorso per cassazione, articolandolo su tre motivi, nei confronti della sentenza d’appello. D.S.M. ha resistito con controricorso. La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 29.9.16, per la quale solo il contro ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 9 della legge 1684/62, abrogata dalla legge 64/74, e dell’articolo 873 c.c., nonché l’erronea valutazione delle prove, con violazione dell’articolo 116 c.p.c., l’illogicità ed insufficienza della motivazione e la nullità della sentenza. Con tale complesso motivo di ricorso i ricorrenti censurano la statuizione relativa alla demolizione del manufatto da loro edificato proponendo le seguenti, distinte, doglianze a La corte d’appello avrebbe errato nel non considerare che il manufatto realizzato dai convenuti non era né contiguo al fabbricato dell’attore, né al medesimo frontistante nella fattispecie quindi, secondo i ricorrenti, non sarebbe stata applicabile né la normativa antisismica, trattandosi di strutture autonome e distinte, né la disciplina delle distanze legali di cui all’articolo 873 c.c., trattandosi di immobili non frontistanti. b La corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che dall’istruttoria non era emerso alcuno stato di pericolo attuale ed imminente derivante dal manufatto I. /D. . c La corte territoriale avrebbe errato nel disporre la demolizione del manufatto senza verificare la possibilità di ricorrere ad accorgimenti idonei ad eliminare il rischio sismico accorgimenti che, secondo i ricorrenti, non sarebbe stato loro onere indicare, competendo la relativa ricerca al giudice, con l’ausilio di apposita c.t.u Il motivo non può trovare accoglimento. La doglianza sub a è inammissibile perché si fonda su un presupposto di fatto - che il manufatto dei ricorrenti non fosse contiguo al fabbricato dell’attore - che contrasta con l’accertamento non adeguatamente censurato mediante la deduzione di vizi logici o lacune argomentative dell’elaborato peritale operato dalla corte d’appello sulla scorta della c.t.u. all’uopo disposta cfr. pagina 8, ultimo cpv, della sentenza gravata gli immobili dell’attore e quello dei convenuti sono parte di un unico edificio . La doglianza sub b è infondata perché, come osservato da questa Corte con la sentenza n. 24141/07, ai fini dell’apprezzamento della situazione di pericolo derivante dall’inosservanza delle norme antisismiche, l’attualità del pericolo va valutata in ragione della possibilità sempre incombente, a causa della conformazione del suolo, di un movimento tellurico, trattandosi di una normativa avente ad oggetto prescrizioni tecniche volte a prevenire, in una situazione d’immanenza del pericolo, le conseguenze dannose di un eventuale sisma. La doglianza sub c è infondata perché il principio secondo il quale il giudice deve accertare se il pericolo derivante dalla edificazione di un fabbricato realizzato senza il rispetto della disciplina antisismica possa essere eliminato con l’uso di particolari accorgimenti tecnici e, solo in caso negativo, deve ordinare la riduzione in pristino S.S.U.U. n. 7396/98 va coordinato con il disposto dell’articolo 2697 c.c., alla cui stregua l’onere di provare un fatto nella specie, l’esistenza di accorgimenti tecnici che consentissero di mettere in sicurezza l’immobile, evitando in tal modo la relativa demolizione grava su chi ha interesse alla relativa dimostrazione in giudizio. Deve quindi affermarsi che nel giudizio avente ad oggetto la demolizione di un fabbricato non conforme alla disciplina antisismica, l’onere di provare l’esistenza di soluzioni tecniche idonee a mettere in sicurezza il fabbricato stesso, senza necessità di demolirlo, grava sul relativo proprietario, che resista alla domanda di demolizione. Conseguentemente, non avendo i ricorrenti nemmeno dedotto di aver indicato, in sede di merito, soluzioni, trascurate dalla corte di appello, idonee a mettere in sicurezza il loro fabbricato, senza necessità di demolirlo, la doglianza va respinta. Con il secondo motivo di ricorso, relativo alla statuizione con cui la corte distrettuale ha escluso il diritto degli odierni ricorrenti di transitare sul terrazzo del signor D.S. , si denuncia l’erroneo apprezzamento delle prove, con conseguente violazione dell’articolo 116 c.p.c. e del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, nonché degli articoli 113 c.p.c. e 2697 c.c., ed il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Nel motivo si contesta, in primo luogo, l’interpretazione operata dalla corte d’appello con riferimento all’atto di acquisto dei ricorrenti del 2.5.96 e, in particolare, l’affermazione della sentenza gravata secondo cui con tale atto i signori I. e D. avrebbero acquistato solo una servitù di passo sul terrazzo del D.S. servitù giudicata tuttavia inesistente dalla corte partenopea, per mancanza di opere visibili e non anche la comproprietà di detto terrazzo. In proposito i ricorrenti evidenziano come il fatto che il terrazzo in questione fosse in proprietà comune delle parti emergerebbe con chiarezza dall’atto di acquisto del comune dante causa delle parti, Sig. B.G. , del 30 dicembre 1905, e lamentano che la corte distrettuale avrebbe trascurato la portata di quest’ultimo atto. In secondo luogo nel motivo di ricorso si contesta la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto, sulla base delle testimonianze acquisite al giudizio, non provati i presupposti dell’esistenza di una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia. Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili in cui esso si articola. Quanto al primo profilo, relativo al mancato riconoscimento della comproprietà della terrazza, è sufficiente rilevare che la censura proposta attinge l’interpretazione negoziale operata dalla corte di merito in ordine alla portata dell’atto di acquisto dei ricorrenti del 1996 e, in particolare, l’interpretazione secondo la quale, in tale atto, oggetto di alienazione non è la proprietà comune della terrazza ove è esercitato il passaggio, bensì del diritto di passaggio il titolo di provenienza di tale diritto sembra essere semplicemente il possesso del passaggio pag. 11, penultimo cpv, della sentenza . La censura formulata nel motivo di ricorso è inammissibile perché non denuncia alcuna violazione dei canoni legali della interpretazione contrattuale, né individua vizi logici o lacune argomentative del ragionamento ermeneutico della corte d’appello la quale, va sottolineato, non ha ignorato l’atto del 1905 ma ha rilevato come le conseguenze che i signori I. e D. pretendevano di desumerne confliggessero col tenore dell’atto del 1996 ma attinge il risultato di detto ragionamento ermeneutico, risolvendosi in una inammissibile contrapposizione tra l’interpretazione negoziale operato dal giudice di merito e quella ritenuta preferibile dalla parte. Come questa Corte ha più volte affermato da ultimo, cfr. sent. 2465/15 , infatti, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati. Quanto al secondo profilo in cui si articola il motivo di ricorso in esame, relativo al mancato riconoscimento dell’acquisto di una servitù di passaggio sul suddetto terrazzo per destinazione del padre di famiglia, il Collegio osserva che la corte d’appello ha esaurientemente motivato la propria decisione evidenziando, per un verso, che le caratteristiche dei luoghi, quali desumibili dalle fotografie agli atti, non permettevano di individuare un rapporto di servizio tra un fondo e l’altro corrispondente al contenuto di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia e, per altro verso, che le stesse testimonianze assunte risultavano contrastanti circa il passaggio sul terrazzo in questione da parte dei signori I. e D. , giacché tale passaggio era stato negato da alcuni testi ed affermato da altri. La corte distrettuale non si è quindi sottratta all’onere di motivazione su di lei incombente, mentre la doglianza dei ricorrenti si appunta contro le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento del giudice di merito e non contro eventuali vizi del percorso formativo di tale convincimento essa cioè si risolve in una istanza di revisione, da parte della Corte di cassazione, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. La censura risulta dunque inammissibile, perché, come questa Corte ha più volte affermato cfr. sent. n. 7972/07 , nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli articoli 1102 e 1117 c.c., nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione della statuizione con cui la corte d’appello ha disposto la rimozione del filo elettrico da loro fatto passare sulla proprietà del D.S. . Secondo i ricorrenti la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il filo elettrico si trovasse sulla proprietà del resistente, poiché esso sarebbe invece collocato su un muro comune. La doglianza è inammissibile perché contrasta con l’accertamento di fatto, non adeguatamente censurato con il ricorso per cassazione, che detto filo era posizionato sull’edificio di proprietà esclusiva dell’attore pagina 15, § 4, penultimo cpv, della sentenza . Il ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000 tremila oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge. Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di studio dott. Dario Cavallari.