Coniugi litigiosi, l’affidamento condiviso dei figli resta la prima opzione

A chiusura della separazione tra moglie e marito è scontro sui figli. Illogica la decisione con cui si opta per l’affidamento in esclusiva a uno dei genitori alla luce del clima di conflittualità che caratterizza i rapporti tra i coniugi. Non basta il richiamo al pericolo di uno stallo sulle decisioni più importanti per i figli.

Problemi caratteriali per lui e per lei. Inevitabile il clima di litigiosità che fa esplodere la coppia. A dover essere tutelati sono i due figli minori. E su questo fronte la prima opzione resta quella dell’affidamento condiviso. Illogico sostenere che si possano affidare in esclusiva i due ragazzi all’uno o all’altro genitore solo per rendere più veloci alcune decisioni sui figli. Cassazione, sentenza n. 27, sezione I civile, depositata il 3 gennaio 2017 Affidamento dei figli . A caratterizzare la separazione dei due coniugi è soprattutto lo scontro sulla gestione dei due figli minori, un ragazzo e una ragazza. A fare chiarezza provvedono i giudici che, prima in Tribunale e poi in Appello, una volta preso atto della particolare conflittualità esistente nel rapporto tra i coniugi optano per l’ affidamento esclusivo al padre. Secondo i giudici è evidente che il forte scontro tra moglie e marito, frutto di particolari caratteristiche caratteriali, rischia di ostacolare la loro capacità di assumere scelte comuni . Di conseguenza, sempre secondo i giudici, l’ affidamento condiviso potrebbe creare una situazione di stallo , con ripercussioni negative sui figli bisognosi di particolari cure e attenzioni . Affidamento esclusivo o condiviso? . Immaginabile la reazione della moglie, che contesta duramente la decisione con cui i figli della coppia sono stati affidati esclusivamente al marito. E le contestazioni mosse dal legale che rappresenta la donna vengono ritenute logiche dai magistrati della Cassazione, con conseguente censura per la decisione assunta in Appello. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, pur tenendo conto della conflittualità che caratterizza i rapporti tra moglie e marito, non è assolutamente specificata la ragione per cui è preferibile l’ affidamento dei ragazzi al padre piuttosto che alla madre. E tale lacuna è ancor più significativa alla luce del fatto che proprio i giudici, sia in primo che in secondo grado, hanno annotato che entrambi i genitori presentano evidenti limiti caratteriali . Di conseguenza, è illogico optare per un affidamento esclusivo solo alla luce della conflittualità tra i genitori. E certo non è sufficiente, concludono i giudici della Cassazione riaffidando la vicenda alle valutazioni della Corte d’Appello, il richiamo alla necessità di assicurare rapidità nelle decisioni riguardanti i figli .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 settembre – 3 gennaio 2017, n. 27 Presidente Dogliotti – Relatore Lamorgese Fatti di causa La Corte d'appello di Brescia, con sentenza 6 marzo 2015, ha rigettato il gravame di M. P. avverso l'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo che, giudicando nella causa di separazione dal coniuge B. L. A., aveva affidato in via esclusiva al padre i due figli minori A. e S. e aveva negato alla M. l'attribuzione di un contributo per il mantenimento proprio e dei figli e l'assegnazione della casa coniugale. La Corte ha confermato la decisione del primo giudice sull'affidamento esclusivo dei figli anziché condiviso in ragione di una particolare conflittualità esistente nel rapporto tra i coniugi che derivava dalla presenza di note caratteriali in entrambi e che ostacolava la loro capacità di assumere scelte comuni, sicché un affidamento condiviso avrebbe creato una situazione di stallo nelle decisioni che era negativa nell'interesse dei figli, bisognosi di particolari cure e attenzioni in tale situazione ha confermato il regime di affidamento esclusivo al padre, dando atto dell'importante ruolo della madre non affidataria nella crescita e nella formazione dei figli con riguardo alle statuizioni economiche, la Corte ha ritenuto che, pur avendo il B. una maggiore capacità reddituale e patrimoniale, la M. godeva di redditi superiori a quelli dichiarati e che aveva dimostrato di essere in grado con i propri mezzi di conservare il tenore di vita matrimoniale. Avverso questa sentenza la N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui si è opposto il B Le parti hanno presentato memorie. Ragioni della decisione Va preliminarmente esaminata e rigettata, perché infondata, l'eccezione di improcedibilità o inammissibilità del ricorso per mancata produzione della sentenza notificata il 30 aprile 2015 la quale, infatti, è ritualmente presente in atti. I primi sei motivi di ricorso denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per avere escluso l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre sulla base dell'argomento, considerato inconsistente, dell'esistenza di una litigiosità tra i coniugi e senza considerare che un affidamento esclusivo non garantisce una minore litigiosità né la tutela dell'interesse dei figli per averli affidati in via esclusiva al padre pur avendo evidenziato i limiti caratteriali dello stesso e pur avendo rilevato che ad entrambi i genitori erano state riscontrate difficoltà caratteriali, senza una motivazione sulla inidoneità genitoriale della madre la quale si era sempre dimostrata idonea ed attenta nei confronti dei figli. I motivi in esame, da esaminare congiuntamente perché reciprocamente connessi tra loro, sono fondati. Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l'orientamento secondo cui l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l'altro costituisce il regime ordinario di affidamento i che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore v. Cass. nn. 1777 e 5108/20012, 24526/2010, 16593/2008 . Nella specie, la Corte di merito ha preso atto della conflittualità tra i coniugi e ha scelto uno dei due genitori il B. quale affidatario esclusivo dei figli senza una specifica motivazione in ordine al pregiudizio che sarebbe stato arrecato ai figli da un affidamento condiviso, essendo del tutto generico e quindi apparente l'argomento della necessità di assicurare rapidità nelle decisioni riguardanti i figli. Inoltre, la scelta di escludere la M. dall'affidamento dei figli non è derivata da una specifica valutazione di incapacità genitoriale della stessa e, per altro verso, neppure la scelta di affidare i figli al padre è derivata da un accertamento della sua idoneità genitoriale. E' significativo che la Corte di merito abbia evidenziato la presenza di note caratteriali in entrambi i genitori, sicché la scelta del genitore al quale affidare i figli in via esclusiva risulta priva di una reale motivazione. Gli ultimi tre motivi riguardano la mancata attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della M., addebitando alla sentenza impugnata lacune istruttorie e omesso esame della documentazione ai fini dell'accertamento dell'elevato tenore di vita matrimoniale e della situazione reddituale delle parti che si assume sperequata a vantaggio del B. e a svantaggio della M I motivi in esame sono inammissibili le censure motivazionali non sono riconducibili al novellato art. 360 n. 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014 la censura di carenza di istruttoria e omesse indagini sui redditi, rubricata ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., vorrebbe indurre questa Corte ad una impropria revisione del giudizio di fatto, compiuto dal giudice di merito, in ordine all'accertamento in concreto dei redditi delle parti. In conclusione, in accoglimento dei primi sei motivi del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, Cui demanda la liquidazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi sei motivi del ricorso, dichiara inammissibili gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.