Ricorso straordinario avverso il decreto che decide sull’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

Il decreto con cui la Corte d’appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma primo, richiamato dall’art. 182-bis, comma 5, l. fall., provvede in senso positivo o negativo in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ha carattere decisorio ed è pertanto soggetto, non essendo previsti altri mezzi di impugnazione, a ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26989/16 depositata il 27 dicembre, che ha inoltre chiarito che in caso di ricorso per cassazione del debitore avverso il decreto con cui la Corte d’appello, provvedendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, richiamato dall’art. 182- bis , comma 5, l. fall., nega l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non spetta al pm, essendo questo privo del potere di impugnazione del provvedimento, bensì ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli effetti dell’accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto opposizione. Il caso. Nell'ambito di un procedimento per accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182- bis l. fall. il Tribunale negava l'omologazione. La Corte d'appello adita ex art. 183, comma 1, l. fall. dalla società debitrice respingeva il reclamo e la soccombente proponeva ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost Il ricorso in particolare veniva notificato solo al Procuratore Generale presso la Corte d'appello e alla Corte d'appello stessa. La Prima Sezione della Suprema Corte rimetteva alle Sezioni Unite la decisione su due aspetti fondamentali 1 l'ammissibilità o meno del ricorso straordinario avverso il decreto della Corte d’appello ex art. 183, comma 1, l. fall. 2 il legittimato o i legittimati passivi. La decisione delle Sezioni Unite. Per rispondere alle questioni sollevate nell'ordinanza interlocutoria, le Sezioni Unite prendono spunto dalla disciplina del concordato preventivo per poi applicarla analogicamente all'accordo di ristrutturazione dei debiti. In particolare la Corte esamina separatamente le diverse ipotesi di arresto” della procedura di concordato preventivo, cioè i casi di inammissibilità della proposta ex art. 162 l. fall., i casi di revoca dell’ammissione ex art. 173 l. fall. e i casi di non omologazione a seguito del giudizio ex art. 180 l. fall In primo luogo gli Ermellini osservano che prima delle riforme del 2006-2007, quando era cioè possibile la dichiarazione d'ufficio di fallimento, nei rari casi di provvedimento negativo autonomo sul concordato preventivo - cioè non seguito dal fallimento ad esempio perché mancavano ab origine il requisito soggettivo di imprenditore del debitore o il requisito oggettivo dell'insolvenza - il provvedimento relativo era certamente impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7 Cost. Cass. n. 10808/99 e Cass. SS.UU. n. 9743/08 . Nelle ipotesi più frequenti in cui all' arresto della procedura concordataria faceva seguito la sentenza dichiarativa di fallimento, il provvedimento impugnabile era proprio quest'ultima con reclamo in Corte d'appello ex art. 18 l. fall In tale gravame era poi possibile contestare sia la dichiarazione di fallimento, sia eventuali vizi della procedura concordataria e del relativo esito negativo. A seguito delle riforme del 2006-2007 quest'ultima soluzione è sempre applicabile allorché alla declaratoria di inammissibilità, revoca o non omologazione del concordato preventivo si accompagni la dichiarazione di fallimento, come espressamente previsto dagli art. 162 ultimo comma, l. fall. e 183, ultimo comma, l. fall Nel caso invece di provvedimento negativo” autonomo non seguito dalla dichiarazione di fallimento si sono alternate pronunce che hanno sostenuto l'ammissibilità del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. Cass. n. 21860/10 Cass. n. 14447/14 ed altre di segno opposto Cass. n. 10808/99 Cass. n. 3452/15 . Prima di rispondere ai quesiti dell’ordinanza interlocutoria, le Sezioni Unite ricordano che il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. può essere esperito anche nei confronti di provvedimenti che abbiano forma diversa dalla sentenza. L'importante è che tali provvedimenti siano dotati dei requisiti della decisorietà e della definitività. La prima ricorre quando il provvedimento incide su diritti soggettivi secondo effetti tipici della giurisdizione contenziosa. La seconda sussiste quando non sono esperibili altri rimedi o gravami avverso il provvedimento contestato. Esperibilità del ricorso straordinario. Le Sezioni Unite a questo punto, come anticipato, distinguono i casi di provvedimento negativo autonomo e forniscono le risposte relative in ordine all’esperibilità o meno del ricorso straordinario in Cassazione. - Nel caso di inammissibilità della proposta di concordato ex art. 162, comma 2, l. fall., il provvedimento è certamente definitivo non essendo espressamente soggetto a reclamo , ma non è di natura decisoria poiché non ci si trova dinanzi ad una controversia vera e propria in senso contenzioso”. Non è quindi possibile esperire il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost - Nel caso di provvedimento di revoca ex art. 173 l. fall. dell'ammissione alla procedura, il procedimento relativo può avere natura contenziosa, ma la pronuncia emessa all'esito non ha carattere decisorio e quindi non è ricorribile in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost - Nel caso di provvedimento emesso all'esito del giudizio di omologa cioè la fattispecie concreta analoga a quella da cui è scaturita l’ordinanza interlocutoria invece le conclusioni sono differenti. In questa ipotesi vi è certamente un procedimento di carattere contenzioso con un'udienza fissata per il contraddittorio con il commissario giudiziale, i creditori dissenzienti e qualsiasi interessato vedi art. 180, comma 2, l. fall. . Il provvedimento conclusivo ha quindi carattere decisorio, sia che omologhi, sia che non omologhi il concordato. Tale decreto tuttavia non ha carattere definitivo poiché è reclamabile alla Corte d'appello ex art. 183, comma 1, l. fall A questo punto la conseguente statuizione della Corte d'appello avrà certamente carattere decisorio, ma anche definitivo poiché non è previsto alcun gravame. Tale decreto solo questo, non quello del Tribunale quindi sarà ricorribile in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost Simili conclusioni vengono infine estese al caso di accordo di ristrutturazione dei debiti stante l’evidente analogia delle procedure e lo specifico richiamo all’art. 183 l. fall. previsto dall’art. 182- bis , comma 5, l. fall Il ricorso presentato dalla società debitrice dunque, come strumento processuale, è astrattamente” ammissibile. Legittimazione passiva. Vi è però l'ulteriore questione affrontata dagli Ermellini relativa ai legittimati passivi. Nel caso di specie il ricorso era stato notificato solo al Procuratore Generale presso la Corte d'appello e alla Corte d'appello stessa . Questi tuttavia non aveva alcun potere di impugnazione e non era pertanto la controparte legittima. I veri contraddittori erano al contrario i soggetti ammessi a partecipare al giudizio di omologazione e che potevano eventualmente opporsi. Si tratta cioè dei creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione nel registro delle imprese, nonché agli altri interessati ex art. 180, comma 2, l. fall. che avessero proposto opposizione. Il ricorso presentato viene dunque giudicato inammissibile non perché lo strumento non fosse quello corretto” per contestare il provvedimento impugnato, ma perché non era stato notificato ai soggetti legittimati.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 8 novembre – 27 dicembre 2016, n. 26989 Presidente Rordorf – Relatore De Chiara Svolgimento del processo La Corte d'appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto dalla Turistica Serinese s.r.l. avverso il decreto con cui il Tribunale di Avellino aveva negato l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182 bis legge fallim., stipulato dalla società con i propri creditori. Ha accertato, infatti, che l'accordo non raggiungeva la soglia minima del 60 % dei crediti, illegittimamente calcolata dalla società debitrice escludendo del tutto quelli, di importo assai rilevante, della Banca della Campania s.p.a., che erano stati contestati in maniera del tutto o in parte non convincente”. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione ribadendo le contestazioni nei confronti dei crediti della Banca della Campania - oppostasi all'omologazione - e la conseguente irrilevanza dei medesimi, a suo avviso, a fini del calcolo della percentuale. Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite su ordinanza interlocutoria 20 aprile 2016, n. 7958 della Prima Sezione, che ha rilevato la necessità di risolvere una questione di massima di particolare importanza occorrendo chiarire l'oggettiva impugnabilità del provvedimento in esame prima ancora di esaminare la questione rilevabile d'ufficio dell'integrità del contraddittorio, essendo stato notificato il ricorso soltanto al pubblico ministero”, anche a seguito dell'ordinanza interlocutoria 23 febbraio 2016, n. 3472 della medesima Prima Sezione, con cui è stata sollecitata, nell'analoga materia del concordato preventivo, una pronuncia chiarificatrice e una valutazione comparativa delle diverse ipotesi di cui agli articoli 162, 173, 179, 180 della legge fallimentare in relazione alle diverse fattispecie concrete che, in assenza di dichiarazione di fallimento, potrebbero dar luogo al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.”. Motivi della decisione 1. - Nell'ipotesi di giudizio di omologazione riguardante, come nella specie, un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182- bis legge fallim., e nell'ipotesi di giudizio di omologazione riguardante un concordato preventivo, ai sensi degli artt. 160 e ss. della stessa legge, la questione dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., avverso il provvedimento negativo che lo conclude in sede di reclamo, presenta evidenti tratti di analogia. È dunque opportuno, anche per il necessario inquadramento sistematico della questione stessa, accogliere la sollecitazione dell'ordinanza interlocutoria della Prima Sezione ad affrontarla anzitutto con riferimento all'istituto - più rilevante e più ampiamente disciplinato - del concordato preventivo, estendendo altresì l'indagine a tutte le ipotesi di provvedimento negativo sull'esito della procedura di concordato non soltanto, dunque, il diniego dell'omologazione ai sensi dell'art. 180 legge fallim., ma altresì la declaratoria d'inammissibilità ai sensi dell'art. 162, secondo comma, e la revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173. Verranno qui riproposte, peraltro, le medesime considerazioni svolte nella sentenza relativa al ricorso iscritto al n. 11574/2016 R.G., chiamato alla medesima udienza davanti a queste Sezioni Unite a seguito della ulteriore ordinanza interlocutoria, già menzionata, n. 3472/2016 della Prima Sezione. 1.1. - La questione, quanto appunto al concordato preventivo, si pone non di rado in concreto per effetto delle modifiche apportate alla disciplina delle procedure concorsuali con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Essendosi eliminato il potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento, nonché la identità del presupposto oggettivo lo stato d'insolvenza di quest'ultimo e del concordato preventivo potendo il concordato basarsi anche sul mero stato di crisi dell'impresa , è infatti oggi non infrequente che all'esito negativo della procedura di concordato per inammissibilità della proposta, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, legge fallim., eventualmente in connessione con la mancata approvazione ai sensi l'art. 179, primo comma per revoca dell'ammissione, ai sensi dell'art. 173 per diniego dell'omologazione, ai sensi dell'art. 180 non consegua altresì la dichiarazione di fallimento del debitore mancando, appunto, l'istanza di un creditore o la richiesta del pubblico ministero o il presupposto dello stato d'insolvenza. Nel vigore della vecchia disciplina la questione dell'autonoma impugnabilità del provvedimento negativo sul concordato non si poneva se non nei casi, invero marginali, di declaratoria dell'inammissibilità della proposta di concordato per ragioni - quali il difetto del presupposto soggettivo della specifica qualifica imprenditoriale del debitore, o del presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza - implicanti l'impossibilità della dichiarazione di fallimento, che perciò non conseguiva al decreto di inammissibilità del concordato. In tali casi si sosteneva, peraltro, l'impugnabilità del decreto con il ricorso straordinario per cassazione, sull'assunto che, incidendo sul diritto soggettivo del proponente al rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge per l'ammissione alla procedura, esso aveva carattere decisorio cfr. Cass. Sez. Prima 10808/1999, successivamente ripresa da Sez. Un. 9743/2008 pronunciata su questione di giurisdizione in tutti gli altri casi, invece, essendo dichiarato il fallimento, l'impugnazione andava rivolta avverso la sentenza dichiarativa e di regola consisteva nell'opposizione ai sensi dell'art. 18 legge fallim., salvo il caso della dichiarazione di fallimento conseguente al diniego di omologazione del concordato, ritenuta appellabile e con essa potevano farsi valere anche i vizi della procedura concordataria e del relativo esito negativo. 1.2. - Anche secondo l'attuale disciplina delle procedure concorsuali introdotta dalle novelle del 2006 e 2007, peraltro, allorché alla declaratoria d'inammissibilità, revoca o non omologazione del concordato si accompagni la dichiarazione di fallimento del debitore, l'impugnazione prevista - il reclamo alla corte d'appello - è unica ed ha per oggetto sia la dichiarazione del fallimento che il provvedimento negativo sul concordato, come espressamente previsto dagli artt. 162, ult. comma, e 183, ult. comma, legge fallim. e come deve parimenti ritenersi, per evidenti ragioni sistematiche, anche con riguardo alla revoca dell'ammissione al concordato con contestuale dichiarazione del fallimento, ai sensi dell'art. 173, secondo comma su cui cfr. Cass. Sez. Prima 13817/2011 . Avverso la decisione della corte d'appello sul reclamo è ovviamente ammesso il ricorso per cassazione. 1.3. - Le certezze scemano, invece, tra gli interpreti, allorché il provvedimento negativo sul concordato non sia seguito dalla dichiarazione di fallimento del debitore, sorgendo in tal caso il dubbio se la prevista forma del decreto comporti o meno, nel silenzio della legge, la non assoggettabilità del provvedimento a ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. Non mancano, in verità, precedenti di questa Corte, come le sentenze 21860/2010, 21901/2013, 2326/2014 e 14447/2014 della Prima Sezione, in cui si è ammesso, senza però specifica motivazione, il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto d'inammissibilità della proposta di concordato adottato dal tribunale ai sensi dell'art. 162, secondo comma, legge fallim. In altre occasioni, peraltro, si è ritenuto, dando seguito all'orientamento giurisprudenziale manifestatosi con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma del 2006, espresso dalle richiamate Cass. Sez. Prima 10808/1999 e Sez. Un. 9743/2008, che il ricorso straordinario avverso il decreto negativo sulla domanda di concordato preventivo sia di regola inammissibile, salvo che il decreto si basi su ragioni che escludono la conseguente dichiarazione del fallimento per difetto dei relativi presupposti soggettivi od oggettivi Cass. Sez. Prima 3452/2015, relativa a decreto della corte d'appello di annullamento, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 183, dell'omologazione del concordato disposta dal tribunale Cass. Sez. Sesta 653/2016, relativa a diniego di omologazione cfr. anche Cass. Sez. Prima 9998/2014, relativa a decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 173 legge fallim. in fattispecie nella quale il fallimento era stato dichiarato, ma in data successiva al ricorso per cassazione . 2. - Poiché si discute dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., occorre tener conto della giurisprudenza di questa Corte su tale istituto, la quale, com'è noto, ammette il rimedio in questione avverso i provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza, presentino tuttavia i requisiti della decisorietà e della definitività. Il significato di tali requisiti - in particolare del primo - si coglie nella fondamentale continuità della giurisprudenza sin dal primo riconoscimento del rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, allora comma secondo, Cost., con la sentenza 2953/1953 di queste Sezioni Unite sul fatto che la garanzia costituzionale di cui si tratta mira a contrastare il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato, cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa”, mediante i quali il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti” così, nitidamente, tra le altre, Cass. Sez. Prima 824/1971, in motivazione . La decisorietà, dunque, consiste nell'attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato nel che risiede appunto la differenza tra il semplice incidere e il decidere cfr., per tutte, Cass. Sez. Prima 10254/1994 , il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo. Affinché, peraltro, un provvedimento non avente veste di sentenza sia impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. non è sufficiente che abbia carattere decisorio, occorre anche che non sia soggetto a un diverso mezzo d'impugnazione, dovendosi altrimenti esperire anzitutto tale mezzo - appello, reclamo o quant'altro - sicché il ricorso per cassazione riguarderà il successivo provvedimento emesso all'esito. In ciò consiste il requisito della definitività. Su tali principi - si ripete - vi è sostanziale continuità giurisprudenziale al di là di differenze, più che altro terminologiche, allorché si inserisce l'attitudine al giudicato nel requisito della definitività, intesa come immodificabilità del provvedimento, piuttosto che nel requisito della decisorietà , attestata da ultimo da un precedente di queste Sezioni Unite, la sentenza 1914/2016, in cui si ribadisce che un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio - requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost. - quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti, nonché della definitività - in quanto non altrimenti modificabile - può essere oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.” e si aggiunge che se il provvedimento al quale il processo è preordinato non ha carattere decisorio perché, non costituendo espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all'accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell'altra, non ha contenuto sostanziale di sentenza” richiamando sul punto i precedenti delle medesime Sezioni Unite nn. 3073 e 11026 del 2003 e che quando si tratta di provvedimenti per i quali non è prevista alcuna forma di impugnazione ordinaria” si realizza il presupposto della definitività intesa come non modificabilità in relazione al rimedio straordinario previsto dall'art. 111 Cost.”. 3. - Sulla base di tali premesse è possibile rispondere alle questioni poste dall'ordinanza interlocutoria della Prima Sezione. 3.1. - Se un provvedimento con forma diversa dalla sentenza è soggetto a ricorso straordinario per cassazione esclusivamente allorché è decisorio e definitivo, nel senso sopra indicato, deve concludersi che avverso il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi del secondo comma dell'art. 162 legge fallim., non è dato tale rimedio, perché il decreto, pur presentando indubbiamente il carattere della definitività - in quanto espressamente dichiarato non soggetto a reclamo” art. 162, secondo comma, legge fallim., cit. - non presenta anche il carattere della decisorietà. Esso, infatti, viene emesso dal tribunale a prescindere da una controversia, anche solo potenziale, tra parti contrapposte, nonché all'esito di un procedimento che non prevede alcun contraddittorio, bensì la sola audizione del debitore sentito il debitore”, recita il più volte richiamato art. 162, secondo comma . Che i creditori siano o meno favorevoli alla proposta di concordato presentata dal debitore è del tutto irrilevante il tribunale deve provvedere comunque, d'ufficio, a tutela di un interesse più generale, che prescinde dall'interesse individuale di ciascun creditore. Mancando addirittura una controversia - o, meglio, non rilevando comunque la sua eventuale sussistenza - non può affermarsi che il decreto decida su diritti soggettivi di parti contrapposte e sia destinato al giudicato. 3.1.1. - Che il carattere contenzioso del procedimento sia determinate, del resto, trova conferma nella difficoltà di soluzione del problema della legittimazione passiva all'ipotetico ricorso per cassazione. Nella pratica, in mancanza di altri contraddittori, si suole notificare il ricorso al pubblico ministero così è avvenuto, per esempio, in quasi tutti i precedenti, sopra richiamati, in cui il ricorso è stato ritenuto ammissibile nel vigore della disciplina successiva alla riforma . Sennonché riconoscere la legittimazione passiva del pubblico ministero contrasta con l'insuperabile rilievo che questa sussiste solo allorché il pubblico ministero sia titolare del potere d'impugnazione, trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque tale potere sia previsto ai sensi dell'art. 72 c.p.c. il che sicuramente non si verifica a proposito della partecipazione del pubblico ministero alla procedura di concordato preventivo cfr. in proposito, per tutte, le stesse Cass. Sez. Un. 9743/2008 e Sez. Prima 10808/1999, citt. . 3.2. - A conclusioni opposte occorre invece pervenire a proposito del decreto conclusivo del giudizio di omologazione, che si apre all'esito dell'approvazione della proposta di concordato da parte della maggioranza dei creditori. Qui la struttura del procedimento è chiaramente contenziosa e comprende il contraddittorio tra parti contrapposte. L'art. 180 legge fallim. prevede infatti la fissazione di un'udienza per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale”, con provvedimento che va non soltanto pubblicato a norma dell'art. 17, ma altresì notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti”, i quali nonché qualsiasi interessato” devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata” e possono proporre opposizioni. Il decreto del tribunale che conclude il procedimento è perciò idoneo al giudicato ed è decisorio, sia che abbia contenuto positivo - l'omologazione del concordato - sia che abbia contenuto negativo - il diniego di omologazione. Ciò che ne impedisce l'impugnabilità con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è, però, il difetto del requisito della definitività, nel senso sopra accolto di non soggezione a rimedi diversi da tale ricorso. Il decreto del tribunale, infatti, è reclamabile alla corte d'appello ai sensi dell'art. 183 legge fallim. Sarà perciò il provvedimento emesso da quest'ultima all'esito del giudizio sul reclamo che, condividendo il carattere decisorio del provvedimento impugnato e non essendo a sua volta altrimenti impugnabile, potrà essere oggetto di ricorso straordinario per cassazione pur non avendo forma di sentenza. Nell'analogo istituto dell'omologazione del concordato fallimentare, del resto, la ricorribilità per cassazione del decreto della corte d'appello che conclude il giudizio di reclamo avverso il decreto del tribunale è espressamente prevista dalla legge art. 131, ult. comma, legge fallim. . 3.3. - Un discorso più articolato merita l'ultima ipotesi di provvedimento negativo del tribunale sulla domanda di concordato preventivo, quella della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 legge fallim. La revoca è preceduta da un procedimento, che il tribunale apre d'ufficio dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori” art. 173, comma primo . Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 15” e all'esito il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'art. 18”. Il procedimento, dunque, può avere carattere contenzioso, dovendosi svolgere nelle forme di cui all'art. 15 legge fallim., ma solo allorché siano state presentate eventualmente all'esito della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 173 istanze di fallimento. Infatti il contraddittorio ai sensi dell'art. 15, cui rinvia l'art. 173, si instaura tra il debitore ed i creditori istanti per il fallimento” art. 15, comma secondo , dunque il rinvio non opera allorché manchino i secondi. In tal caso il procedimento si conclude, mancando un'istanza di fallimento, con il mero provvedimento di revoca o diniego della revoca , non decisorio e dunque non soggetto a ricorso per cassazione già per tale ragione, quale che sia la risposta da dare al quesito, pure postosi in dottrina, circa la sua reclamabilità alla corte d'appello per la risposta negativa v. peraltro Cass. Sez. Prima 9998/2014, cit. . 3.4. - Non è forse inutile aggiungere che la ritenuta esclusione del rimedio del ricorso per cassazione avverso i decreti di cui all'art. 162, secondo comma, e all'art. 173 legge fallim., non comporta il rischio che la funzione nomofilattica del giudice di legittimità non abbia modo di esprimersi con riguardo agli istituti della inammissibilità della proposta di concordato e della revoca dell'ammissione alla procedura essa, invero, trova comunque spazio allorché - come avviene normalmente - alle decisioni di inammissibilità o revoca consegua la sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, impugnabile, come si è visto, anche per motivi di censura relativi a tali decisioni presupposte, con rimedi culminanti appunto nel ricorso per cassazione. Né è compromessa la tutela giurisdizionale dei diritti del debitore proponente, garantiti in ogni caso dall'intervento di un giudice, quello di merito, che è giudice al pari di quello di legittimità ferma rimanendo la riproponibiltà della domanda di concordato non essendosi prodotto alcun giudicato contrario. 4. - Quanto osservato sin qui a proposito del concordato preventivo agevola la soluzione della questione, oggetto specifico del presente giudizio, dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo del procedimento di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182- bis legge fallim. Giova premettere che, per quanto il provvedimento qui impugnato sia espressamente denominato sentenza dalla Corte d'appello di Napoli, in realtà la forma corretta dello stesso sarebbe dovuta essere il decreto. L'art. 182- bis , quinto comma, infatti, prevede che il decreto del tribunale è reclamabile alla corte d'appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile”. E il provvedimento emesso dalla corte d'appello ai sensi dell'art. 183, primo comma l'unico qui applicabile, riguardando il secondo comma l'ipotesi di dichiarazione del fallimento , ha appunto la forma del decreto, come si ricava da considerazioni sistematiche - avendo tale forma il provvedimento del tribunale - e dall'analogia con quanto dispone il penultimo comma dell'art. 131 a proposito del reclamo in materia di omologazione del concordato fallimentare. Quale che sia, comunque, la forma rituale del provvedimento in questione, può affermarsi - alla luce delle considerazioni sopra svolte a proposito del concordato preventivo - che si tratta di provvedimento decisorio, tale essendo la natura del provvedimento reclamato, emesso dal tribunale all'esito di un procedimento destinato a produrre il giudicato sull'omologazione o non omologazione dell'accordo e che ha perciò struttura contenziosa. È infatti previsto, al comma quarto dell'art. 182- bis , che entro trenta giorni dalla pubblicazione” dell'accordo nel registro delle imprese i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione” dopo di che il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato”. Il decreto del tribunale, pur essendo decisorio, non è soggetto a ricorso per cassazione essendo, come si è visto, reclamabile alla corte d'appello al ricorso per cassazione è quindi soggetto il provvedimento di quest'ultima sul reclamo. Può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto il decreto con cui la corte d'appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell'art. 183, comma primo, richiamato dall'art. 182- bis , comma quinto, legge fallim., provvede in senso positivo o negativo in ordine all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ha carattere decisorio ed è pertanto soggetto, non essendo previsti altri mezzi d'impugnazione, a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost 5. - Il ricorso proposto dalla Turistica Serinese s.r.l. avverso il provvedimento della Corte d'appello di Napoli sarebbe dunque ammissibile sotto i profili sin qui esaminati sennonché esso presenta ulteriori problemi di ammissibilità sotto il profilo dell'instaurazione del contraddittorio. Il ricorso è stato notificato, infatti, oltre che alla Corte d'appello di Napoli, ovviamente non legittimata essendo il giudice della causa, al solo Procuratore Generale presso detta Corte, che non è legittimo contraddittore, per quanto osservato sopra al § 3.1.1, non essendo titolare del potere d'impugnazione e non essendo, anzi, la partecipazione del pubblico ministero neppure prevista dalla disciplina speciale sul procedimento di ristrutturazione dei debiti. I legittimi contraddittori del debitore ricorrente vanno individuati, invece, nei soggetti ammessi a partecipare al giudizio di merito e ad opporsi eventualmente all'omologazione, e dunque nei creditori per titolo e causa anteriore” alla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese ai quali il comma quinto dell'art. 182- bis riferisce gli effetti dell'accordo stesso , nonché negli altri interessati” che abbiano proposto opposizione. Va pertanto enunciato l'ulteriore, seguente principio di diritto in caso di ricorso per cassazione del debitore avverso il decreto con cui la corte d'appello, provvedendo sul reclamo ai sensi dell'art. 183, comma primo, richiamato dall'art. 182- bis , comma quinto, legge fallim., nega l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non spetta al pubblico ministero, essendo questo privo del potere d'impugnazione del provvedimento, bensì ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli effetti dell'accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto opposizione. 6. - Poiché il ricorso della Turistica Serinese, come si è anticipato, non è stato notificato ad alcuno di tali soggetti legittimati, va dichiarato inammissibile. In mancanza di parti controricorrenti non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.