Ricorso in Cassazione: il formalismo dell’atto introduttivo nella giurisprudenza nazionale e internazionale

In tema di fase introduttiva del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione si esprime sulla ammissibilità di filtri” all’accesso, anche avuto riguardo della giurisprudenza della Corte EDU.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26936/16 depositata il 23 dicembre. Il caso. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana interveniva nel procedimento di risarcimento del danno dispiegato da un proprio dipendente, il quale allegava che la responsabilità del sinistro da lui patito ricadesse sul Comune, per non aver rimosso dalla strada un cordolo fuori posto. Il datore di lavoro chiedeva al giudice di venir dichiarata indenne dal pagamento della differenza tra le retribuzioni corrisposte e quanto era stato rimborsato dall’INAIL. L’azienda aveva poi proposto appello contro la sentenza di primo grado, ma questo veniva dichiarato inammissibile. Avverso tale pronuncia veniva quindi proposto ricorso in Cassazione, come da dettato dell’art. 348- ter c.p.c. Un motivo di doglianza è il fatto che il giudice aveva dichiarato decaduta l’azienda dall’attività assertiva e probatoria, in ragione del fatto che l’atto di intervento era stato depositato allorché le parti originarie erano decadute dal potere di allegazione e di prova . Il formalismo dell’atto. Ma, prima di poter affrontare il summenzionato motivo, la Suprema Corte nota che il ricorrente non ha fatto espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello contenuti nell’atto, poi dichiarato inammissibile. Tale requisito viene richiesto al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame . Quanto appena detto è ribadito richiamando la copiosa e stabile giurisprudenza dello stesso giudice, pure a Sezioni Unite. Non si tratterebbe di un inutile formalismo , idoneo ad inficiare il diritto di difesa delle parti o quello al giusto processo ex artt. 24 e 111 Cost. , e neppure il diritto tutelato dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. I limiti al formalismo. La giurisprudenza della Corte EDU, in tal proposito, prevede la possibilità che l’accesso al giudizio di legittimità nel caso italiano, quello della Corte di Cassazione sia condizionato all’esistenza di determinati requisiti formali, specialmente nella face introduttiva del procedimento. Tutto ciò, ovviamente, a patto che il suddetto requisito formale rispetti i seguenti limiti quello della funzionalità rispetto al ruolo nomofilattico del giudice, l’interpretazione in senso non eccessivamente formalistico, la chiarezza e prevedibilità ed infine la non eccessiva onerosità nei confronti del soggetto ricorrente. Secondo la Suprema Corte, a questi potrebbe e dovrebbe aggiungersi l’esigenza di tutela del diritto della controparte di attendersi che le regole, anche quelle formali, siano rispettate . Il requisito formale richiesto nel caso di specie l’ espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello dell’atto appare quindi rispettoso di tutti i summenzionati presupposti, motivo per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 11 ottobre – 23 dicembre 2016, n. 26936 Presidente Amendola – Relatore De Stefano Ssvolgimento del processo 1.- È, stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., datata 22.6.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Pisa n. 513 del giorno 8.3.15, l’appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile con ordinanza resa dalla corte di appello di Firenze il 18.11.15, del seguente letterale tenore § 1. - L’Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana ricorre affidandosi a due motivi - direttamente a questa Corte, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza del tribunale di Pisa indicata in epigrafe, il suo appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile con ordinanza della corte di appello di Firenze ex art. 348-bis cod. proc. civ In particolare, l’odierna ricorrente aveva visto rigettata la sua domanda, dispiegata in via di intervento nella causa di risarcimento del danno ex art. 2051 cod. civ. dispiegata da B.F. nei confronti del Comune di Pisa per il sinistro cagionato dall’anomalia di un cordolo sulla strada comunale, tesa a conseguire la condanna del medesimo Comune a tenerla indenne della differenza tra le retribuzioni che essa aveva dovuto erogare al dipendente B. e quanto rimborsato dall’INAIL. Notificato il ricorso al solo Comune, questi si difende con controricorso. § 2. - Il ricorso va trattato in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. - per la possibilità di esservi dichiarato inammissibile, riservata al Collegio la valutazione sulla necessità o meno di integrare preliminarmente il contraddittorio nei confronti del B. . § 3. - La ricorrente - che conclude il ricorso precisando di averlo redatto in conformità alle indicazioni tecniche contenute nel Protocollo sottoscritto in data 17/12/15 dal Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense - si duole a di violazione e falsa applicazione dell’art. 268 c.p.c., con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il tribunale dichiarato decaduta l’Azienda dall’attività assertiva e probatoria, in ragione del fatto che l’atto di intervento era stato depositato allorché le parti originarie erano decadute dal potere di allegazione e di prova argomentando per la legittimità del dispiegamento di attività assertiva e probatoria, da parte del terzo interveniente, anche in tempo successivo alla maturazione delle preclusioni per le altre parti e sul punto richiamando anche Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1238 b di violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il tribunale affermato che la mancata contestazione da parte del Comune di Pisa non era idonea a ritenere provati i fatti su cui si fonda l’atto di intervento dell’Azienda sostenendo il carattere generico delle contestazioni del Comune alle asserzioni ed ai documenti a comprova della pretesa risarcitoria di essa Azienda interventrice. § 4. - Può tralasciarsi la disamina approfondita di tali motivi e delle repliche ad esso mosse dal controricorrente che li contesta analiticamente nel merito , per la preliminare necessità di applicare anche al presente ricorso i principi giurisprudenziali in punto di sua ammissibilità, in relazione all’oggetto dell’impugnazione infatti per tutte, v. Cass., ordd. 17 aprile 2014, nn. 8940 a 8943, alle cui amplissime argomentazioni può qui bastare un richiamo integrale , nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame in tale ultimo senso v. pure Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10722 Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936 Cass., ord. 18 marzo 2015, n. 5341 Cass. 7 maggio 2015, n. 9241 Cass. Sez. Un., 27 maggio 2015, n. 10876 Cass. 10 luglio 2015, n. 14496 Cass. 21 luglio 2015, nn. 15240 e 15241 Cass. 21 ottobre 2015, n. 21322 Cass. 10 dicembre 2015, n. 24926 Cass. 23 febbraio 2016, n. 3532 Cass. 24 febbraio 2016, nn. 3560 e 3678 Cass., ord. 18 marzo 2016, n. 5365 Cass., ordd. 10 maggio 2016, nn. 9441 e 9443 Cass., ordd. 12 maggio 2016, nn. 9799 e 9800 . In sostanza, la necessità di compiuta identificazione dell’ambito del giudicato interno derivante dai limiti dell’impugnativa mediante l’appello continua ad esigere, stando alla giurisprudenza su richiamata ed avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte, la puntuale indicazione dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza di secondo grado, quale contenuto essenziale del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado. § 5. - Invece, il ricorso non contiene gli indispensabili completi riferimenti ai motivi ed alle argomentazioni dell’appello e di esso, per parità di trattamento con tutti i casi analoghi e precedenti, va quindi proposta al Collegio la declaratoria di inammissibilità, peraltro a quello rimessa la questione dell’impatto su tali aspetti del Protocollo invocato quale presupposto redazionale dalla ricorrente . Motivi della decisione 2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente ha depositato memoria ed il difensore del controricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato. 3.- Va dato preliminarmente atto - in emenda di quanto in contrario risultante dalla relazione - della rituale notifica del ricorso, per via telematica, pure al difensore del B. in data 18.1.16, avv. Giuseppe Dell’Omodarme, come da ricevuta prodotta in copia in uno allo stesso ricorso e ritualmente certificata conforme al suo originale. 4.- seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente. 5.- Le finalità della riproduzione dei motivi di appello nel ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-fer cod. proc. civ. sono appunto quelle indicate nella giurisprudenza, pure a sezioni unite, richiamata dalla su trascritta relazione, di escludere la formazione di un qualsiasi giudicato interno sulle questioni proposte a questa corte di legittimità. 6.- L’esigenza di una tale riproduzione non è poi un inutile formalismo, tale da inficiare il diritto di difesa delle parti, o quello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata - in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 - con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955 . 7.- Al riguardo, l’elaborazione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, unica interprete della Convenzione e vincolante per il giudice nazionale ogni qual volta non sussistano norme nazionali di tenore espressamente contrario nel solo quale caso è inevitabile la rimessione degli atti alla Corte costituzionale da ultimo, v. Corte cost. 26 marzo 2015, n. 49 , può fungere da fondamento per escludere la lesione anche dei parametri costituzionali domestici. 8.- In convinta conferma di consolidati orientamenti, la Corte Europea, con la sua sentenza 15 settembre 2016, in causa Trevisanato c/ Italia peraltro, non ancora definitiva su ricorso n. 32610/07 ed alle cui ampie argomentazioni basti qui un sommario richiamo, ha riaffermato - perfino riconoscendo l’astratta ammissibilità del pure abrogato sistema del c.d. filtro a quesiti per l’accesso in Cassazione -il basilare principio della piena legittimità di un sistema anche rigoroso di requisiti formali per l’accesso in Cassazione e per la redazione dei ricorsi introduttivi il quale non solo non viola l’art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo nomofilattico della Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valori fondamentali, benché non espressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e, solo, dovendo la compresente esigenza di tutela del diritto del singolo trovare un contemperamento, così che ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità tra fine perseguito e mezzi impiegati. 9.- Beninteso, condizione necessaria per la legittimità di ogni requisito formale di limitazione dell’accesso al giudice e soprattutto a quello di impugnazione di legittimità è che l’interpretazione che se ne faccia in concreto non leda la sostanza stessa del diritto del ricorrente ad accedere alla Corte e che non sia viziata da un formalismo eccessivo, i quali comunque devono risultare già preventivamente imposti e conoscibili e chiari, ma non possono comportare uno sforzo ulteriore rispetto alla chiarezza del testo legislativo od alla particolare competenza richiesta al difensore del ricorrente. 10.- Può quindi dirsi che la giurisprudenza della Corte Europea autorizza il formalismo nel giudizio di legittimità in generale e nella sua fase introduttiva in particolare, purché sia superato il consueto vaglio di proporzionalità nel bilanciamento tra esigenza di certezza del diritto e buona amministrazione della giustizia e diritto del singolo al giusto processo ciò che si verifica quando il singolo requisito formale a è funzionale al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione b non è interpretato in senso eccessivamente formalistico c è imposto in modo chiaro e prevedibile d non impone un onere eccessivo per chi deve formare il ricorso, tenuto conto della particolare professionalità attesa dal difensore abilitato alla difesa della parte in Cassazione. 11.- A tali parametri direttamente desumibili dalla richiamata sentenza Trevisanato può poi aggiungersi, quale ulteriore parametro per il vaglio di proporzionalità sempre richiesto nella valutazione anche concreta del rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione Europea, l’esigenza di tutelare anche il diritto della controparte - anch’esso riconducibile all’art. 6 della Convenzione, in evidente contrapposizione dialettica con quello del ricorrente - di attendersi che le regole, anche quelle formali, siano rispettate mentre neppure vanno sottovalutati i correnti principi sulla possibilità, soprattutto per le Corti di ultima istanza, di adottare, purché siano chiari o prefissati e prevedibili, criteri anche giurisprudenziali per regolamentare l’accesso o interpretare le norme di rango superiore che lo disciplinano. 12.- Nella specie, la necessità della trascrizione o riproduzione in qualunque parte, peraltro, del ricorso e non necessariamente in modo pedissequo dei motivi di appello, nel ricorso ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. avverso la sentenza di primo grado quando l’appello avverso la medesima è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., pure quando la domanda è stata rigettata in primo grado per non essere stata ammessa alcuna attività istruttoria a suo sostegno vedasi sentenza di primo grado, qui gravata, piè di pag. 10 , rispetta tutti i presupposti perché possa trattarsi di requisito formale conforme all’art. 6 della Convenzione Europea suddetta e, quindi, ai principi anche nazionali sul giusto processo e sulla tutela del diritto di difesa, riassunti sopra al p. 10.13.- Infatti, il requisito - nella specie manifestamente non rispettato - della necessità di tale trascrizione o riproduzione anche in questo caso a è funzionale al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione perché permane funzionale alla verifica che non si sia consolidato alcun giudicato interno, siccome solo con quella trascrizione può conseguirsi quella certezza e l’esclusione del giudicato interno anche sulla base delle allegazioni della parte, senza preliminare necessità di controllo degli atti, può dirsi funzionale al lavoro di ogni Corte di legittimità, a maggior ragione nelle condizioni di quella italiana b non è interpretato in senso eccessivamente formalistico visto che la formazione del giudicato interno bene può riscontrarsi sulla base delle sole argomentazioni sviluppate nell’atto di appello svolto dalla stessa parte oggi ricorrente in Cassazione e quindi consiste in un’attività semplice, mentre la prospettazione, operata dalla ricorrente in memoria, della sua fungibilità con attività argomentative o deduttive lede il diritto di difesa della controparte e comunque mina la funzionalità stessa del requisito, che deve potersi fondare sul carattere immediato della percebilità del dato formale dell’esistenza o meno della riproduzione dei motivi di appello c è imposto in modo chiaro e prevedibile essendo elaborato oramai da una giurisprudenza della Corte di legittimità consolidata da tempo molto anteriore alla formazione del ricorso oggi esaminato, tenuto conto che anche le Sezioni Unite la hanno avallata nel maggio 2015 e che il ricorso è stato spedito per la notifica nel gennaio 2016 d non impone un onere eccessivo per chi deve formare il ricorso ben potendo esigersi la riproduzione di quei motivi di appello, quand’anche reputati superflui dal ricorrente, spettando la relativa valutazione, all’esito della non comprimibile possibilità di confronto sul punto con la controparte, alla Corte stessa. 14.- Pertanto, ai sensi degli ara. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente soccombente. 15.- Deve, infine, trovare applicazione l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni discrezionali - della sussistenza dei presupposti rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso - condanna parte ricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Pisa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 5.450,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge - ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.