Quando il procuratore cambia il domicilio

L’obbligo del procuratore di eleggere domicilio e di comunicarne i successivi mutamenti è previsto dalla legge professionale solo qualora vi sia lo svolgimento dell’attività difensiva al di fuori della circoscrizione di assegnazione, mentre in ambito locale le annotazioni previste nell’albo professionale sono sufficienti a soddisfare le esigenze processuali di conoscenza del domicilio del procuratore.

Così la Cassazione con la sentenza n. 26189/16 del 19 dicembre. Il caso. La Corte d’appello accoglieva la domanda proposta dall’impugnante di condanna di un istituto bancario al risarcimento del danno subito a causa di un investimento finanziario risultato negativo, fondato su un contratto privo delle informazioni necessarie mancata indicazione della possibilità della perdita del capitale affidato e mancata indicazione della natura dei titoli acquistati . L’istituto di credito ricorre per cassazione. Notifica. La notifica dell’atto d’appello è stata eseguita presso il procuratore costituito per il primo grado di giudizio ex art. 330, comma 1, c.p.c., non considerando che il legale previa regolare comunicazione aveva cambiato domicilio da 3 anni e mezzo. L’appellante non ha potuto procedere ad una notifica tempestiva in quanto ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, senza verificare anteriormente alla notifica la correttezza del domicilio risultante dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, assumendosi dunque il rischio dell’esito negativo della ricerca. Il riscontro dell’effettività ed attualità del domicilio del procuratore costituito dell’appellato, mediante controllo presso il Consiglio dell’Ordine della circoscrizione di assegnazione è onere di diligenza del notificante, non essendo previsto a carico del procuratore dell’appellato l’onere di comunicare alla controparte il mutamento del domicilio. Elezione di domicilio del procuratore. Va dunque applicato il principio di diritto espresso da Cass. n. 3356/2014, secondo cui l’obbligo del procuratore di eleggere domicilio e di comunicarne i successivi mutamenti è previsto dalla legge professionale solo qualora vi sia lo svolgimento dell’attività difensiva al di fuori della circoscrizione di assegnazione, mentre in ambito locale le annotazioni previste nell’albo professionale sono sufficienti a soddisfare le esigenze processuali di conoscenza del domicilio del procuratore. Ciò in quanto sussiste a carico delle parti un onere di diligenza circa l’effettività del domicilio del difensore al quale viene indirizzato l’atto di impugnazione, onere al quale corrisponde l’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo così la n. 3818/2009 . In altre parole, l’adempimento del suddetto onere di diligenza fa sì che il controllo dell’albo sia sufficiente a garantire la corretta individuazione del domicilio anche qualora dovessero intervenire mutamenti, in relazione a difensori iscritti all’albo del Tribunale in cui si svolge la causa, mentre può non essere sufficiente in caso di parte che è assistita da difensore esterno al circondario di quel Tribunale, il quale ha la facoltà di scelta nell’elezione di domicilio e, di conseguenza, l’obbligo di comunicarne i relativi mutamenti che la controparte non potrebbe conoscere tramite l’albo professionale .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 settembre – 19 dicembre 2016, n. 26189 Presidente De Chiara – Relatore Acierno Fatti di causa La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda proposta da S.B. nei confronti del Credito Emiliano di condanna dell’istituto bancario al risarcimento del danno subito a causa di un investimento finanziario risultato del tutto negativo, fondato su un contratto privo delle informazioni necessarie, in particolare consistenti nella indicazione della possibilità della perdita del capitale affidato. In primo luogo la corte territoriale ha ritenuto tempestiva la notifica dell’atto di citazione in appello, nonostante la formulata eccezione di tardività, rilevando che l’atto era stato consegnato all’ufficiale giudiziario nel rispetto del termine perentorio d’impugnazione, con conseguente ininfluenza del ricevimento in data successiva alla sua scadenza. La verifica della tempestività secondo la Corte deve essere eseguita con riferimento esclusivo alla diligenza del notificante nell’affidare il predetto atto all’ufficiale giudiziario. Nel merito la Corte ha sostenuto che l’investitore non ha ricevuto informazioni adeguate in ordine all’investimento effettuato. In particolare non è stata chiarita la natura dei titoli acquistati né che l’operazione sarebbe stata così rischiosa da determinare la perdita del capitale. I titoli non risultano descritti nel contratto quadro e risultano d’incomprensibile decifrazione anche nell’ordine di acquisto. Né la indicazione della non facile liquidabilità e dell’autorizzazione a negoziare fuori dei mercati regolamentati può dirsi idonea a far comprendere il livello di rischiosità fino alla perdita del capitale. Anche l’allegazione secondo la quale lo S. è un investitore abituale è rimasta priva di fondamento probatorio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Credito Emiliano con due motivi. Ragioni della decisione Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso risulta validamente notificato al controricorrente preso l’effettivo domicilio del procuratore costituito a mani del portiere ex art. 139 cod. proc. civ., del tutto tempestivamente sentenza d’appello non notificata, depositata il 6/7/2011 - notifica eseguita il 21/11/2011 con regolare spedizione avviso mediante raccomandata . Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139 e 330 cod. proc. civ La notifica dell’atto di appello è stata eseguita presso il procuratore costituito per il primo grado di giudizio ex art. 330, primo comma, cod. proc. civ Il legale aveva, tuttavia, cambiato domicilio da tre anni e mezzo, previa regolare comunicazione presso il consiglio dell’ordine. L’appellante non ha potuto procedere ad una notifica tempestiva perché ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, senza verificare anteriormente alla notifica stessa la correttezza del domicilio risultante dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, così assumendosi il rischio dell’esito negativo della ricerca. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità S.U.17352 del 2009 e più di recente in termini 3356 del 2014 e 15034 del 2016 il riscontro dell’effettività ed attualità del domicilio del procuratore costituito dell’appellato, mediante controllo presso il consiglio dell’ordine della circoscrizione di assegnazione, costituisce un onere di diligenza del notificante, non ravvisandosi, invece, a carico del procuratore dell’appellato l’onere di comunicare alla controparte il mutamento del domicilio. Peraltro l’avv. Nicastro, legale del Credito Emiliano, nel corso del giudizio di primo grado, in diversi atti difensivi, successivi a quello introduttivo, aveva indicato correttamente il proprio nuovo domicilio. La modifica, nella specie, non è, pertanto, intervenuta in prossimità dello spirare del termine finale per impugnare, ma, al contrario, qualche anno prima. Il principio da applicare, nella fattispecie è efficacemente espresso nella citata sentenza n. 3356 del 2014 nella quale la Corte ha affermato Dalla lettura congiunta e coordinata di queste due pronunce S.U. n. 3818 e 17352 del 2009 n.d.r. emerge con chiarezza che l’obbligo del procuratore di eleggere un domicilio e di comunicarne i successivi mutamenti è previsto dalla legge professionale soltanto nel caso di svolgimento dell’attività difensiva al di fuori della circoscrizione di assegnazione mentre in ambito locale le annotazioni previste nell’albo professionale sono sufficienti a soddisfare le esigenze processuali di conoscenza del domicilio del procuratore. Ciò in quanto sussiste a carico delle parti un onere di diligenza circa l’effettività del domicilio del difensore al quale viene indirizzato l’atto di impugnazione, onere al quale corrisponde l’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo così la sentenza n. 3818 del 2009 cit. . In altre parole, l’adempimento dell’onere di diligenza suddetto fa sì che il controllo dell’albo professionale sia sufficiente a garantire la corretta individuazione del domicilio, anche in caso di mutamenti, in relazione ai difensori iscritti all’albo del tribunale davanti al quale si svolge la causa, mentre può non essere sufficiente in caso di parte che è assistita da difensore esterno al circondario di quel tribunale, il quale ha la facoltà di scelta nell’elezione di domicilio e, di conseguenza, l’obbligo di comunicarne i relativi mutamenti che la controparte non potrebbe conoscere tramite l’albo professionale . Deve, pertanto, ritenersi tardivamente effettuata la notifica dell’atto di appello. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo che attiene al merito della decisione impugnata. In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata senza rinvio dal momento che il processo d’appello non poteva essere proseguito, alla luce dell’accertata inammissibilità dell’impugnazione e del conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La definitività della decisione impone la regolazione delle spese processuali del giudizio d’appello e di legittimità, da eseguirsi con applicazione del principio della soccombenza. Non si deve procedere alla liquidazione delle spese processuali per il primo grado dal momento che la sentenza è passata in giudicato integralmente anche in ordine a tale statuizione. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso. Assorbe il secondo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna S.B. al pagamento delle spese processuali relative al giudizio d’appello in favore del controricorrente da liquidarsi in Euro 3.200 oltre accessori di legge e del presente giudizio da liquidarsi in Euro 3500 per compensi Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.