L’irragionevole durata del processo e il processo telematico

Un ricorso depositato nel 1997 e l’istanza di fissazione di udienza solo” 13 anni più tardi, nell’aprile 2010 la richiesta di equa riparazione per irragionevole durata del processo non può essere rigettata sulla base delle mere risultanze informatiche, omettendo ogni accertamento cartaceo”.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26216/16 depositata il 19 dicembre. La vicenda. La Corte d’appello di Perugia rigettava la domanda presentata per l’ottenimento dell’equa riparazione per irragionevole durata di un giudizio iniziato dinanzi al TAR Lazio con ricorso depositato nel 1997 e istanza di fissazione di udienza depositata nell’aprile del 2010. Ai sensi dell’art. 23 l. n. 1034/1971, la Corte non riteneva infatti computato il segmento processuale precedente al deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza e rigettava dunque la domanda per improponibilità. La pronuncia viene impugnata degli originari ricorrenti dinanzi alla Corte di Cassazione dolendosi del fatto che i giudici territoriali abbiano giudicato sulla base di una risultanza del sito internet della giustizia amministrativa, senza tenere conto che il ricorso era stato depositato alcuni anni prima della introduzione della disciplina sull’uso di strumenti informatici nel processo, omettendo ogni accertamento presso la segreteria del TAR. Onere della prova. Il ricorso così formulato trova condivisione da parte del Supremo Collegio che sottolinea come l’art. 3, comma 5, l. n. 89/2001 sia effettivamente stato violato nel caso di specie. La giurisprudenza di legittimità ha infatti già avuto modo di affermare che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’oggetto della domanda deve essere individuato nella richiesta di accertamento della violazione, in riferimento alla quale la parte istante deve allegare i dati relativi alla sua posizione nel processo e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto cfr. Cass. n. 16836/10 Cass. 16367/11 . Merita dunque accoglimento la doglianza sollevata dei ricorrenti secondo la quale, risalendo il ricorso introduttivo del giudizio presupposto al 1997, ovvero diversi anni prima dell’introduzione dell’uso dell’informatica nei processi – compreso quello amministrativo -, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare l’eventuale presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza presso la segreteria del TAR o tramite acquisizione del relativo fascicolo, posto che la stessa Corte ha dato atto dell’avvenuta conclusione del giudizio presupposto con sentenza e non con decreto di perequazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 15 settembre - 19 dicembre 2016, n. 26216 Presidente/Relatore Petitti Ritenuto che, con ricorso depositato in data 10 marzo 2011 presso la Corte d'appello di Perugia, I. A., S. F., G. V., S. G., S. M. e M. C. chiedevano la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento dell'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio con ricorso depositato nel 1997, e con istanza di fissazione di udienza depositata nell'aprile 2010 che la Corte d'appello rilevava che i ricorrenti avevano depositato istanza di fissazione dell'udienza solo nel 2009, il che non consentiva, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 23 del d.P.R. rette della legge n. 1034 del 1971, che potesse essere computato il segmento processuale precedente, con conseguente rigetto della domanda, posto che la durata rilevante era stata di soli undici mesi, e con condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese nella misura di curo 2.000,00 che la Corte d'appello riteneva quindi che la domanda fosse improponibile e compensava le spese del procedimento che per la cassazione di questo decreto I. A., S. F., G. V., S. G., S. M., M. C. hanno proposto ricorso sulla base di due motivi che l'intimato Ministero non ha svolto difese. Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza che con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 23, primo comma, della legge n. 1034 del 1971 e dell'art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001, dolendosi del fatto che la Corte d'appello abbia giudicato sulla base di una risultanza del sito internet della giustizia amministrativa, senza tenere conto che il ricorso era stato depositato alcuni anni prima della introduzione della disciplina sull'uso di strumenti informatici nel processo civile, amministrativo e contabile, e che non abbia invece disposto accertamenti presso la segreteria del TAR ovvero non abbia acquisito il fascicolo del giudizio presupposto al fine di accertare l'avvenuto deposito dell'istanza di prelievo che, d'altra parte, osservano i ricorrenti, posto che l'art. 23 della legge n. 1034 del 1971 considerava la presentazione della istanza di fissazione come obbligatoria entro i due anni dalla data del deposito del ricorso, doveva ritenersi del tutto inverosimile che nel giudizio presupposto la detta istanza non fosse stata presentata circostanza, questa, corroborata dal rilievo che quel giudizio si è poi concluso con sentenza di rigetto della domanda e non di perenzione del ricorso che con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 6, par. 1, della CEDU e dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, sostenendo che, nella giurisprudenza di legittimità si è chiarito che l'istanza di fissazione di udienza non rileva ai fini della identificazione della data iniziale del giudizio della cui irragionevole durata ci si duole che il primo motivo del ricorso principale è fondato che, invero, premesso che il presente giudizio è interamente disciplinato dalla legge n. 89 del 2001, come vigente alla data del deposito della domanda di equa riparazione, deve rilevarsi che sussiste la denunciata violazione dell'art. 3, comma 5, della detta legge che, come esattamente ricordato dai ricorrenti, questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, per cui in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, l'oggetto della domanda è individuabile nella richiesta di accertamento della violazione, rispetto alla quale l'onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo data iniziale di questo, data della sua definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto Cass. n. 16836 del 2010 Cass. n. 16367 del 2011 che, nella specie, l'argomento svolto dai ricorrenti, e cioè che il ricorso introduttivo del giudizio presupposto era stato introdotto nel 1997, mentre la disciplina dell'uso dell'informatica nei processi, compreso quello amministrativo, risaliva ad alcuni anni dopo il deposito del ricorso, avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello ad effettuare una verifica in ordine alla presentazione della istanza, tanto più che la stessa Corte d'appello ha dato atto dell'avvenuta conclusione del giudizio presupposto con sentenza e non con decreto di perenzione, come sarebbe invece stato inevitabile ove l'istanza di fissazione non fosse mai stata presentata, e che lo stesso Ministero resistente riferisce dell'avvenuta presentazione di due istanze di prelievo che l'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo motivo dello stesso ricorso che, dunque, accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione che al giudice di rinvio è demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione.