Niente mezzi di sostentamento, illegittimo il trattenimento della straniera

La donna è destinataria di un provvedimento di espulsione, non attuabile subito. Ciò nonostante, non appare corretta la decisione con cui si è stabilito di trattenerla in un ‘Centro di identificazione ed espulsione’.

Straniera destinata ad essere allontanata dall’Italia e sprovvista dei mezzi necessari per mantenersi”. Dato di fatto, quest’ultimo, che, però, non è sufficiente per legittimarne il trattenimento” nel ‘Centro di identificazione ed espulsione’ Cassazione, ordinanza n. 26177, depositata oggi . Mezzi. Linea di pensiero comune per Prefettura e Tribunale confermato il decreto di espulsione nei confronti di una straniera. Non essendo però esso subito attuabile, viene sancito il trattenimento della donna in un ‘Centro di identificazione ed espulsione’. Quest’ultima decisione viene messa in discussione dalla Cassazione. Innanzitutto viene evidenziato che i giudici in Tribunale non hanno fatto chiarezza sull’ipotetico pericolo di fuga della donna. Allo stesso tempo, poi, il riferimento alla mancanza dei mezzi necessari per il sostentamento non è accettabile, aggiungono i magistrati del ‘Palazzaccio’. Ciò perché la mancanza dei mezzi indispensabili per mantenersi non è certo ragione sufficiente per autorizzare il trattenimento della straniera.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 16 settembre – 19 dicembre 2016, n. 26177 Presidente Dogliotti – Relatore Ragonesi La Corte rilevato che sul ricorso n. 27853/15 proposto da O.B. nei confronti dei Ministero dell'interno + 1 il consigliere relatore ha depositato ex art 380 bis cpc la relazione che segue Il relatore Cons. R., letti gli atti depositati, ai sensi dell'art. 380-bis c.p. c. osserva quanto segue. O.B. ha presentato ricorso avverso il provvedimento del Tribunale Ordinario di Roma che aveva confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Viterbo. La O.B. con l'unico motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione della norma che disciplina il trattenimento del richiedente asilo art. 6 d.lgs. 142/15 . L'Amministrazione ha presentato istanza di costituzione. La censura mossa è da ritenersi fondata. Il giudice di prime cure ha evidenziato che la ricorrente è a rischio fuga ed è sprovvista di mezzi necessari per mantenersi. Peraltro il rischio di fuga non risulta motivato secondo i principi stabiliti dall’ art 6 del dlgs 142/15 che prevede delle ipotesi di pericolo di fuga tipizzate non riscontrate nel caso di specie e che inoltre non contempla come causa di trattenimento la mancanza dei mezzi di sostentamento, né il trattenimento è previsto per garantire la presenza innanzi alla Commissione. Ricorrono i requisiti di cui all'art 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio. P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio. Il Cons. relatore Considerato che l'Amministrazione non ha svolto attività difensiva che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.