La riunione dei giudizi non duplica il ristoro per irragionevole durata del processo

Il ristoro del pregiudizio subìto da irragionevole durata del processo non può essere duplicato in relazione ad un processo in cui siano stati riuniti due separati giudizi fin dal primo grado, dovendo guardarsi l’aspettativa di definizione in tempi ragionevoli delle vertenze giudiziarie nella loro unitarietà e non delle singole domande proposte in esse.

Così la Cassazione, con la sentenza n. 25998/16 depositata il 16 dicembre. Il caso. A causa della durata irragionevole di un giudizio instaurato davanti alla Corte dei Conti, l’attore adiva la Corte d’appello per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, cosa che avveniva. Per tale ragione, il soccombente erroneamente indicato come ’”Agenzia delle Entrate” ricorre per la cassazione della pronuncia, denunciando la violazione egli artt. 39 e 112 c.p.c. e 24 Cost., per non essersi la Corte pronunciata sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso per bis in idem , essendo state duplicate dal ricorrente le istanze riparatorie ex l. n. 89/01, in relazione al giudizio presupposto costituito da due distinti procedimenti, poi riuniti per connessione , e avendo dunque la Corte emanato due distinti decreti pubblicati lo stesso giorno. Deduce inoltre che la Corte non ha rilevato l’abuso del processo perseguito consapevolmente dal ricorrente, il quale alla data di proposizione dei due separati ricorsi per equa riparazione era al corrente della riunione dei due processi. La riunione dei processi. I motivi sono fondati. Il ristoro del pregiudizio subìto da irragionevole durata del processo non può essere duplicato in relazione ad un processo in cui siano stati riuniti due separati giudizi fin dal primo grado, dovendo guardarsi l’aspettativa di definizione in tempi ragionevoli delle vertenze giudiziarie nella loro unitarietà e non delle singole domande proposte in esse cfr. Cass. n. 15260/13 . Come già affermato da Cass. n. 707/14 sul tema, non basta argomentare sulla natura del processo presupposto per fondare il diritto all’indennizzo, che presuppone un danno effettivo e non già desumibile dalla norma della l. n. 89/2001. Nell’ambito di protezione di cui all’art. 6 CEDU, il canone di ragionevole durata è concettualmente riferibile al processo inteso quale luogo, in senso normativo, in cui si attuano le regole che presiedono all’esercizio del potere giurisdizionale. Se il processo di cui si lamenta l’eccessiva durata contiene più cause riunite, non per questo la pretesa indennitaria delle parti verso lo Stato cessa di essere una sola, perché uno soltanto lo strumento autoritativo che quest’ultimo impiega per rendere giustizia nel caso concreto. E poiché non è in discussione la scelta di riunire più cause, il cui numero e la cui proposizione dipende dall’iniziativa delle parti, ma la durata dell’unico processo approntato dallo Stato per deciderle, ogni disquisizione sulla natura autonoma di ciascuna causa è del tutto fuorviante rispetto alla natura del conflitto in questione. Infatti, la pluralità delle res iudicandae concerne il rapporto processuale fra le parti la medesima sentenza che le decide è il solo atto d’imperio dell’autorità giurisdizionale di cui le stesse possono lamentare il ritardo . In ragione dei principi di diritto sopra esposti, la S.C. accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, dichiarando l’inammissibilità della domanda di merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 22 settembre – 16 dicembre 2016, numero 25998 Presidente Petitti – Relatore Manna In fatto Con ricorso depositato il 21.2.2012 R. M. adiva la Corte d'appello di Lecce per ottenere la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, numero 89, per la durata irragionevole di un giudizio che egli aveva instaurato innanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, nel 2003 e che era ancora pendente. Resistendo il predetto Ministero, la Corte d'appello con decreto numero 239/12 pubblicato il 15.1.2015 liquidava in favore del ricorrente la somma di € 4.250,00, oltre interessi legali e spese. Per la cassazione di tale decreto ricorre la Agenzia delle Entrate , sulla base di due motivi. Resiste con controricorso R. M Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata. Motivi della decisione I. - Preliminarmente va rilevato che l'intestazione dei ricorso, ad opera dell'Agenzia delle Entrate, è chiaramente frutto di un errore materiale, come dimostra la circostanza che nel corpo del medesimo atto si parla unicamente del Ministero dell'Economia e delle Finanze quale parte del procedimento di equa riparazione, né accenno di sorta è riservato all'Agenzia delle Entrate. 2. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 39 e 112 c.p.c. e 24 Cost., in relazione al numero 4 dell'articolo 360 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sull'eccezione, formulata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, d'inammissibilità del ricorso per bis in idem. In relazione al giudizio presupposto, costituito da due distinti procedimenti instaurati dal M. innanzi alla medesima sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che li aveva poi riuniti per connessione numero 23160/PC avente ad oggetto la riliquidazione della pensione e numero 23260/PC diretto ad ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi sui conguagli della medesima pensione , il ricorrente aveva duplicato le istanze riparatone ex lege numero 89/01. Ne è derivata l'emissione da parte della Corte leccese di due distinti decreti, nnumero 238 e 239 del 2012, pubblicati lo stesso giorno, che hanno riconosciuto in favore del M. l'identico importo di € 4.250,00. 3. - Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, e 2, comma 2-quinquies, lett. j , legge numero 89/01, in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c., per non aver rilevato, per le ragioni innanzi svolte, l'abuso del processo consapevolmente perseguito dal ricorrente, il quale alla data di proposizione dei due separati ricorsi per equa riparazione era al corrente della riunione dei due processi pensionistici e della loro decisione con unica sentenza, la numero 245 del 9.2.2012, da parte della Corte dei conti. 4. - Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il ristoro del pregiudizio subito non può essere duplicato in relazione ad un processo nel quale sono stati riuniti sin dal primo grado due separati giudizi, dovendo aversi riguardo all'aspettativa di definizione in tempi ragionevoli delle vertenze giudiziarie nella loro unitarietà e non delle singole domande che in esse siano proposte Cass. nnumero 15260/13 e 707/14 . Per le ragioni che seguono, a tale principio di diritto occorre assicurare continuità. Come osservato da Cass. numero 707/14, s ia pure ad altri fini, questa Corte Suprema ha già chiarito che il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge numero 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Sta*^, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito cfr. Cass. nnumero 13803/11, 1309/11, 23416/09 e 2983/08 . Non basta, pertanto, argomentare sulla natura del processo presupposto per fondare il diritto all'indennizzo, che presuppone un danno effettivo e non già desumibile dalla norma . La Convenzione EDU governa, ai limitati fini della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, il rapporto di tensione fra lo Stato e il singolo, di talché le situazioni di conflitto di cui essa si occupa hanno quali estremi di riferimento l'esercizio di un pubblico potere e la posizione del soggetto che ne è destinatario. Ne deriva che per ben impostare i termini di tale conflitto occorre individuare attraverso quale o quali atti il potere pubblico ha inciso sulla sfera dell'individuo . Nell'ambito della protezione di cui all'articolo 6 della Convenzione, il canone di ragionevole durata è concettualmente riferibile al processo inteso quale luogo, in senso normativo, in cui si attuano le regole che presiedono all'esercizio del potere giurisdizionale. Se il processo di cui si lamenta l'eccessiva durata contiene più cause riunite, non per questo la pretesa indennitaria delle parti verso lo Stato cessa di essere una sola, perché uno soltanto è lo strumento autoritativo che quest'ultimo impiega per rendere giustizia nel caso concreto. E poiché non è in discussione la scelta di riunire più cause, il cui numero e la cui proposizione dipende dall'iniziativa delle parti, ma la durata dell'unico processo approntato dallo Stato per deciderle, ogni disquisizione sulla natura autonoma di ciascuna causa è del tutto fuorviante rispetto alla natura del conflitto in questione. Infatti, la pluralità delle res iudicandae concerne il rapporto processuale fra le parti la medesima sentenza che le decide è il solo atto d'imperio dell'autorità giurisdizionale di cui le stesse possono lamentare il ritardo . . 1 1 fatto che la riunione di più cause, in ragione della connessione di petitum o di causa petendi o della identità delle questioni da trattare, non comporti il venir meno dell'autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, rileva sotto tutt'altri profili individuazione delle parti necessarie, effetti dell'estinzione, possibilità di separare le cause riunite, regole di giudizio applicabili, regolamento delle spese e regime d'impugnazione , e non toglie che il processo sia e resti una sola ed unica consecuzione di udienze e di attività da compiere in un medesimo ragionevole lasso di tempo . Nella specie, le due cause promosse innanzi alla Corte dei conti e poi riunite avevano ad oggetto l'una la riliquidazione della pensione e l'altra il credito accessorio per interessi e rivalutazione circostanza pacifica v. pagg. 1 e 2 del controricorso , per cui è di tutta evidenza anche l'abuso del processo perpetrato attraverso l'ingiustificato frazionamento di una pretesa sostanzialmente unitaria. Ed avendo la parte odierna controricorrente proposto in relazione all'unico giudizio presupposto due separate domande di equa riparazione, entrambe accolte con la liquidazione del medesimo importo, l'una con decreto numero 238/12 e l'altra col decreto numero 239/12 oggetto della presente impugnazione, è quest'ultimo provvedimento ad essere illegittimo perché emesso in violazione del divieto del bis in idem. 5. - Il decreto impugnato va dunque cassato e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell'articolo 384, 2° comma, seconda ipotesi, c.p.c., la domanda di equa riparazione va dichiarata inammissibile. 6. - Le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, liquidate come in dispositivo, vaiolo regolate in base alla soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito dichiara inammissibile la domanda e condanna R. M. alle spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità, liquidate, rispettivamente, in € 500,00 ed in € 600,00, le une e le altre oltre spese prenotate e prenotande a debito.