Adempimento del terzo: chiarimenti in tema di giurisdizione

L’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ex art. 1180 c.c., determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tale caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, né quella per volontà del debitore, né quella legale.

Così le Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 25977/16 del 16 dicembre. Il caso. Il tema della controversia concerne l’azione monitoria proposta innanzi al Giudice di Pace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dalla procuratrice di attori, risultati vittoriosi nei confronti di una compagnia di assicurazioni, al fine di ottenere il rimborso dell’imposta da lei versata in nome proprio per la registrazione della sentenza ottenuta a definizione del relativo giudizio. Il giudice di primo grado respingeva l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’Agenzia delle Entrate, poi confermata in appello, affermando la giurisdizione ordinaria e facendo leva poi sulla circostanza che il rimborso era stato chiesto dal soggetto cui è riferibile il pagamento. L’Agenzia ricorre dunque in Cassazione. Giurisdizione penale o tributaria? Tra i motivi di ricorso, viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 81 c.p.c., degli artt. 1180 e 2033 c.c. e dell’art. 2 d.lgs. n. 546/92, volta a verificare se sussista la giurisdizione del giudice ordinario, ovvero la giurisdizione del giudice tributario rispetto all’azione di rimborso di un’imposta pagata in luogo di altri. Già con Cass n. 21893/09, le SS.UU. hanno stabilito che, in tema di rimborso di tributi, il giudice tributario decide in merito ai procedimento nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall’erario, mentre appartengono al giudice ordinario solo quelli il cui non residuino questioni sull’esistenza dell’obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, di cui all’art. 2 d.lgs. n. 546/92, di tutte le cause di cognizione e con ad oggetto tributi. Ciò perché il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non si può svolgere secondo il modello dell’indebito di diritto comune, dovendosi osservare le regole del riparto di giurisdizione e la disciplina processuale speciale prevista dalle leggi d’imposta e dalla legge sul contenzioso tributario, in base alla quale le controversie in materia i rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso. Adempimento del terzo. L’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ex art. 1180 c.c., determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tale caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall’art. 1202 c.c., né quella legale di cui all’art. 1203, n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito . La consapevolezza del terzo di adempiere un debito altrui esclude anche la surrogazione legale prevista dagli artt. 1203, n. 5, e 2036, comma 3, c.c. la quale presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio. Si esclude dunque nel caso concreto la sussistenza dei presupposti per la giurisdizione del giudice ordinario. Viene dunque affermata la giurisdizione del giudice tributario.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 15 novembre – 16 dicembre 2016, n. 25977 Presidente Rordorf – Relatore Perrino Fatti di causa La controversia concerne l'azione monitoria proposta dinanzi al giudice di pace nei confronti dell'Agenzia delle entrate dalla procuratrice di attori, risultati vittoriosi nei confronti di una compagnia di assicurazioni, al fine di ottenere il rimborso dell'imposta da lei versata in nome proprio per la registrazione della sentenza ottenuta a definizione del relativo giudizio. In primo grado il giudice adito ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Agenzia e, in secondo grado, il tribunale ha rigettato l'appello dell'ufficio anzitutto affermando la giurisdizione ordinaria e facendo leva poi, nel merito, sulla circostanza che il rimborso è stato chiesto dal soggetto cui è riferibile il pagamento. Avverso questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la controparte reagisce con controricorso. L'Agenzia deposita altresì memoria. Ragioni della decisione I. Infondato è il primo motivo di ricorso, col quale l'Agenzia lamenta, ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132 c.p.c. in ragione della motivazione meramente apparente della sentenza impugnata. Queste sezioni unite hanno già chiarito che la mancanza della motivazione in cui si risolve l'apparenza di essa si configura quando la motivazione manchi del tutto, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, oppure la motivazione formalmente esista come parte dei documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum Cass., sez.un., n. 8053/14 e n. 19881/14 . Nel caso in esame, di contro, il giudice d'appello ha dato conto, sia pure in maniera in parte monca, del proprio ragionamento, ancorando la legittimazione dell'attrice ad ottenere il rimborso alla riferibilità a lei del pagamento. 2. La questione sottoposta alle sezioni unite col secondo motivo, col quale l'Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 81 c.p.c., degli art. 1180 e 2033 c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, è volta a verificare se sussista la giurisdizione del giudice ordinario oppure la giurisdizione del giudice tributario rispetto all'azione di rimborso di un'imposta pagata in luogo di altri. Giova precisare al riguardo che la deduzione della controricorrente relativa alla propria qualità di distrattaria delle spese è rimasta relegata al rango di mera asserzione, perché non sorretta dalla riproduzione degli atti dai quali rilevare tale qualità laddove emerge dalla riproduzione degli avvisi di liquidazione in ricorso che la pretesa tributaria è stata rivolta alle sole parti del giudizio. 3. Queste sezioni unite hanno reiteratamente stabilito n. 21893/09 n. 25931/11 che, in tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, di tutte le cause di cognizione aventi ad oggetto tributi. 3.1. Ciò in quanto, hanno ulteriormente precisato da ultimo, Cass., sez.un., n. 19069/16 , il diritto al rimborso di un tributo non dovuto -compreso tra quelli elencati nell'art. 2 del d.lgs. n. 546/92 non si può svolgere secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario. Disciplina, in base alla quale le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso. Ed è appunto la configurabilità di un indebito tributario, dato dall'assenza dell'obbligazione di versamento dell'imposta, con le ricadute sul piano della giurisdizione, che l'Agenzia evoca a fondamento della propria censura il che esclude la fondatezza dell'eccezione d'inammissibilità proposta dalla controricorrente sul piano della pretesa novità della prospettazione del ricorso per cassazione rispetto a quella formulata in primo grado. L.P. riconosce difatti che l'Agenzia ha sempre contestato la giurisdizione ordinaria sostenendo che la ripetizione dell'indebito in materia tributaria debba essere devoluta alle Commissioni tributarie. 4. Nella vicenda in esame, le parti non dubitano che la procuratrice degli attori riusciti vittoriosi, pagando l'imposta di registro per loro conto, abbia estinto l'obbligazione tributaria né dubitano che i soggetti passivi dell'obbligazione tributaria siano le parti del giudizio dal quale i clienti della procuratrice sono usciti vittoriosi. Non si deduce, peraltro, che clienti e avvocato avessero convenuto che l'avvocato anticipasse le spese, compreso l'importo dell'imposta di registro, o se ciò risultasse tacitamente. Non emerge, dunque, che la procuratrice degli attori fosse legata ai debitori da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'eventuale esercizio dell'azione di regresso nei confronti di costoro. Indubbiamente, allora, come sostiene il giudice d'appello, la controricorrente è il soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento ma ciò non conduce ad affermare la sussistenza della giurisdizione ordinaria. 4.1. Conviene sottolineare, secondo quanto già rimarcato dalla Corte Cass., sez. un., n. 9946/09 conf., n. 2060/10 , che l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito. La consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude altresì la surrogazione legale di cui agli arti. 1203 n. 5 e 2036, 3° comma, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio. 4.2. Nessun indebito di diritto comune è quindi ravvisabile il che esclude la sussistenza dei presupposti per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, anziché di quello tributario, sussistendo contestazione sia sull'esistenza del debito da rimborso, sia sulle modalità e sulle procedure per ottenerlo. 5. Ne deriva la cassazione della sentenza, in quanto deve essere affermata la giurisdizione tributaria. La relativa novità della questione comporta la compensazione delle spese. P.Q.M. la Corte rigetta il primo motivo di ricorso e, in accoglimento del secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice tributario. Compensa le spese.