L’assoluzione penale non fa venir meno la sospensione della patente

La sospensione provvisoria della patente, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, resta anche qualora l’interessato venga assolto nel procedimento penale.

Così la Cassazione con la sentenza n. 25870/16 del 15 dicembre. Il caso. Il Prefetto ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, in accoglimento dell’appello, rilevava che l’imputata era stata assolta in procedimento penale perché la positività alla cocaina riscontrata con l’esame delle urine poteva essere riconducibile ad assunzioni pregresse anche di alcuni giorni per cui non vi erano elementi certi di uno stato di alterazione psico-fisica . La sentenza impugnata statuiva che era necessario svolgere ulteriori prelievi ematici e con altri liquidi biologici prelevati in triplice provetta e con le garanzie di legge a sostegno dell’accertamento effettuato. Con il ricorso, il Prefetto denuncia violazione degli artt. 223, 187, 19 cds perché il giudizio civile aveva ad oggetto solo la legittimità del provvedimento cautelare. La sospensione della patente di guida. Il nuovo codice della strada attribuisce specificamente la natura di sanzione amministrativa alla sospensione della patente di guida, prevedendo un regime particolare qualora questa sanzione acceda ai reati contro la persona per violazione delle norme di circolazione, regime che affida l’applicazione della sanzione amministrativa al giudice penale chiamato a conoscere del reato connesso, ripristinando poi la competenza dell’autorità amministrativa qualora siano assenti i presupposti per l’intervento del giudice penale. La sospensione provvisoria della patente di guida è però misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, preventiva e strumentale alla tutela dell’incolumità e dell’ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un iter procedimentale che riconosce all’Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avviso del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dar ingresso alle eventuali osservazioni di questi, che, altrimenti, ricorrerebbe alla stregua delle regole generali – di cui agli artt. 3, 7, comma 1, 8 e 10 l. n. 241/90, art. 204 cds, art. 18 l. n. 689/81. Il ricorso è accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 15 settembre – 15 dicembre 2016, n. 25870 Presidente Petitti – Relatore Correnti Fatto e diritto Il prefetto di Bologna propone ricorso per cassazione contro G.F. , che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 17.5.2014 che ha accolto l’appello della G. a sentenza del GP, sul rilievo che la stessa era stata assolta in procedimento penale perché la positività alla cocaina riscontrata con l’esame delle urine poteva essere riconducibile ad assunzioni pregresse anche di alcuni giorni per cui non vi erano elementi certi di uno stato di alterazione psico-fisica. La sentenza impugnata statuisce che l’accertamento avrebbe dovuto essere supportato con ulteriori prelievi ematici e con altri liquidi biologici prelevati in triplice provetta e con le garanzie di legge. Il ricorso denunzia 1 violazione degli artt. 223, 187, 189 cds perché il giudizio civile aveva ad oggetto soltanto la legittimità del provvedimento cautelare. La censura è condivisibile nel riferimento alla natura cautelare del provvedimento prefettizio di sospensione della patente. Questa Corte non ignora che, innovando rispetto al passato, il nuovo codice della strada, specificamente attribuisce la natura di sanzione amministrativa alla sospensione della patente di guida e prevede un regime particolare per l’ipotesi in cui questa sanzione acceda a reati contro la persona per violazione delle norme di circolazione stradale, un regime che in via di principio affida l’applicazione della sanzione amministrativa al giudice penale chiamato a conoscere del reato connesso, ripristinando invece la competenza propria dell’autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l’intervento di quel giudice. Resta fermo, però, il principio che la sospensione provvisoria della patente di guida è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale che riconosce all’Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso e risposta alle eventuali osservazioni di costoro, che altrimenti ricorrerebbe alla stregua delle regole generali artt. 3, 7, comma 1, 8 e 10 legge n. 241/90, art. 204 nuovo codice della strada, art. 18, legge n. 689/81 . Donde l’accoglimento del ricorso con decisione nel merito mentre la singolarità della questione giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo nel merito rigetta l’opposizione e compensa le spese.