Appello inammissibile e ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado: intervengono le SSUU

Nell’ipotesi di ordinanza d’inammissibilità dell’appello emessa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, il conseguente ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di 60 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza stessa o dalla sua notificazione, se avvenuta prima, è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità, ad un duplice onere quello di deposito della copia autentica della sentenza di primo grado e quello di provare la data di comunicazione o di notifica dell’ordinanza d’inammissibilità.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato, con la sentenza n. 25513/16, depositata il 13 dicembre, due importantissimi principi di diritto aventi ad oggetto, in particolare, l’appello contro la sentenza di primo grado nel caso di appello dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348- bis c.p.c., per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta. Il caso. L’appello avverso una sentenza di primo grado del Tribunale veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello per difetto di una ragionevole probabilità di accoglimento. Contro tale decisione di primo grado la parte interessata proponeva ricorso per cassazione cui replicava la parte resistente, eccependo anzitutto, nel controricorso, l’inammissibilità del ricorso, perché in esso non era stata indicata la data di comunicazione dell'ordinanza ex art. 348- ter c.p.c., da cui decorre il termine di 60 gg. per impugnare la sentenza di primo grado. Nel controricorso veniva inoltre eccepita l’improcedibilità del ricorso per cassazione in base all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non avendo il ricorrente depositato unitamente al ricorso anche copia autentica dell'ordinanza d’inammissibilità dell'appello con la relativa comunicazione. Ravvisando una questione di massima di particolare importanza, quanto meno sotto il profilo dell'improcedibilità del ricorso, la sesta sezione civile, sottosezione lavoro, rimetteva gli atti al Primo Presidente, che assegnava il ricorso alle Sezioni unite. Le due questioni rimesse alle Sezioni Unite. L'ordinanza interlocutoria sottoponeva alle Sezioni Unite due questioni tra loro interdipendenti a se, a pena d’inammissibilità, il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 348- ter , comma 3, c.p.c. richiamato dall'art. 436- bis c.p.c. per il rito del lavoro , debba indicare la data di comunicazione o di notificazione dell'ordinanza emessa dal giudice d’appello, al fine di verificare la tempestività dell’impugnazione b se a pena d’improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 1 e 2, n. 2, c.p.c. il ricorrente debba depositare oltre alla sentenza impugnata anche copia dall’ordinanza d’inammissibilità dell'appello, con la relativa comunicazione di cancelleria dalla cui data decorre il termine di 60 gg. previsto dall'art. 325 c.p.c. I due principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite. Dopo un articolato iter motivazionale, al quale si fa rinvio, le Sezioni Unite pronunciano due distinti principi di diritto. Il primo dei due principi di diritto affermati dagli Ermellini è il seguente nell’ipotesi di ordinanza d’inammissibilità dell’appello emessa ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c., per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, il conseguente ricorso per cassazione proponibile in base all'art. 348 -ter , comma 3, c.p.c. contro la sentenza di primo grado nel termine di 60 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza stessa o dalla sua notificazione, se avvenuta prima, è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ad un duplice onere, quello di deposito della copia autentica della sentenza di primo grado e quello, inerente alla tempestività del ricorso, di provare la data di comunicazione o di notifica dell’ordinanza d’inammissibilità . Specifica poi il Collegio che tale secondo onere è assolto dal ricorrente mediante il deposito della copia autentica dell'ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione in difetto, il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., salvo in esito alla trasmissione del fascicolo d'ufficio da parte della cancelleria del giudice a quo , che il ricorrente ha l'onere di richiedere ai sensi del terzo comma del predetto articolo, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso di verificare la tempestività dell'impugnazione, rilevi che quest’ultima sia stata proposta nei 60 gg. dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. . Il secondo principio di diritto esplicitamente pronunciato dalle Sezioni Unite afferma che il ricorso per cassazione proposto ex art. 348- ter , comma 3, c.p.c. contro la sentenza di primo grado, non è soggetto, a pena d’inammissibilità, alla specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello , posto che l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., fa riferimento ai soli atti processuali e documenti sui quali i motivi d’impugnazione fondano il proprio sostegno giuridico al fine dell'annullamento del provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 27 settembre – 13 dicembre 2016, n. 25513 Presidente Rordorf – Relatore Manna