L’estinzione dell’obbligazione nei confronti dell’autore della violazione si estende anche all’obbligato in solido?

Il contrasto presente da tempo nella giurisprudenza di legittimità tra i principi enunciati in tema della estensione all’obbligato solidale dell’effetto estintivo dell’obbligazione derivante dalla morte del trasgressore ex art. 14, u.c., l. n. 689/1981 ed i principi enunciati con riferimento al tema della estensione all’obbligato solidale dell’effetto estintivo dell’obbligazione derivante dalla omessa o tardiva contestazione dell’illecito porta ad emersione una distonia che investe i principi generali dell’illecito amministrativo e che rende necessario la rimessione degli atti alla Sezioni Unite.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25354/16 depositata il 12 dicembre. Il fatto. Una s.r.l. proponeva ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello territorialmente competente, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale adito, aveva rigettato l’ordinanza – ingiunzione con la quale detto Ministero l’aveva condannata al pagamento quale obbligata in solido ex art. 6 l. n. 689/1981 di una sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo di cui all’art. 1 d.l. n. 143/1991, convertito con la l. n. 197/1991. In particolare, la sanzione era stata irrogata per l’effettuazione – da parte della legale rappresentante della società opponente – di transazioni finanziarie in contanti presso un istituto di credito, intermediario non munito della abilitazione di cui all’art. 4, comma 2, del medesimo decreto legge. La Corte d’appello disattendeva tra l’altro, il motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 6 l. n. 689/1981, dedotta dalla società appellante sul rilievo che l’amministrazione aveva proceduto nei suoi confronti, quale coobbligata in solido con l’autrice materiale dell’infrazione, pur non avendo sanzionato quest’ultima in ragione dell’intervenuta decadenza, come emergente dalla stessa ordinanza ingiunzione impugnata. Orientamenti a confronto. Gli Ermellini, hanno ritenuto necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite atteso che il contrasto presente ormai da tempo nella giurisprudenza di legittimità, investiva principi aventi portata di carattere generale. In particolare, vi era un primo orientamento secondo cui la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilità ai suoi eredi dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma altresì, l’estinzione a carico dell’obbligato solidale e l’impossibilità per quest’ultimo, ove abbia pagato la sanzione, di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso di cui all’art. 6 l. n. 689/1981. Le argomentazioni a suffragio di tale orientamento si poggiano su argomentazioni concernenti la qualificazione dell’obbligato solidale data dall’art. 6 cit. come obbligato nell’interesse esclusivo del trasgressore. Tali argomentazioni, però, non appaiono facilmente conciliabili con quelle su cui si poggia l’orientamento opposto secondo il quale tra l’obbligazione del trasgressore e quella dell’obbligato solidale non vi è legame necessario, l’una potendo sussistere anche se l’altra si sia estinta e ciò pure quando l’obbligazione estinta sia quella dell’autore della violazione e l’obbligazione che permanga sia quella dell’obbligato solidale . Così come, il principio di esercitare l’azione di regresso ex art. 6 cit. non fa venire meno l’obbligazione del debitore principale - espresso dal secondo orientamento – non appare affatto conciliabile con il principio della personalità della sanzione richiamato dall’opposto orientamento. Concludendo. Cosicchè, in definitiva, atteso che l’evidenziato contrasto emerge da pronunce rese da diverse sezioni della Corte di legittimità ed investe i principi generali dell’illecito amministrativo, i giudici chiamati a decidere nella specie hanno ritenuto opportuno e necessario rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 29 settembre – 12 dicembre 2016, n. 25354 Presidente Petitti – Relatore Cosentino Fatto e diritto I. La società Minichiello De Furia srl ha proposto ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza del tribunale di Ariano Irpino, ha rigettato l’opposizione da lei proposta avversa l’ordinanza ingiunzione con la quale detto Ministero l’aveva condannata al pagamento, quale obbligata in solido ex art. 6 I. 689/81, di una sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 143/91, convertito in legge con la legge n. 197/91. La sanzione era stata irrogata per l’effettuazione - da parte della legale rappresentate della società opponente, sig.ra D.F.A. - di transazioni finanziarie in contanti presso la Cassa Arianese di Mutualità di seguito, C.A.M. , intermediario non munito della abilitazione di cui all’articolo 4, secondo comma, del medesimo decreto legge. La corte d’appello ha disatteso, tra l’altro, il motivo di gravame relativo alla violazione dell’articolo 6 L. 689/1981, dedotta dalla società Minichiello De Furia sul rilievo che l’Amministrazione aveva proceduto nei suoi confronti, quale coobbligata in solido con l’autrice materiale dell’infrazione, pur non avendo sanzionato quest’ultima in ragione della intervenuta decadenza, come emergente dalla stessa ordinanza ingiunzione impugnata ove si legge cfr. pag. 6 della sentenza gravata . Non vi è luogo a procedere nei confronti di D.F.A.M. per intervenuta decadenza . Il ricorso per cassazione è articolato in sei motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. II. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 6, 7 e 14 della legge n. 689 del 1981 per avere la Corte d’appello escluso che la società, coobbligata in via solidale, potesse beneficiare della estinzione per intervenuta decadenza ex art. 14, u.c., l. 689/81, già riconosciuta in favore dell’autrice materiale dell’illecito amministrativo. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tre la parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., relativamente alla prova delle violazioni. Con il terzo motivo del ricorso violazione degli artt. 1, comma 1, 4, commi 1 e 2, e 6, commi 1 e 4-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991, in relazione al disposto di cui all’art. 106 T.U.B. si sostiene che la C.A.M. rientrava tra i soggetti abilitati ad effettuare le operazioni oggetto di contestazione. Con il quarto motivo si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato riconoscimento della carenza dell’elemento soggettivo ovvero della sussistenza di un errore scusabile, mentre con il quinto mezzo si ripropone la medesima doglianza sotto il profilo della nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente. Con il sesto motivo si censura la statuizione di rigetto del motivo di appello con cui l’odierna ricorrente aveva richiesto la riduzione dell’entità della sanzione. III. Il primo motivo di ricorso pone la questione se l’estinzione dell’obbligazione ex art. art. 14 u.c. l. 689/81 nei confronti dell’autore della violazione si estenda, o meno, all’obbligato in solido ex art. art. 6 l. 689/81 su tale questione le soluzioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte non sono convergenti. Invero, secondo un primo orientamento - espresso da Cass. Lav. n. 26387/08 e Cass. II n. 23871/11 - l’estinzione ex art. 14 u.c. l. 689/81 dell’obbligazione dell’autore materiale dell’infrazione comporta ex se anche l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’obbligato solidale, dovendosi riconoscere carattere principale all’obbligazione incombente sul primo dei due soggetti, nonché una posizione di accessorietà e dipendenza alla obbligazione del secondo. Ad opposta soluzione è giunta Cass. II n. 4342/13 muovendo dalla premessa che l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria di cui all’art. 14, u.c., l. 689/81 è limitato alfa persona nei cui confronti non sia stata eseguita la notifica, tale pronuncia afferma che, nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, l’effetto estintivo derivante dalla mancata o intempestiva contestazione nei confronti del trasgressore non si estende all’obbligato solidale ex art. 6 l. 689/81 a differenza, si ha cura di precisare nella sentenza in esame, dall’effetto estintivo derivante dalla morte del trasgressore . Il contrasto ora evidenziato porta ad emersione, nello specifico tema dell’estensione all’obbligato solidale dell’effetto estintivo dell’obbligazione del trasgressore conseguente al difetto di tempestiva contestazione dell’illecito, una distonia presente da tempo nella giurisprudenza di legittimità tra i principi enunciati con riferimento al tema della estensione all’obbligato solidale dell’effetto estintivo dell’obbligazione derivante dalla morte del trasgressore e i principi enunciati con riferimento al tema della estensione all’obbligato solidale dell’effetto estintivo dell’obbligazione derivante dalla omessa o tardiva contestazione dell’illecito tema, questo secondo, al quale si connette strettamente il tema del potere dell’Amministrazione di chiamare a rispondere dell’infrazione solo l’uno o l’altro fra l’autore della violazione e l’obbligato solidale, nonché l’ulteriore tema della legittimità della sanzione irrogata nei confronti dell’obbligato solidale in difetto di identificazione del trasgressore . IV. In proposito si deve ricordare, per un verso, l’orientamento secondo cui la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilità ai suoi eredi dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione art. 7 l. 689/81 , ma altresì l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale e l’impossibilità per quest’ultimo, ove abbia pagato la sanzione, di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso di cui all’articolo 6, u.c., l. 689/81. Tale orientamento viene enunciato in Cass. I n. 2064/94 seguita da Cass. I n. 2501/00, Cass. I n. 1193/08, Cass. Lav. n. 5717/11 . In Cass. I n. 2064/94 si svolgono le seguenti considerazioni a si valorizza il dato, di natura letterale, che il testo dell’articolo 6 l. 689/81 fa riferimento al diritto di regresso nei confronti dell’autore della violazione e non dei suoi eredi b si argomenta che ammettere il regresso nei confronti degli eredi vanificherebbe il disposto dell’art. 7 l. 689/81, giacché gli eredi verrebbero a subire comunque le conseguenze sanzionatorie della violazione, essendo tenuti a pagare non più verso l’Amministrazione, ma verso l’obbligato solidale che abbia adempiuto l’obbligazione sanzionatoria c si evidenzia come tanto l’intrasmissibilità della sanzione agli eredi quanto la non esperibilità dell’azione di regresso nei confronti dei medesimi rappresentino espressioni del principio della personalità della sanzione amministrativa d si afferma che l’obbligato solidale ex art. 6 l. 689/81 realizza la figura, prevista in via eccezionale dall’articolo 1298 c.c., dell’obbligazione solidale prevista dalla legge nell’interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali, e cioè dell’autore della violazione, onde essa non si ripartisce nei rapporti interni tra gli obbligati solidali, restando sempre a carico del debitore principale con conseguente accessorietà della posizione dell’obbligato solidale ex art. 6 l. 689/81 rispetto alla posizione del debitore principale e si afferma che nella solidarietà prevista nell’interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali, quale quella di cui all’articolo 6 l. 489/81, il fatto estintivo dell’obbligazione, che attiene all’obbligato principale, produce effetti anche sull’obbligazione del debitore accessorio, che rimane anch’essa estinta. V. Per altro verso, si deve ricordare l’orientamento secondo cui l’Amministrazione può chiamare a rispondere dell’infrazione l’autore della violazione e l’obbligato solidale, oppure l’uno o l’altro fra di loro, e l’identificazione dell’autore materiale dell’illecito non costituisce requisito di legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale ex art. 6 l. 689/81. Tale orientamento viene enunciato in Cass. SSUU 890/94 seguita da Cass. Lav. n. 9830/2000, Cass. I, n. 18389/03, Cass. I 23783/04, Cass. II n. 16661/07 Cass. II 11643/10, Cass. II n. 7884/11, Cass. Lav. n. 145/15 . In Cass. SSUU 890/94 si svolgono le seguenti considerazioni 1 l’autonomia della posizione dell’autore della violazione dell’obbligato solidale ex art. 6 l. 689/81 si desume dal tenore letterale dell’ultimo comma dall’art. 14 l. 689/81, che prevede che l’omessa contestazione nel termine di legge comporta l’estinzione dell’obbligazione per il soggetto nei cui confronti l’omissione stessa si è verificata non anche, quindi, nei confronti dell’obbligato solidale ex art. 6 l. 689/81 2 l’estinzione dell’obbligazione nei confronti di un obbligato non impedisce l’assoggettamento a sanzione dell’altro obbligato che abbia ricevuto la tempestiva contestazione non vi è, cioè, legame necessario tra le due obbligazioni, l’una potendo sussistere anche se l’altra si è estinta 3 l’azione di regresso ex art. 6 l. 689/81 è autonoma rispetto alla responsabilità per la sanzione amministrativa e l’eventualità che ne sia impossibile l’esercizio non può fare venire meno l’obbligazione del debitore solidale. VI. Tra le affermazioni riportate nel paragrafo IV e quelle elencate nel paragrafo V non è ravvisabile un vero e proprio contrasto, giacché si tratta di affermazioni svolte in contesti decisionali diversi, concernenti, con riferimento alla posizione dell’obbligato solidale ex art. 6 l. 689/81, da un lato, per le sentenze di cui al paragrafo IV, la questione degli effetti dell’estinzione dell’obbligazione pecuniaria per la morte del trasgressore e dall’altro, per le sentenze di cui al paragrafo V, la questione della legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa in assenza di identificazione dell’autore della violazione o, comunque, nei confronti di uno solo dei coobbligati solidali questioni, queste, strettamente connesse a quella degli effetti dell’estinzione dell’obbligazione pecuniaria per omessa o intempestiva contestazione all’autore della violazione . Ciò non di meno, il Collegio rileva che la ragione fondamentale delle posizioni espresse nelle sentenze richiamate nel paragrafo IV va ravvisata nelle argomentazioni di cui ai punti d ed e di tale paragrafo, concernenti la qualificazione dell’obbligato solidale ex art. 6 l. 689/81 come obbligato nell’interesse esclusivo del trasgressore e tali argomentazioni non appaiono facilmente conciliabili con l’affermazione di cui al punto 2 del paragrafo V, secondo la quale tra l’obbligazione del trasgressore e quella dell’obbligato solidale ex art. 6 l. 689/81 non vi è legame necessario, l’una potendo sussistere anche se l’altra si sia estinta e ciò pur quando l’obbligazione estinta sia quella dell’autore della violazione e l’obbligazione che permanga sia quella dell’obbligato solidale . Così come il principio che l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso ex art. 6 l. 689/81 non fa venire meno l’obbligazione del debitore solidale, riportato nel punto 3 del paragrafo V, non appare facilmente conciliabile con il principio della personalità della sanzione, richiamato nell’affermazione riportata al punto c del paragrafo IV. Cosicché, in definitiva, l’intero sviluppo argomentativo dei filoni di cui ai precedenti paragrafi IV e V finisce col tradire una tensione concettuale di cui il contrasto evidenziato nel paragrafo III costituisce l’inevitabile esito. Il tema sotteso al contrasto giurisprudenziale evidenziato nel par. III, in definitiva, presenta ricadute sistematiche sulle seguenti questioni A La questione della natura della responsabilità dell’obbligato solidale ex art. 6 l. 689/81 – generalmente definita nella giurisprudenza di legittimità in termini di sussidiarietà Cass. Lav. n. 145/15, Cass. II n. 24573/06 o accessorietà-dipendenza Cass. II n. 23871/11 - e la funzione di tale responsabilità, che in alcuni precedenti è ricondotta alla figura dell’obbligazione solidale nell’interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali art. 1298 c.c. , cioè dell’autore della violazione Cass. Lav. n. 5717/11 , in altri precedenti è stata ritenuta funzionale alla garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione Cass. V n. 12264/07 e in altri precedenti ancora è stata ritenuta funzionale all’esigenza di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare il trasgressore e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente Cass. I n. 4725/04, Cass. II n. 11643/10 . B La questione della differenziazione degli effetti dell’estinzione dell’obbligazione, riguardo all’obbligato solidale, a seconda che la stessa derivi dalla morte del trasgressore o dalla mancanza o intempestività della contestazione nei confronti del trasgressore. Al riguardo sembra opportuno un chiarimento sulla consistenza dei presupposti sistematici della differenziazione degli effetti, riguardo all’obbligato solidale, dell’estinzione dell’obbligazione, a seconda che tale estinzione derivi dalla morte del trasgressore o dalla mancanza o intempestività della contestazione nei confronti del trasgressore presupposti ravvisati da taluni commentatori nel diverso ambito, sostanziale o procedimentale, in cui tali cause di estinzione rispettivamente operano . Così come sembra opportuno un chiarimento anche sulla effettiva sovrapponibilità della ipotesi di mancata identificazione del trasgressore e della ipotesi in cui il trasgressore sia stato identificato e l’Amministrazione abbia omesso, volontariamente o meno, di contestargli tempestivamente l’illecito ciò anche alla luce della diversa decorrenza del termine per la contestazione nei confronti della società e nei confronti del rappresentante o dipendente della stessa che ha commesso l’illecito, allorquando l’identificazione di costui intervenga dopo l’identificazione della società. Significativo appare, a questo riguardo, che la recente sentenza Cass. Lav. n. 145/15, affrontando appunto il tema dell’ordinanza ingiunzione emessa in assenza di identificazione dell’autore della violazione, ha espressamente escluso la pertinenza a tale tema di Cass. H n. 23871/11 e Cass. Lav. n. 26387/08, sopra citate, così mostrando di ritenere che, quanto agli effetti rispetto alla posizione dell’obbligato solidale, la questione della mancata identificazione del trasgressore e quella della mancata contestazione dell’illecito al trasgressore identificato vadano collocate su piani diversi. C La questione della permanenza, in capo all’obbligato solidale ex art. 6 l. 689/81 che abbia pagato la sanzione, dell’azione di regresso nei confronti, da un lato, del trasgressore che non abbia ricevuto tempestiva contestazione dell’illecito e, d’altro lato, degli eredi del trasgressore defunto. Al riguardo sembra opportuno un supplemento di riflessione sulla consistenza ermeneutica dei rilievi letterali ricordati nel punto a del paragrafo IV e nel punto 1 del paragrafo V, i quali appaiono fondati più su ciò che non è scritto che su ciò che è scritto nel testo degli articoli 6 e 14 della legge n. 689/81 supplemento di riflessione che rivaluti, per un verso, se il mancato riferimento agli eredi, nell’ultimo comma dell’articolo 6, sia ostativo ad una interpretazione secondo cui costoro succedano non nella sanzione ma nella obbligazione di regresso verso l’obbligato solidale che abbia pagato per altro verso, se, alla luce del principio della personalità della sanzione, la formulazione letterale dell’ultimo comma dell’articolo 14 non possa intendersi nel senso che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingua tanto per la persona nel cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto quanto per l’obbligato in solido con tale persona ex art. 6 l. 689/81, mentre non si estingua per i coautori della violazione. Atteso che l’evidenziato contrasto emerge da pronunce di Sezioni diverse di questa Corte e investe i principi generali dell’illecito amministrativo il Collegio ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.