La qualità di consumatore nel contratto di fideiussione

In presenza di un contratto di fideiussione, il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all’obbligazione garantita, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore.

Così la Cassazione con l’ordinanza n. 24846/16 del 5 dicembre. Il caso. Il Tribunale di Chieti indicava la propria incompetenza per territorio in favore di quello di Milano sulla querela di falso proposta, quanto alle sottoscrizioni in calce alle fideiussioni prestate ad una s.r.l., da parte degli odierni ricorrenti, che si rivolgono alla Corte di Cassazione con regolamento necessario di competenza. I ricorrenti si dolgono di vizio motivazionale in tema di foro del consumatore, di violazione del regime dei contratti dei consumatori, di pronuncia da parte del giudice monocratico in luogo di quello collegiale, di pronuncia senza previa precisazione delle conclusioni, di erronea liquidazione delle spese. Il contratto di fideiussione. Con il regolamento necessario di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza e non quella di altre norme sul procedimento – ovviamente, a meno che quest’ultima violazione non abbia impedito alla parte di apportare al giudice elementi utili ai fini della statuizione sulla competenza, cosa che, però, nel caso di specie non si è verificata. Inoltre, in presenza di un contratto di fideiussione, è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita Cass. n. 25212/11 . Anche nel caso di contratto autonomo di garanzia, evidenzia però la S.C., si giunge ad identica soluzione, essendo anch’esso funzionalmente inserito nell’attività dell’impresa garantita e quindi esulando dal concetto di consumo o bisogno personale del contraente. Il rigetto del ricorso principale comporta la dichiarazione della competenza del Tribunale di Milano, cui viene rimessa ogni statuizione anche sulle spese del procedimento per cassazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza 16 settembre – 5 dicembre 2016, n. 24846 Presidente Amendola – Relatore De Stefano Fatto e diritto 1.- G.M.B. ed O.T. impugnano, con ricorso notificato il 13.7.15 ed articolato su cinque motivi, con regolamento necessario di competenza l'ordinanza 9.6.15, di cui non consta la data di comunicazione, con cui il tribunale di Chieti [benché nell'intestazione risulti indicato quello di Pescara] ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore di quello di Milano sulla querela di falso da loro proposta quanto alle sottoscrizioni in calce alle fideiussioni prestate alla Silvie Italy srl a s.u. in liq.ne e in concordato preventivo, a garanzia dei debiti della Junior G. Laconicamente limitatosi il tribunale al rilievo che, 'a prescindere dalla problematica relativa alla tutela del consumatore, in relazione alla proposizione della querela di falso deve farsi richiamo al foro esclusivo ed inderogabile del convenuto , i ricorrenti si dolgono - di vizio motivazionale in punto di foro del consumatore - di violazione del regime dei contratti dei consumatori, tali dovendo qualificarsi essi ricorrenti - di pronunzia da parte del giudice monocratico anziché di quello collegiale - di pronunzia senza previa precisazione delle conclusioni - di erronea liquidazione delle spese anche per la fase decisoria, invece mancata. 3.- Dal canto suo, l'intimata replica - che le controparti si sono compiutamente e in concreto difese sulle questioni di competenza - che in materia di querela di falso si applica in via esclusiva il foro del convenuto, atteso l'intervento obbligatorio del P.M. - che la finalizzazione della prestata fideiussione ad un rapporto di impresa il contratto di vendita/fornitura di Junior G srl con la controparte esclude la qualificabilità degli attori come consumatori - che anzi, negando la validità delle contestazioni di controparte sulla liquidazione delle spese, in via incidentale vanno rideterminate le medesime a proprio favore, considerando anche la fase di istruzione e trattazione, ma pure applicando il corretto scaglione di valore della controversia. 4.- Il Pubblico Ministero, con sua requisitoria scritta depositata il 6.6.16, ha chiesto il rigetto dell'istanza di regolamento - negando rilievo alle doglianze in rito, siccome estranee alla questione di competenza territoriale e comunque per avere le parti avuto modo di argomentare diffusamente sugli aspetti a quella relativi - attribuendo preminenza al foro generale del convenuto persona giuridica quando oggetto della causa è la querela di falso in via principale, atteso il previsto intervento obbligatorio del P.M., ma pure per l'inapplicabilità della disciplina a tutela del consumatore allorché questi agisca a garanzia di un debito contratto da un soggetto che, a sua volta, agisce nell'ambito di una attività imprenditoriale - escludendo l'assenza di una fase decisoria ai fini della liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, ma ritenendo fondata la doglianza di quest'ultima in punto di erronea individuazione dello scaglione applicabile. 5.- In disparte ogni questione di tempestività della proposizione in relazione alla carenza - in atti - di elementi certi sulla data in cui è stata eseguita la comunicazione del provvedimento impugnato con il presente regolamente, va rilevato, in primo luogo e secondo quanto correttamente sottolinea anche il P.G., che col regolamento necessario di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza e non quella di altre norme sul procedimento, a meno che quest'ultima violazione non abbia avuto per effetto di impedire alla parte di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza Cass., ord. 6 giugno 2008, n. 15019 ma, nella specie, sulla questione è evidente dagli atti di causa che i ricorrenti abbiano potuto argomentare in modo assai ampio e sottoporre al giudice ogni elemento da loro ritenuto utile e, pertanto, i motivi primo, terzo e quarto sono inammissibili. 6.- In secondo luogo, anche a non voler considerare l'ineccepibile - e neppure contestata in quanto tale - conclusione dell'inderogabilità della competenza territoriale del foro generale ex artt. 18 o 19 cod. proc. civ. in caso di querela di falso proposta in via principale su cui, da ultimo, v. Cass., ord. 25 agosto 2006, n. 18484, ove altri riferimenti , la doglianza - resa oggetto del secondo motivo - agitato col presente ricorso - di pretermissione della pretesa qualità di consumatore degli originari attori è infondata questa Corte ha già avuto modo di statuire che, in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita Cass. 29 novembre 2011, n. 25212 ma a diversa soluzione non può non pervenirsi pure nell'evenienza di contratto autonomo di garanzia, essendo comunque anch'esso, con tutta evidenza, funzionalmente inserito nell'attività dell'impresa garantita - quale elemento utile per il suo funzionamento anche solo corrente, onde appunto assicurarle il credito da parte di altri contraenti, i quali fidano sulla garanzia prestata o comunque la prendono in considerazione come elemento determinante nel momento in cui si inducono a contrattare con l'imprenditore garantito, così determinando un diverso e più favorevole andamento dell'attività di impresa - e quindi esulando dal concetto di consumo o bisogno personale del contraente, il solo che può giustificare appunto l'applicazione della disciplina generale del diritto del consumatore. 7.- L'ultimo motivo di ricorso, benché tecnicamente ammissibile potendo solo con il regolamento necessario di competenza impugnarsi il capo, di un provvedimento in punto di competenza, che provvede sulle spese Cass., ord. 12 agosto 2011, n. 17228 Cass., ord. 25 agosto 2015, n. 17130 , è infondato, perché una fase decisoria è comunque insita, benché ridotta al minimo, in ogni procedimento e comporta l'estrinsecazione di un'attività defensionale specificamente volta a sollecitare, precisando le posizioni della parte difesa e contestando seppure genericamente quelle dell'avversario, una determinazione da parte del giudicante. 8.- L'impugnazione principale, infondato il secondo e il quinto motivo ed inammissibili gli altri, va quindi rigettata. 9.- L'impugnazione incidentale della resistente va invece qualificata inammissibile - in primo luogo, perché nel regolamento di competenza non è ammessa un'impugnazione incidentale sicché la parte, vittoriosa sulla questione di competenza, deve proporre impugnazione ordinaria sul solo capo delle spese, se del caso da sospendersi per pregiudizialità Cass. Sez. Un., ord. 6 luglio 2005, n. 14205 - in secondo luogo, in quanto la memoria difensiva con cui essa è proposta non si fa carico dell'analitica indicazione degli importi minimi di liquidazione che si assumono violati, solo indicando quelli reputati erronei così non corrispondendo alla consolidata elaborazione di questa Corte in ordine al contenuto delle contestazioni dinanzi ad essa delle liquidazioni in punto di spese tra molte Cass. 8 marzo 2007, n. 5318 Cass. 14 luglio 2009, n. 16390 . 10.- In conclusione, il ricorso principale va rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile e, ad avviso del Collegio, non può farsi a meno di statuire che la competenza sulle domande proposte spetta al tribunale di Milano, secondo quanto correttamente deciso dal provvedimento qui impugnato. 11.- Tuttavia, ogni provvedimento sulle spese del presente procedimento può bene essere rimesso al giudice indicato come competente, affinché siano da quegli regolate in relazione anche all'esito finale della lite tra le parti. 12.- Infine, trova applicazione l'art. 13 co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, attesa la soccombenza dei ricorrenti impugnanti, in relazione al contributo dovuto per i ricorsi rispettivamente proposti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale dichiara la competenza del tribunale di Milano, cui rimette ogni statuizione anche sulle spese del presente procedimento ai sensi dell'art. 13, co. 1-gzrater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016