Errore nel posizionamento dell’autovelox: nulla la multa

La Polizia Municipale non ha provveduto alla contestazione immediata, ma l’apparecchiatura era collocata diversi chilometri prima della fascia indicata dal decreto prefettizio come esclusa dall’obbligo di fermare subito l’automobilista.

Errore di posizionamento dell’autovelox. Questo elemento ridà il sorriso all’automobilista. Azzerata difatti la sanzione per eccesso di velocità fatale la mancata contestazione immediata Cassazione, sentenza n. 24751/2016, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Chilometri. Sconfitto in secondo grado il Comune di un piccolo paese campano. In Tribunale viene annullato il verbale della Polizia Municipale perché non era stata effettuata la contestazione immediata nei confronti dell’automobilista. Decisivo il richiamo al decreto prefettizio con cui veniva esclusa la necessità della contestazione immediata solo dal ‘Km 96+300’ al ‘Km 105+800’ . Questo documento fa emergere l’irregolarità del verbale da esso risulta, difatti, che l’infrazione era stata accertata con un apposito autovelox automatico ma al ‘Km 87+130’ , cioè una decina di chilometri prima dell’area esclusa dall’obbligo di contestazione immediata . E questa visione è ritenuta corretta dai magistrati della Cassazione, i quali aggiungono anche che la integrazione del decreto prefettizio messa sul tavolo dal Comune non è applicabile perché successiva alla contestazione nei confronti dell’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 15 settembre – 5 dicembre 2016, numero 24751 Presidente Petitti – Relatore Correnti Fatto e diritto Il Comune di Fragneto Monforte propone ricorso per cassazione contro A.R., che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 1088/2014 che, in accoglimento dell'appello del R. ed in totale riforma della sentenza dei GP, ha annullato il verbale della PM perché lo stesso indicava che non era stata fatta la contestazione immediata ai sensi dell'art. 201 cds. Tale norma prevede che che la contestazione immediata non sia necessaria allorquando l'accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento gestiti dalla P.S. ma le strade extraurbane ove è possibile installare autovelox automatici devono essere individuate con decreto prefettizio che, nella specie, escludeva la contestazione immediata solo dal Km 96+300 al Km105+800 mentre dal verbale risultava che l'infrazione era stata accertata al Km 87+130. Il ricorso denunzia 1 violazione degli artt. 4 1. 121/2002, 142,200,201 cds ed omesso esame di fatto decisivo perché è possibile installare il dispositivo senza necessità di contestazione immediata, con richiami giurisprudenziali 2 violazione dell'art. 4 d.l.121/2002 e degli artt. 142, 200, 201 cds e 384 reg. att. Ciò premesso si osserva Questa Corte si è occupata in varie occasioni della necessità o meno della contestazione immediata affermando il principio che la contestazione immediata costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale , con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio Cass. 18.1.05 numero 944, 28.12.04 numero 24066, 21.6.01 numero 8528, 25.5.01 numero 7103, 29.3.01 numero 4571, etc. . L'art. 384 del regolamento d'attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d'apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l'accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo. La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi. L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d'una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione. Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d'interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione ad un solo contravventore. Nella specie, la questione come prospettata, appare nuova rispetto alla ratio decidendi sopra riportata risultando dalla sentenza che lo stesso Comune aveva dedotto di una successiva integrazione del decreto prefettizio, ritenuta dalla sentenza non applicabile ratione temporis perché successiva alla contestazione, statuizione sostanzialmente non censurata. Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in curo 800 di cui 700 per compensi, oltre accessori, dando atto dell'esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.