Non basta la mancata notifica per irreperibilità a giustificare l’opposizione tardiva

Affinché sia legittima l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, essendo necessaria altresì la prova che, a causa di detta irregolarità, egli, come ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del detto decreto e non sia stato in grado di proporre tempestiva opposizione.

Così la Cassazione con la sentenza n. 24253/16 depositata il 29 novembre. Il caso. Il Tribunale respingeva l’appello proposto da un architetto avverso la sentenza del Giudice di Pace con cui – in accoglimento dell’opposizione tardiva - si revocava il decreto di ingiunzione di pagamento di una somma di denaro alle due ingiunte a titolo di onorari per la progettazione della ristrutturazione di un fabbricato. Per la cassazione della sentenza ricorre l’architetto. Mancata notifica irreperibilità o momentanea assenza? Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c. e omesso esame degli atti, in quanto il Tribunale aveva ritenuto nulla la notifica del decreto ingiuntivo effettuata a una delle ingiunte per mancata prova della ricezione della raccomandata ex art. 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica della stessa, e non aveva ritenuto invece la legittimità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. per irreperibilità della stessa. L’applicabilità dell’art. 143 c.p.c. postula un’irreperibilità oggettiva e non temporanea del destinatario della notificazione, che si risolve nell’ impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l’esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall’ordinaria diligenza Cass. n. 18595/14 . In mancanza di tali condizioni, qualora dagli accertamenti anagrafici compiuti risulti coincidente la residenza del destinatario con quella ove la notificazione è avvenuta, non vi sarà irreperibilità, bensì momentanea assenza dal luogo di residenza del destinatario, comportando quindi la necessità che la notifica avvenga ex art 140 c.p.c Ciò comporta che il giudice d’appello ha errato nel ritenere che l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. fosse ammissibile solo per la nullità della notificazione del decreto. Infatti, come già affermato da giurisprudenza di legittimità vedi Cass. n. 9938/2005 cui la Suprema Corte intende dare continuità, affinché sia legittima l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, essendo necessaria altresì la prova che, a causa di detta irregolarità, egli, come ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del detto decreto e non sia stato in grado di proporre tempestiva opposizione. Per tali ragioni la Corte ritiene di cassare con rinvio la sentenza sul punto. Mancata notifica forza maggiore o volontaria assenza? Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 140-650 c.p.c., poiché il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l’altra ingiunta non avesse avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per forza maggiore”, nonostante la notificazione sia avvenuta presso la residenza della predetta, non considerando che la destinataria della notificazione si era allontanata dalla propria residenza per scelta volontaria. Ai fini dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la forza maggiore e il caso fortuito si identificano rispettivamente in una forza esterna ostativa in modo assoluto e in un fatto di carattere oggettivo avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento per forza propria. Tali circostanze non possono pertanto essere invocate nell’ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata dall’allontanamento volontario dalla propria residenza comportante assenza. Anche tale motivo va accolto la sentenza è cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 ottobre – 29 novembre 2016, n. 24253 Presidente Manna – Relatore Lombardo Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Salerno ha respinto l’appello proposto da P.E. avverso la sentenza del locale Giudice di pace, che - in accoglimento di opposizione tardiva - ha revocato il decreto col quale era stato ingiunto a C.E. e M.E. il pagamento, in favore del P. architetto libero professionista , della somma di Euro 2.065,23, oltre spese ed accessori, a titolo di onorari per la progettazione della ristrutturazione di un fabbricato. 2. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorre P.E. sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso C.E. e M.E. . Considerato in diritto 1. - Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità dei motivi di ricorso in ragione della c.d. doppia conforme. Invero, a prescindere dalla natura delle questioni di diritto sollevate col ricorso, la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione di cui all’art. 348-ter quinto comma cod. proc. civ. - che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado - non è applicabile ratione temporis alla presente controversia, trattandosi di disposizione che non si applica agli effetti dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012 Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014, Rv. 633817 . 2. - Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla parte resistente, può passarsi all’esame dei motivi. 2.1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 143 cod. proc. civ. e l’omesso esame degli atti, per avere il Tribunale ritenuto la nullità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata a C.E. per mancata prova della ricezione della raccomandata ex art. 140 cod. proc. civ. presso la residenza anagrafica delle stessa, e non avere invece ritenuto la legittimità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. per irreperibilità della stessa. La censura è fondata nei termini che seguono. Va innanzitutto rilevato che, in presenza di una relata dell’ufficiale giudiziario nella quale si attesta - come nella specie - che la destinataria della notificazione risulta trasferita altrove come da informazioni in loco , non può ritenersi che la destinataria stessa fosse irreperibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 143 cod. proc. civ Infatti, l’applicabilità dell’art. 143 cod. proc. civ. postula la irreperibilità oggettiva e non temporanea del destinatario della notificazione, che si risolve nell’impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l’esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall’ordinaria diligenza Sez. 1, Sentenza n. 18595 del 03/09/2014, Rv. 631966 . In mancanza di tali condizioni, ove - come nel caso di specie - dagli accertamenti anagrafici compiuti risulti confermato che la residenza del destinatario della notificazione è proprio quella ove la notificazione è stata eseguita, non ricorre la irreperibilità del detto destinatario, ma solo la sua momentanea assenza dal luogo di residenza, cosicché la notificazione deve essere eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ Dal che l’esattezza della conclusione del giudice di merito circa la nullità della notificazione eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. per difetto di prova dell’avvenuta ricezione, da parte della destinataria della stessa C.E. , della raccomandata informativa prescritta dalla richiamata disposizione. Ha tuttavia errato il giudice di appello a ritenere che l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., fosse ammissibile per il solo fatto della nullità della notificazione del decreto. E invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, alla quale va data continuità, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio irregolarità che comprende tutti i vizi che inficiano la notificazione e, quindi, anche la sua nullità da qualsiasi causa determinata cfr. Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005, Rv. 582806 , ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull’opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007, Rv. 597389 Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005, Rv. 582807 . Invero, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo può assumere rilevanza ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva, solo se abbia causato la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo da parte dell’intimato, il quale pertanto ha l’onere di provare non solo quest’ultima circostanza, ma anche che essa dipenda da quella nullità Sez. U, Sentenza n. 2656 del 08/10/1974, Rv. 371115 . Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto ammissibile l’opposizione tardiva proposta dalla C. senza verificare la sussistenza del presupposto di fatto della non tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo dalla parte della destinataria dello stesso. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata sul punto, con rinvio al giudice di merito affinché provveda all’accertamento della sussistenza del detto presupposto di ammissibilità dell’opposizione tardiva. 2.2. - Col secondo motivo di ricorso, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione degli artt. 140-650 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che M.E. non avesse avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per forza maggiore , nonostante che la notificazione del decreto fosse stata effettuata presso la residenza della predetta, non considerando che la destinataria della notificazione si era allontanata da tale residenza per scelta volontaria, in occasione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. Anche questo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, ai fini dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento per forza propria dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell’ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l’allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all’assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008, Rv. 605329 Sez. 2, Sentenza n. 3769 del 15/03/2001, Rv. 544800 . Orbene, il giudice di appello, nel ritenere che M.E. non era venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo per forza maggiore, non si è conformata al concetto giuridico di forza maggiore siccome definito dalla giurisprudenza di questa Corte suprema, erroneamente considerando che l’allontanamento volontario della M. dalla sua residenza - sia pure in occasione dei lavori da eseguire - costituisse forza maggiore e non considerando che la stessa aveva l’onere di adottare tutte le cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza. Anche questa censura va, pertanto, accolta e per l’effetto la sentenza impugnata va cassata sul punto con rinvio. 2.3. - Il terzo col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 650 cod. proc. civ. e il quarto motivo di ricorso col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 647 e 2909 cod. civ. , rimangono assorbiti. 3. - In definitiva, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso vanno dichiarati assorbiti gli altri la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure con rinvio al Tribunale di Salerno in persona di altro magistrato. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso dichiara assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in persona di altro magistrato.