Durata ragionevole del processo: quale il dies a quo per calcolarla

Qualora vi sia stato deposito dell’istanza di prelievo, qual è il dies a quo per calcolare la durata ragionevole del processo?

A tale domanda ha risposto la Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 novembre 2016, n. 24138. Il caso. La Corte d’appello respingeva i ricorsi proposti dai 3 attori per ottenere l’equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo promosso davanti al TAR. La Corte motivava la pronuncia rilevando che la presentazione dell’istanza di prelievo dà diritto all’indennizzo solo per il periodo successivo alla sua presentazione e che il momento a partire dal quale va calcolata la ragionevole durata risiede in quello in cui è presentata detta istanza , dunque, nel caso di specie, il termine ragionevole di 3 anni non era trascorso. I suddetti attori ricorrono dunque per la cassazione della sentenza. Proponibilità della domanda. Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 54 d.l. n. 112/08, come modificato dall’all. 4 d.lgs. n. 104/10 comma 2- bis l. n. 89/01 21- bis l. n. 1034/81 d.lgs. n. 104/10 art. 9, comma 2, l. n. 205/00, art. 6, par. 1, CEDU, 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, 13 CEDU, Trattato di Lisbona 1.12.2009 ex art. 6 TUE e artt. 2 e 24 Cost. lamentando, in particolare, l’individuazione del dies a quo per calcolare la durata ragionevole del processo in caso di deposito dell’istanza di prelievo. La Suprema Corte dà ragione al ricorrente, ritenendo che il fatto che si preveda ex art. 54 cit. che la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla stessa, comporta esclusivamente che una volta proposta l’istanza, la domanda di equa riparazione è proponibile senza limitazioni temporali. Principio di diritto. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione con rinvio della pronuncia, e l’espressione del seguente principio di diritto L’art. 54, comma 2, d.l. n. 112/08 come modificato dall’art. 3, comma 23, all. 4 al d.lgs n. 104/10, in base al quale nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima, non implica che detta istanza costituisca il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, l’istanza di prelievo una volta presentata assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, mentre ai fini del computo della durata ragionevole occorre aver riguardo all’intera durata del processo e non solo a quella successiva all’istanza predetta .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 14 ottobre – 28 novembre 2016, n. 24138 Presidente Manna – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1 Con decreto 24.12.2014 la Corte d'Appello di Roma ha respinto i ricorsi proposti nel 2010 da M.D., G.D. e C.A. per ottenere l'equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo promosso innanzi al TAR Campania nel 1992 e definito il 28.10 2010. Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha rilevato che la presentazione dell'istanza di prelievo dà diritto all'indennizzo solo per il periodo successivo alla sua presentazione e che il momento a partire dal quale va calcolata la ragionevole durata risiede in quello in cui è presentata detta istanza di conseguenza, dovendosi computare il dies a quo dal 2.1.2009 data della presentazione della istanza di prelievo , il termine ragionevole di tre anni non era trascorso. 2 Per la cassazione di tale decreto ricorrono la D., l' ponzo e gli credi della D. A., G., L. e R.M.M. sulla base di sette motivi a cui resiste il Ministero dell'Economia e delle Finanze resiste con controricorso. Considerato in diritto 1.1 Col primo motivo si deduce violazione degli arti. 54 DL 112/2008 come modificato dall'AN. 4 D. Lgs. 104/2010 comma 2 bis legge 89/2001 21 bis legge n. 1034/1981 81 D. Lgs. 104/2010 art. 9 comma 2 legge 205/2000, art. 6 par. 1 CEDU, 47 Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, 13 CEDU, 'Trattato di Lisbona 1.12.2009 ex art. 6 TUE e artt. 2 e 24 Cost. Ci si duole in particolare della individuazione, da parte della Corte d'Appello, del dies a quo per calcolare la durata ragionevole del processo in caso di deposito dell'istanza di prelievo. 1.2 Con il secondo motivo deduce ancora violazione delle medesime disposizioni sotto altri profili. 1.3 Col terzo motivo si deduce ancora violazione degli artt. art. 6 par. 1 CEDU, 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, 13 CEDU, Trattato di Lisbona 1.12.2009 ex art. 6 TUE e artt. 2 e 24 Cost. 1.4-1.5-1.6 Col quarto, quinto e sesto motivo si deduce ancora , sotto vari profili, violazione degli artt. violazione degli artt. 54 DI, 112/2008 come modificato dall' 1ll. 4 D. Lgs. 104/2010 comma 2 bis legge 89/2001 21 bis legge n. 1034/1981 81 D. Lgs. 104/2010 art. 9 comma 2 legge 205/2000, art. 6 par. 1 CEDU, 47 Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, 13 CEDU, Trattato di Lisbona 1.12.2009 ex art. 6 TUE, e artt. 2 e 24 Cost. 1.7 Col settimo motivo si deduce infine l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 2. - Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri. Il fatto che ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti - come nel caso in esame - alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell'istanza di prelievo condizioni la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima Cass. n. 3740/13 , non significa che detta istanza costituisca, per una sorta di fieno iuris limitata ai fini applicativi della legge n. 89/01, il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, detta norma ha una lettura più semplice e binaria, nel senso che senza l'istanza di prelievo la domanda di equa riparazione non può essere proposta né per il periodo anteriore né per quello successivo, mentre una volta proposta l'istanza, la domanda stessa è proponibile senz'alcuna limitazione. Accertatane la presentazione nel giudizio presupposto, l'istanza di prelievo assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, nel quale le condizioni di fondatezza della domanda sono costituite da altro, quale la durata eccedente, il paterna d'animo connesso e l'inesistenza di cause di esclusione del diritto positivizzate dall'art. 2, comma 2-quinquies legge finto o altrimenti enucleate dal sistema in via pretoria v. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 13554 del 01/07/2016 Rv. 640246 , Essendosi la Corte distrettuale discostata da tale interpretazione dell'art. 54 D.L. n. 112/08, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che nel provvedere ad un nuovo esame di merito si atterrà al principio di diritto formulato ai sensi dell'art. 384, 1° comma c.p.c. l'art. 54, comma 2, del dl. n. 112 del 2008, come modificato da11'art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, in base al quale nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell'istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima, non implica che detta istanza costituisca il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, l’istanza di prelievo una volta presentata assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, mentre ai fini del computo della durata ragionevole occorre aver riguardo all'intera durata del processo e non solo a quella successiva all'istanza predetta . L'accoglimento del primo motivo importa la cassazione del decreto impugnato. I1 giudice di rinvio - che si individua in altra sezione della Corte d'Appello di Roma - provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.