Mancata notifica del ricorso relativo al decreto ingiuntivo. Inesistenza o nullità?

La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta inesistenza solo qualora non vi sia alcuna attinenza o riferimento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti si tratterà di una semplice nullità della notifica.

In questo senso si è espressa la S.C. con la sentenza n. 24137/16 depositata il 28 novembre. Il caso. In accoglimento dell’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, la Corte d’appello dichiarava l’inefficacia del decreto di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti dei ricorrenti sostenendo che essi avessero notificato nel termine perentorio solo il decreto e non anche il ricorso, con conseguente lesione del diritto di difesa dell’Amministrazione reclamante. Con un unico motivo i ricorrenti si rivolgono in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 156 c.p.c., dell’art. 5 l. n. 89/11, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6, par. 1 CEDU, nonché omessa pronuncia, non condividendo l’interpretazione operata dalla Corte d’appello dell’art. 5 l. n. 89/01. Inesistenza o nullità? Il d.l. n. 83/12, convertito in l. n. 134/12, ha innovato il procedimento di cui alla l. n. 89/01, prevedendo un meccanismo simile ma non identico a quello del procedimento ingiuntivo, richiamando il codice di procedura civile solo qualora la disciplina di quest’ultimo fosse estensibile. L’ipotesi di mancata notifica del ricorso relativo al decreto ingiuntivo non può essere ricondotta all’ipotesi di inesistenza della notificazione del decreto stesso, in quanto la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta inesistenza solo qualora non vi sia alcuna attinenza o riferimento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti si tratterà di una semplice nullità della notifica come già affermato da ultimo da Cass. n. 16759/11 . E, nel caso in cui la notifica sia affetta da nullità, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ex art. 645 c.p.c Nel caso di specie si è trattato proprio di una notificazione non inesistente ma incompleta, che dà luogo a vizio qualificabile come nullità art. 156 c.p.c. . Il ricorso è accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 2, sentenza 4 febbraio 28 novembre 2016, n. 24137 Presidente Manna Relatore Falaschi Svolgimento del processo Con decreto reso ai sensi dell'art. 5 -ter legge n. 89/01 la Corte d'appello di Perugia, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Ministero della giustizia avverso il decreto di condanna al pagamento di . 3.000,00 in favore di ciascun ricorrente emesso dal medesimo ufficio nei confronti di M., C., G.C. e G.C., ne dichiarava l'inefficacia. A sostegno della pronuncia la circostanza che i ricorrenti avessero notificato nel termine perentorio solo il decreto e non anche il ricorso, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'amministrazione reclamante. Per la cassazione di tale decreto ricorrono la C. ed i C. sulla base di un unico motivo, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c Il Ministero della giustizia resiste con controricorso. Motivi della decisione Il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 156 c.p.c., dell'art. 5 legge n. 89 del 2001, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6, par. 1 della Convenzione EDU, nonché - in subordine - omessa pronuncia, non ritenendo condivisibile l'interpretazione dell'art. 5 legge n. 89/01 operata dalla Corte distrettuale che non tiene in alcun conto che il Ministero ha ritualmente proposto opposizione e ciò avrebbe comportato una sanatoria di qualsivoglia irregolarità della notifica. La censura è fondata. Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. n. 134 del 2012, ha innovato il procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, prevedendo un meccanismo simile a quello del procedimento ingiuntivo, eppure allo stesso non identico, facendo espresso richiamo al codice di procedura civile solo nei casi in cui la disciplina dello stesso sia estensibile. Pur vero che gli odierni ricorrenti hanno notificato il decreto ingiuntivo al Ministero, senza provvedere alla notifica del relativo ricorso. Tale evenienza però non può essere ricondotta alla ipotesi della inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità Cass. n. 17555 del 2006 Cass. n. 6470 del 2011 Cass. n. 16759 del 2011 . Questa Corte ha, del resto, affermato che il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. Cass. n. 8126 del 2010 Cass. n. 19239 del 2004 . Nel caso di specie si è in presenza di una notificazione non inesistente bensì incompleta, che da luogo ad un vizio qualificabile come ipotesi di nullità, riconducibile alla previsione dell'art. 156 c.p.c. e, pertanto, disciplinando l'art. 188 disp. att. unicamente i casi di notificazione mancante o giuridicamente inesistente, lo stesso non è applicabile, sicché avendo il Ministero proposto tempestiva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter nessuna violazione del diritto di difesa risulta palesata. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni sopra svolte, il ricorso va accolto e cassato il decreto impugnato, con rinvio, per un nuovo esame della domanda, alla Corte di appello di Perugia, in diversa. Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.