Il vitalizio dei consiglieri regionali non è una pensione: l’accertamento spetta al giudice ordinario

La controversia sulla spettanza o meno del vitalizio cumulativo per le funzioni svolte da consigliere regionale e da assessore è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

E’ quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 23467/16 depositata il 18 novembre. Il caso. Un ex consigliere regionale impugnava dinanzi al TAR del Friuli-Venezia Giulia gli atti di diniego del suo diritto all’assegno vitalizio adottati dalla Regione. Nella specie, il ricorrente aveva ricoperto la carica di consigliere in tre legislature, aveva svolto anche l’incarico di assessore nell’ultima e, infine, cessati entrambi gli incarichi, era stato eletto senatore nel ricorso sosteneva che, per il riconoscimento del suo diritto al vitalizio, non fosse applicabile la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 2 che ha mutato i requisiti per l’accesso al vitalizio , in quanto egli, già prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, aveva presentato la domanda e aveva maturato i requisiti prescritti dalla normativa precedente. Nel costituirsi in giudizio, la Regione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore della Corte dei conti, quale giudice delle pensioni, ovvero del giudice ordinario. Nelle more del giudizio, il ricorrente proponeva istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. Giurisdizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite, nel richiamare un recente precedente Cass. S.U. 20 luglio 2016, n. 14920 , affermano la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto l’assegno vitalizio. A sostegno della statuizione, da un lato escludono la natura pensionistica dell’assegno in questione, avendo esso una diversità di finalità e di regime rispetto alle pensioni, in relazione alle quali soltanto opera la competenza della Corte dei conti dall’altro, evidenziano che la posizione giuridica soggettiva che fa capo al singolo ha la consistenza del diritto soggettivo, non dell’interesse legittimo, giacché, con riguardo alla erogazione dell’assegno, l’Amministrazione regionale svolge un compito esclusivamente ricognitivo della ricorrenza delle prescritte condizioni di legge, senza alcun margine di valutazione discrezionale in punto di an o di quantum .

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 8 – 18 novembre 2016, n. 23467 Presidente Rordorf – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che con ricorso in data 24 marzo 2015, S.L. ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia l’annullamento della nota della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, prot. n. 930/3284 del 23 gennaio 2015 del Segretario generale della Presidenza della Regione, di diniego del calcolo dell’ammontare del vitalizio di assessore regionale, della nota della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di prot. n. 1626/3284 del 5 febbraio 2015, a firma del Presidente, nonché della nota del 13 agosto 2014, prot. n. 5466/P del Segretario generale della Presidenza della Regione, e di ogni altro atto connesso o presupposto, anche non noto ha chiesto altresì l’accertamento del proprio diritto all’assegno vitalizio, con conseguente condanna della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o, in via alternativa, del Consiglio regionale, all’erogazione dello stesso che, a sostegno della richiesta, il S. ha riferito a di avere ricoperto la carica di consigliere della Regione Friuli-Venezia Giulia nella sesta, nella settima e nell’ottava legislatura nel periodo compreso fra l’anno 1988 e l’anno 2003 b di avere svolto sia l’incarico di assessore regionale, mantenendo il seggio di consigliere regionale, nella settima legislatura nel periodo 1993-1998 , sia l’incarico di assessore regionale esterno nel periodo compreso fra l’anno 2003 e l’anno 2008, con delega ai trasporti c di essere stato eletto senatore alle elezioni politiche del 2013 e di essere attualmente in costanza di carica che il ricorrente ha dedotto di avere maturato i requisiti richiesti dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 13, al fine di ottenere il vitalizio cumulativo per le funzioni svolte da consigliere regionale e da assessore regionale, di avere presentato alla Regione istanza di attribuzione del vitalizio spettante agli assessori cessati dall’incarico, e di avere richiesto la sospensione della erogazione del beneficio fino al completamento del suo mandato da senatore che con il ricorso il S. ha sostenuto che la sopravvenuta legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali , la quale ha mutato i requisiti per l’accesso al vitalizio, non troverebbe applicazione alla presente fattispecie, avendo egli presentato la propria domanda nella vigenza del precedente regime in data 7 marzo 2014 e avendo già maturato i requisiti per il riconoscimento del diritto al vitalizio cumulativo precedentemente all’entrata in vigore della nuova disciplina vigente dal 1 marzo 2015 che si è costituita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore della Corte dei conti, quale giudice delle pensioni, ovvero del giudice ordinario, e contestando nel merito la domanda del ricorrente che nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale il S. ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 13 ottobre 2015, con cui ha chiesto dichiarare che spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla domanda proposta dal ricorrente, ovvero - in via subordinata - dichiarare a quale diverso organo giurisdizionale spetta la decisione della controversia che la Regione, con il suo controricorso, ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base della requisitoria scritta del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., che ha concluso affinché sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario che, secondo il pubblico ministero, la giurisdizione del giudice contabile postula una controversia in materia pensionistica, avente quindi ad oggetto un rapporto, di natura pensionistica e dalla connotazione pubblicistica, intercorrente tra il titolare del trattamento di quiescenza e l’ente previdenziale di riferimento sicché la controversia sorta a seguito degli atti con cui la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha negato a S.L. il diritto alla percezione dell’assegno vitalizio esula dalla cognizione della Corte dei conti, atteso che la natura dell’emolumento non può essere assimilata, neppure indirettamente ed in via analogica, a quella concernente l’assegno pensionistico che ha inoltre affermato il pubblico ministero requirente che quello alla corresponsione dell’assegno vitalizio non è un interesse legittimo, bensì un diritto soggettivo, il che esclude che spetti al giudice amministrativo pronunciarsi sulla domanda proposta dal ricorrente, non essendo il contenzioso in esame ricompreso in alcuno dei casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133 cod. proc. amm. che le conclusioni scritte del pubblico ministero e il decreto del presidente di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati agli avvocati delle parti che in prossimità della camera di consiglio il S. e la Regione hanno depositato memorie illustrative. Considerato che la controversia sulla spettanza o meno del vitalizio cumulativo per le funzioni svolte da consigliere regionale e da assessore regionale è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14920 che, infatti, da un lato va esclusa la natura pensionistica dell’assegno in questione, avendo esso una diversità di finalità e di regime rispetto alle pensioni, in relazione alle quali soltanto opera la competenza della Corte dei conti che, dall’altro, la posizione giuridica soggettiva che fa capo al singolo ha la consistenza del diritto soggettivo, non dell’interesse legittimo, giacché con riguardo alla erogazione dell’assegno l’Amministrazione regionale svolge un compito esclusivamente ricognitivo della ricorrenza delle prescritte condizioni di legge, senza alcun margine di valutazione discrezionale in punto di an o di quantum che, pertanto, in conformità delle conclusioni scritte del pubblico ministero, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse che il giudice ordinario provvederà anche sulla liquidazione delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese.