Precedenti penali datati, nessuna pericolosità: ricongiungimento familiare con la moglie

Accolta la richiesta presentata dalla donna, e originariamente respinta dal Commissariato del Governo e dal Tribunale. Impossibile considerare ancora il marito pericoloso socialmente. I suoi precedenti penali sono datati, e comunque lui ha portato a termine un percorso terapeutico per superare i problemi di alcolismo.

‘Via libera’ al ricongiungimento familiare col marito richiesto dalla donna straniera presente in Italia. Irrilevante il fatto che l’uomo abbia precedenti penali si tratta di fatti ormai datati. Di conseguenza, secondo i giudici, egli non è catalogabile come soggetto pericoloso Cassazione, ordinanza numero 23181, Sezione Sesta Civile, depositata il 14 novembre 2016 . Condotta. In prima battuta, però, sia il Commissariato del Governo che i giudici del Tribunale respingono la richiesta di ricongiungimento familiare col marito avanzata dalla donna. Decisione, questa, poggiata su un elemento la pericolosità dell’uomo. Di parere completamente opposto, invece, sono i giudici d’Appello. Consequenziale il ‘via libera’ al ricongiungimento familiare , confermato ora dai magistrati della Cassazione. In sostanza, viene affermato che il marito della donna non può essere considerato pericoloso , perché, spiegano i giudici, non può ritenersi che precedenti penali risalenti nel tempo siano idonei e sufficienti a fondare, di per sé soli, una conclusione di attuale pericolosità sociale . A maggior ragione, poi, quando la successiva condotta tenuta smentisce ulteriormente, come in questo caso, la valutazione della pericolosità sociale . Più in dettaglio, i giudici pongono in evidenza la positiva conclusione dell’affidamento terapeutico che permette di ritenere concreto il superamento della condizione di pericolo per la sicurezza pubblica legata all’abuso di sostanze alcoliche da parte dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 febbraio – 14 novembre 2016, n. 23181 Presidente Dogliotti – Relatore Ragonesi Fatto e diritto La Corte rilevato che sul ricorso n. 26726/2014 proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti di A. N. il consigliere relatore ha depositato ex art 380 bis cpc la relazione che segue Il relatore Cons. R., letti gli atti depositati, ai sensi dell'art. 380-bis c.p. c. osserva quanto segue. N. A. proponeva istanza per ottenere il ricongiungimento familiare del marito, K. O Il Commissariato del Governo di Trento, in data 20.01.2012, emetteva un provvedimento di rigetto della domanda, fondato essenzialmente sull'impossibilità di concedere il ricongiungimento stante la pericolosità del ricongiungendo. Tale atto veniva impugnato dalla A. dinanzi al Tribunale civile del capoluogo trentino, che decideva, anch'esso, per il rigetto dell'azione esperita dall'odierna convenuta, con ordinanza datata 7 14/12/2012. La A. proponeva allora appello - ex art. 702 quater c.p.c. - avverso detta ordinanza, alfine di vedersi riconosciuto il diritto al ricongiungimento reclamato. La Corte d'Appello si è pronunciata a favore del ricorso presentato dalla straniera, riconoscendo pertanto il diritto della donna ad ottenere il ricongiungimento con il marito, in quanto, secondo il Giudice territoriale, il coniuge non poteva essere considerato pericoloso e sussistevano tutti gli altri presupposti ai fini del ricongiungimento. Avverso detto provvedimento il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La A. si è difesa con controricorso. Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente state la loro connessione, l'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione degli arti. 4, comma 3, e 29 D.lgs. 286/1998 sostenendo che osterebbe al riconoscimento del ricongiungimento familiare il fatto che il marito della A. sia attualmente residente in Italia e debba essere considerato pericoloso. Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che non vi è alcuna prova, contrariamente a quanto ritenuto dal Primo Giudice, che il predetto lo O. si trovi ancora nel territorio dello stato, tenuto conto che nessuna ammissione in tal senso è stata fatta dall'appellante che l'assenza del requisito non è neppure stata dedotta in sede di rigetto del provvedimento di ricongiungimento a motivo della negazione della richiesta, né è stata affermata dal Ministero appellato, se non nella memoria di replica e, infine, che la documentazione dimessa in causa offre elementi non contrastanti con l'assunto dell 'avvenuto trasferimento del ricongiungendo che dalla relazione dei CC risulta esodato nel Paese d'origine . In relazione all 'asserita pericolosità del ricongiungendo, la Corte territoriale ha, invece, affermato che questi non debba essere considerato pericoloso alla stregua del giudizio di attualità e concretezza che deve essere fatto ai sensi dell'art. 4 D. lgs 268/1998, in quanto non può ritenersi che precedenti penali risalenti nel tempo siano idonei e sufficienti a fondare di per sé soli una conclusione di attuale pericolosità sociale dell'O. tanto più che la valutazione della successiva condotta tenuta dall'O., che il primo giudice ha ritenuto irrilevante, costituisce una positiva smentita alla valutazione della pericolosità sociale compiuta dal Tribunale, emergendo dagli elementi addotti dall'appellante - ed in particolare dalla positiva conclusione dell'affidamento terapeutico - l'avvenuto superamento della condizione di pericolo per la sicurezza pubblica e non già quindi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato legata all'abuso di sostanze alcooliche . Le contestazioni mosse in questa sede dal Ministero sono volte ad ottenere da parte di questa Corte un nuovo accertamento sulle circostanze di fatto la presenza dello straniero ricongiungendo sul territori dello Stato e la sua pericolosità attuale , attività non esperibile in sede di legittimità. D'altronde, come risulta dal testo citato del provvedimento impugnato, il Giudice di merito ha adeguatamente motivato la sua decisione in relazione ad entrambi i profili qui contestati. Pertanto, l'intero ricorso appare inammissibile. Ricorrono i requisiti di cui all'art 375 cpc per la trattazione in camera di consiglio. P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio Roma. Il Consigliere Vista la memoria del controricorrente Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3000 ,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie.