Corsia riservata per i mezzi pubblici, nessuna eccezione per il soccorso stradale

Confermata la multa nei confronti della società proprietaria del veicolo beccato a percorrere illegittimamente il tratto destinato esclusivamente ai mezzi pubblici. Riferimento decisivo è l’ordinanza sindacale.

Passaggio vietato sulla corsia riservata ai mezzi pubblici. Sanzione inevitabile. Irrilevante il fatto che il veicolo sia un mezzo di soccorso stradale Cassazione, sentenza n. 22710/2016, Sezione Sesta Civile, depositata l’8 novembre . Verbale. Passaggio decisivo in Tribunale, dove viene ribaltata la decisione assunta dal Giudice di pace e sancita la legittimità del verbale a carico del veicolo , destinato al soccorso stradale, beccato a percorrere senza autorizzazione la corsia riservata ai mezzi pubblici . Questa linea di pensiero è condivisa ora dai magistrati della Cassazione. Respinte le obiezioni mosse dal legale che rappresenta la società proprietaria del veicolo. Decisivo, innanzitutto, il richiamo alla ordinanza sindacale istitutiva della corsia riservata ai mezzi pubblici . Documentazione alla mano, è stato facile accertare la non inclusione dei veicoli di soccorso stradale tra quelli autorizzati a transitare su quella corsia . Per nulla significativo, invece, il comportamento tenuto dal Comune, che in passato aveva annullato in autotutela infrazioni identiche sempre addebitate alla stessa società. Illogico presumere il ragionevole affidamento della percorribilità in tranquillità della corsia riservata ai mezzi pubblici .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 8 giugno – 8 novembre 2016, n. 22710 Presidente Petitti – Relatore Picaroni Ritenuto che la s.a.s. C.S.S. di M.D. & amp C. ricorre per la cassazione della sentenza dei Tribunale di Bologna, depositata il 28 aprile 2014, che, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 4863 del 2011, ha rigettato l'opposizione al verbale n. 1067642 del 3 giugno 2009, con cui era stata contestata la violazione dell'art. 7, commi 1, lett. a , e 14 dei d.lgs. n. 285 dei 1992, per transito su corsia riservata ai mezzi pubblici che il Tribunale ha rilevato che il veicolo di proprietà dell'opponente C.S.S. non era munito di specifica autorizzazione a percorrere la corsia preferenziale di via Matteotti e l'ordinanza sindacale dei 3 febbraio 2006, limitativa della circolazione sulle corsie preferenziali, non indicava gli automezzi adibiti a soccorso stradale tra quelli autorizzati a percorrere la corsia riservata di via Matteotti, né era stato allegato che il veicolo fosse impegnato, al momento della rilevata infrazione, in operazioni di soccorso che, infine, non era deducibile in appello il nuovo motivo di opposizione fondato sulla ritenuta esistenza di un giudicato esterno, peraltro non dimostrato dalla produzione di copia della sentenza del Tribunale di Bologna n. 687 del 2013 priva di attestazione di irrevocabilità, e comunque riguardante un rapporto giuridico diverso tra le stesse parti che l'intimato Comune di Bologna non ha svolto difese che la società ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza, con allegata sentenza del Tribunale di Bologna. Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata che il ricorso è affidato a cinque motivi, con i quali si deduce 1 violazione degli artt. 345 e 112 cod. proc. civ., e si contesta che il Tribunale non avrebbe pronunciato sulla eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dalla società C.S.S. sul rilievo che il Comune di Bologna aveva allegato e prodotto l'ordinanza sindacale istitutiva della corsia preferenziale soltanto in grado di appello 2 violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., perché il Tribunale non aveva rilevato la tardività della produzione della predetta ordinanza sindacale 3 violazione dell'art. 2909 cod. civ. per avere il Tribunale ritenuto tardiva la deduzione dei giudicato esterno 4 violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, con riferimento alla ritenuta tardività della allegazione e produzione, da parte dell'opponente, dei provvedimenti con i quali, negli anni precedenti, il Comune di Bologna aveva annullato, in autotutela, i verbali emessi per transito su corsia riservata 5 violazione degli artt. 23 della legge n. 689 del 1981 e 2697 cod. civ., in quanto l'onere di provare gli elementi di fatto che integravano la violazione gravava sul Comune, che non l'aveva assolto che le doglianze sono infondate che, anche a prescindere dall'ampia latitudine dei poteri istruttori dei giu dice nei procedimenti di applicazione di sanzioni amministrative, nel caso in esa me - come evidenziato nella sentenza impugnata - non era mai stata contestata l'esistenza dell'ordinanza sindacale istitutiva della corsia riservata in via Matteotti a Bologna, e la non inclusione dei mezzi di soccorso stradale tra quelli autorizzati al transito su detta corsia che, infatti, il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione del C.S.S. in considerazione del fatto che il comportamento del Comune di Bologna - di annullamento in autotutela di infrazioni identiche commesse dall'opponente - avesse ingenerato il ragionevole affidamento della percorribilità della corsia che, pertanto, non sussisteva una questione di tardività della produzione dell'ordinanza sindacale, con conseguente infondatezza dei motivo di ricorso con il quale è denunciata sia la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., sia l'omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sulla eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., essendo implicito il rigetto dell'eccezione nella rilevata pacificità del contenuto dell'ordinanza sindacale che non sussiste neppure la denunciata violazione del giudicato esterno, in quanto la decisione del Tribunale è basata su plurime ed autonome ragioni che, in particolare, il Tribunale ha rilevato che la sentenza prodotta in co pia era priva di attestazione di irrevocabilità e che, comunque, si trattava di pro nuncia che aveva deciso su un diverso rapporto giuridico tra le stesse parti che il rilievo riguardante la mancanza di attestazione di irrevocabilità della sentenza costituisce autonoma ratio decidendi, sufficiente a sorreggere la deci sione che, peraltro, è corretto il principio espresso dal Tribunale a proposito della non configurabilità del giudicato esterno a fronte della autonomia di ciascuna vio lazione e del rapporto giuridico che ne discende, non rilevando in senso contrario la serialità delle contestazioni che il ricorso è rigettato e non si fa luogo a pronuncia sulk spese poiché il Comune intimato non ha svolto difese che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri corso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.