L’illegittimità del noleggio di un “autovelox” non incide sulla violazione accertata

Nel caso di rilevamento di velocità di veicoli a mezzo apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra il Comune e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell’infrazione rilevata e contestata all’utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione accertata tramite tali apparecchi di rilevazione.

Così la Cassazione con la sentenza n. 22715/16 dell’8 novembre. Il caso. Avendo il Tribunale confermato la sentenza del Giudice di Pace di rigetto dell’opposizione avverso l’accertamento della violazione dell’art. 142, comma 9, d.lgs. n. 285/92 nei confronti del Comune di Monastir, l’opponente propone ricorso per cassazione. Il Tribunale aveva escluso che la previsione – contenuta nel contratto di noleggio dell’apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni – di un corrispettivo per ogni transito rilevato dal sistema potesse incidere sulla legittimità dell’attività di accertamento delle violazioni ed aveva escluso l’incidenza delle irregolarità concernenti il contratto di noleggio sotto il profilo del rispetto della disciplina dell’appalto pubblico sulla validità dell’accertamento delle infrazioni. Sviamento di potere. L’esame congiunto delle due doglianze con cui si contestava l’argomentazione con cui si escludeva che le modalità di determinazione del compenso per l’appaltatore incidano sulla legittimità degli accertamenti e quella con cui si riteneva insussistente lo sviamento di potere porta la S.C. a ritenere infondato il ricorso. La S.C. ribadisce il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrative, il giudice ordinario può sindacare la legittimità del provvedimento presupposto al fine della sua eventuale disapplicazione ove lo ritenga illegittimo, e tale controllo, quando venga prospettato uno sviamento di potere, può spingersi fino a verificare la rispondenza delle finalità perseguite dall’amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non può tradursi in una indebita ingerenza nel merito delle scelte operate dall’amministrazione, ovvero in una verifica della idoneità delle scelte compiute dall’amministrazione per perseguire gli scopi normativamente previsti Cass. n. 21173/06 . Il contratto di appalto. Nel caso di rilevamento di velocità di veicoli a mezzo apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra il Comune e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell’infrazione rilevata e contestata all’utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione accertata tramite tali apparecchi di rilevazione. Da ciò consegue che l’eventuale illegittimità del contratto non si riverbera sulla violazione accertata. Il ricorso è rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 13 luglio – 8 novembre 2016, n. 22715 Presidente Manna – Relatore Picaroni Fatto e diritto Ritenuto che A.P. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cagliari, depositata in data 1 settembre 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Serramanna, di rigetto dell'opposizione proposta dal sig. P. avverso l'accertamento in data 2 ottobre 2010 della violazione dell'art. 142, comma 9, del d.lgs. n. 285 del 1992 e nei confronti del Comune di Monastir che, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale ha escluso che la previsione - contenuta nel contratto di noleggio dell'apparecchiatura di rileva mento delle infrazioni - di un corrispettivo per ogni transito rilevato dal siste ma potesse incidere sulla legittimità dell'attività di accertamento delle violazio ni che, in ogni caso, eventuali irregolarità concernenti il contratto di noleggio sotto il profilo del rispetto della disciplina dell'appalto pubblico - quale la manca ta indicazione della predeterminazione del valore dell'appalto - non potevano in cidere sulla validità dell'accertamento delle infrazioni che non sussisteva il denunciato sviamento della funzione di prevenzione degli apparecchi di rilevamento della velocità, e ciò in quanto, per un verso, non erano sindacabili le scelte discrezionali della P.A. nella individuazione dei luoghi nei quali effettuare il rilevamento, e, per altro verso, era ravvisabile nella specie l'effettività della finalità di prevenzione, in ragione delle caratteristiche della stra da, della densità del traffico e del numero di incidenti verificatisi che il Comune di Monastir resiste con controricorso che il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata che il ricorso è infondato che con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, comma 1, della legge n. 85 del 2001, 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, 61, comma 1, della legge n. 120 del 2010, nonché vizio di motivazione, in assunto insufficiente e illogica, e si contesta l'argomentazione con cui il Tribunale ha escluso che, nel caso di specie, le modalità di determinazione del compenso per l'appaltatore, in sede di noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità, incidano sulla legittimità degli accertamenti e delle relative sanzioni che con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione, in assunto insuf ficiente e illogica, con riferimento alla ritenuta insussistenza dello sviamento di potere, che era invece desumibile dai molteplici elementi allegati dall'opponente, a partire dalla contestata modalità di determinazione del compenso per la società di noleggio delle apparecchiature, elusiva del divieto previsto dall'art. 61 della legge n. 120 del 2010, fino alla irregolare collocazione dei cartelli di avviso della presenza dei rilevatori di velocità, che era stata sostanzialmente ammessa dal Comune di Monastir nella memoria di costituzione dinanzi al Giudice di pace da tata 23 febbraio 2011 che le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perché connesse, sono infondate che in premessa si deve ribadire il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudi ce ordinario può sindacare la legittimità del provvedimento presupposto, al fine della sua eventuale disapplicazione ove lo ritenga illegittimo, e tale controllo, quando venga prospettato uno sviamento di potere, può spingersi fino a verifica re la rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non può tradursi in una indebita ingerenza nel merito delle scelte operate dall'amministrazione, ovvero in una verifica della idoneità delle scelte compiute dall'amministrazione per perseguire gli scopi normativamente previsti ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 21173 del 2006 che nel caso di rilevamento della velocità dei veicoli a mezzo di apparec chiature noleggiate, il contratto intercorso tra il comune interessato e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rileva zione dell'infrazione rilevata e contestata all'utente della strada, e non condiziona la sussistenza della violazione accertata a mezzo degli apparecchi di rilevazione che pertanto l'eventuale illegittimità del contratto, nella specie peraltro esclusa con motivazione esaustiva e immune da vizi logici, non si riverbera sulla violazione accertata che non sussiste vizio di motivazione, riferito con il secondo motivo alla ri tenuta insussistenza dello sviamento di potere, in quanto il Tribunale ha eviden ziato, come già il Giudice di pace, l'effettiva finalità di prevenzione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità in ragione delle caratteristiche della strada in oggetto, della densità del traffico e dei numerosi incidenti stradali ivi verificatisi che la questione della incongruità della distanza dei cartelli di segnalazione della postazione di rilevamento, dedotta sub specie di vizio di motivazione, risulta in primo luogo carente di autosufficienza, poiché il ricorrente richiama la memo ria di costituzione del Comune di Monastir dinanzi al Giudice di pace ma non ne riporta il contenuto, e, in ogni caso, non pertinente giacché, come emerge dal ri corso, lo sviamento di potere è stato denunciato con riferimento alla invalidità del contratto di noleggio delle apparecchiature di rilevamento pag. 4 del ricorso che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, come in dispositivo che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impu gnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 900,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri corso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.